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Danni causati dall'atleta in gara: paga anche la società sportiva dilettantistica?

Danni causati dall'atleta in gara: paga anche la società sportiva dilettantistica?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tematica sul risarcimento danni e nello specifico in ambito sportivo.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Durante una competizione un atleta provoca un fatto illecito che provoca danni, la responsabilità è solo sua o può risponderne anche la società sportiva per cui gioca?".

Nel mondo dello sport, soprattutto a livello dilettantistico, è diffusa l’idea che eventuali comportamenti illeciti commessi in campo restino impuniti o confinati alla sfera personale dell’atleta, in realtà, il quadro giuridico è più articolato e meno intuitivo di quanto si possa pensare. L’ordinamento prevede che anche i soggetti che si avvalgono dell’attività altrui possano essere chiamati a rispondere dei danni provocati da chi agisce nel loro interesse: è il principio espresso dall’articolo 2049 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei "padroni e committenti" e che, secondo un orientamento ormai consolidato, si applica ben oltre i confini del lavoro subordinato.

Si tratta di una forma di responsabilità di natura sostanzialmente oggettiva, fondata sul principio “cuius commoda eius et incommoda”: chi trae vantaggio dall’attività altrui deve sopportarne anche i rischi; in questo modo, l’onere della prova si sposta sul preponente, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrebbe dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, superando la tradizionale presunzione di colpa in eligendo o in vigilando.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che tale responsabilità non richiede necessariamente un rapporto di lavoro subordinato, né un contratto formale o una prestazione retribuita: è sufficiente che sussista un rapporto di preposizione, anche solo occasionale, ossia che il soggetto autore dell’illecito sia inserito nell’organizzazione del preponente e operi nel suo interesse.

Elemento decisivo è il nesso di "occasionalità necessaria", che ricorre quando l'attività affidata abbia reso possibile o anche solo agevolato la commissione dell’illecito, come precisato dalla giurisprudenza (Cass. civ. n. 2851/2025), tale nesso non viene meno neppure quando il comportamento dell’autore rappresenti un abuso o una violazione delle regole: anche un eccesso o una condotta contraria alle istruzioni può restare collegata alle mansioni, se è proprio il ruolo ricoperto ad aver creato l’occasione del fatto.

Proprio su queste basi si innesta la recente decisione della Cassazione penale, sez. V, n. 12258 del 31 marzo 2026, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato per un delitto di lesioni, aveva escluso la responsabilità civile dell’associazione sportiva dilettantistica di appartenenza, ritenendo indispensabile un rapporto di lavoro subordinato tra atleta e società.

A seguito del ricorso della parte offesa la Suprema Corte ne accoglieva le motivazioni in quanto l'atleta era tesserato, capitano della squadra e pienamente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, essendo sottoposto al potere direttivo e disciplinare esercitato attraverso allenatore, staff tecnico e sistema disciplinare interno, come dimostrato anche dalla sanzione inflitta per i fatti accaduti: la condotta lesiva si era verificata proprio nello svolgimento della competizione sportiva, quindi nell’ambito dell’attività per cui l’atleta operava per conto della società.

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che "pur in assenza di un rapporto di subordinazione lavorativa, l’associazione sportiva può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dall’illecito commesso dal proprio atleta nello svolgimento dell’attività sportiva cui è preposto" (Cass. Pen., Sez. V, Ord. n. 12258 del 31.03.2026). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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