Chiedilo all'avvocato: figlio trasferito in un'altra città, cosa rischia il genitore?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla separazione dei coniugi e del relativo affidamento dei minori.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: "In caso di trasferimento in una città lontana di uno dei genitori insieme al figlio in regime di affidamento condiviso cosa comporta?".
Il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città, quando comporta anche lo spostamento della residenza del figlio minore, rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto di famiglia. In questi casi entrano in tensione due principi fondamentali: da un lato la libertà costituzionale di ciascun individuo di scegliere dove vivere (art. 16 Cost.), dall’altro il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (artt. 30 Cost. e 337 ter c.c.).
La giurisprudenza evidenzia come il trasferimento unilaterale della residenza del figlio costituisca certamente una violazione dei doveri di cooperazione tra genitori. La decisione di modificare il luogo di vita del minore, infatti, è una questione di particolare importanza che dovrebbe essere assunta con il consenso di entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, con l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò nonostante, tale condotta non determina automaticamente conseguenze sanzionatorie sul piano dell’affidamento o del collocamento. L’ordinamento non prevede un automatismo che imponga il rientro del genitore o il trasferimento del collocamento presso l'altro genitore.
Il giudice è invece chiamato a svolgere una valutazione guidata dal principio del “best interest of the child” (il superiore interesse del fanciullo). L’attenzione deve concentrarsi sugli effetti che tale scelta produce sulla vita e sull’equilibrio del bambino: qualora il minore si sia ormai inserito nel nuovo contesto scolastico e relazionale, un ulteriore spostamento forzato potrebbe risultare più dannoso. L’autorità giudiziaria non può imporre a un genitore dove risiedere, ma può valutare se sia più conforme all’interesse del minore seguirlo nella nuova città oppure rimanere nel luogo originario con l’altro genitore, modificando eventualmente il collocamento.
Il principio di bigenitorialità non implica una perfetta parità quantitativa di tempo o una necessaria prossimità territoriale, ma il diritto del minore a ricevere da entrambi cura, educazione e assistenza. Quando la distanza è notevole, il giudice può intervenire rimodulando le modalità di esercizio del diritto di visita, prevedendo periodi di permanenza più lunghi durante le vacanze e l'uso di strumenti di comunicazione a distanza.
Naturalmente, il trasferimento non può essere utilizzato per ostacolare il rapporto con l’altro genitore. Qualora emerga l'intento di recidere tale legame, il giudice può adottare provvedimenti correttivi (art. 709 ter c.p.c.) o, nei casi più gravi, procedere alla limitazione della responsabilità genitoriale.
Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: "Il trasferimento unilaterale del genitore con il figlio costituisce una condotta censurabile, ma non comporta automaticamente la modifica del collocamento del minore; la decisione finale deve essere guidata dalla valutazione concreta delle esigenze del minore, privilegiando la continuità delle cure e la stabilità emotiva" (Cass. Civ. Sez. I, Ord. 24.02.2026 n. 4110).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

nubi sparse (MC)
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