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Gli operatori socio sanitari e le case di riposo possono essere responsabili della morte di un paziente?

Gli operatori socio sanitari e le case di riposo possono essere responsabili della morte di un paziente?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità civile e nello specifico delle case di riposo nei riguardi dei pazienti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana in merito alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando è responsabile la casa di cura e gli operatori socio sanitari in caso di morte da caduta di un paziente?”

Il caso di specie riguarda una circostanza molto delicata recentemente affrontata dal Tribunale di Venezia in quanto gli eredi convenivano in giudizio la casa di riposo al fine di accertarne la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, in conseguenza del decesso della propria congiunta; in particolare mentre la stessa era ospite presso l’istituto cadeva in quanto il personale operante presso la struttura aveva omesso di posizionare il prescritto tavolino di contenimento sulla carrozzina. A causa di detta caduta, la stessa veniva trasportata al Pronto Soccorso, ove il giorno successivo sopraggiungeva lo stato soporoso a causa di una vasta emorragia.

Gli istanti affermavano la sussistenza di un nesso eziologico tra la caduta dalla carrozzina ed il decesso della loro congiunta anche alla luce dell'accertamento tecnico, affermando così la responsabilità per inadeguata vigilanza dell'anziana ed omessa installazione del prescritto sistema di protezione sulla carrozzina.

A tal proposito, la struttura ha un obbligo di protezione e custodia inderogabile verso l'ospite, derivante dal contratto di ricovero che impone la salvaguardia della pazienta e, di conseguenza, il direttore sanitario e il personale hanno una posizione di garanzia che li rende responsabili per omissione o negligenza.

Invero, la struttura assume verso l'ospite un obbligo di risultato di cura e custodia, derivante dal contratto atipico di spedalità stipulato; sicché, tale obbligo si traduce in una concreta esigenza di vigilanza, qualificandosi la responsabilità della struttura quale responsabilità per fatto proprio, estesa pure alle condotte omissive del personale dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 2049 c.c. e dall'art. 1228 c.c., che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità per i fatti dei propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ed inoltre, la struttura risponde per inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e sicurezza, condotta di tutto il personale, anche esternalizzato, se inserito nel processo assistenziale. Invero, nella vicenda in esame, vi era una specifica prescrizione medica in ordine all'uso del tavolino di contenimento, né risultava provato l'utilizzo di precauzioni diverse, essendo piuttosto emerso dall'istruttoria che la signora al momento del fatto si trovava sola.

Era compito della struttura garantire un'organizzazione del personale tale da prevedere un'assistenza efficace delle persone ricoverate all'interno della struttura, atteso che, proprio dalla Carta servizi, l'organizzazione doveva garantire l'adozione di tutte le misure più opportune d'intervento volte ad assicurare agli utenti il minore disagio possibile.

Per l’appunto, nonostante l'acclarata responsabilità della struttura, a parere del giudicante sussiste una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., essendo le OSS in servizio al momento dei fatti e, come previsto dal contratto, tra i vari obblighi contrattuali vi era anche quello di «impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo (specifiche competenze professionali) sia sotto il profilo quantitativo (congruo numero di addetti)».

Pertanto in risposta anche al nostro lettore risulta corretto affermare che, "Le RSA o Case di Riposo sono responsabili per le cadute degli anziani se non provano di aver adottato tutte le precauzioni necessarie (vigilanza), configurandosi una colpa da organizzazione per mancata custodia con obbligo di risarcimento per danni ai familiari in caso di lesioni o decesso specialmente in presenza di pazienti fragili o non autosufficienti, responsabilità solidale con le OSS ex art. 2055 c.c., essendo le stesse in servizio al momento dei fatti e, come previsto dal contratto, tra i vari obblighi contrattuali vi era anche quello di «impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo" (Tribunale di Venezia, Sez. II, sentenza del 01.01.2026 n. 1).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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