Civitanova Alta, variante urbanistica bocciata: la proprietà diffida il Comune. “Ora serve una decisione”
La bocciatura della variante urbanistica per la ex zona industriale “B” di Civitanova Alta apre un nuovo capitolo. Dopo il voto contrario espresso dal Consiglio comunale nella seduta del 29-30 luglio, la società proprietaria di un compendio produttivo ricompreso nell’area ha notificato al Comune una formale diffida a provvedere, chiedendo che venga concluso il procedimento di ripianificazione.
La votazione si era chiusa con 12 voti contrari e 10 favorevoli, respingendo il passaggio della variante che lo stesso Consiglio comunale aveva invece approvato in via preliminare nell'aprile del 2025.
Contestualmente alla diffida, la società ha presentato anche una istanza di accesso agli atti, chiedendo il verbale integrale della seduta consiliare, la trascrizione e le registrazioni del dibattito, oltre alla documentazione istruttoria e agli elaborati tecnici relativi al procedimento.
La questione riguarda un'area che attende da anni una nuova disciplina urbanistica. Il problema nasce dallo stralcio disposto dalla Provincia nel 2007, che ha lasciato il quadrante in una situazione di cosiddetta “zona bianca”.
La stessa delibera consiliare numero 16 dell'aprile 2025 aveva preso atto di questa situazione e della necessità di procedere alla riconfigurazione urbanistica dell'area.
Quella delibera aveva rappresentato il risultato di un'istruttoria sviluppatasi nell'arco di diversi anni, con elaborati progettuali, studi geologici e il coinvolgimento degli enti sovraordinati. Il successivo voto di luglio ha però bloccato il percorso, lasciando nuovamente senza una disciplina urbanistica definitiva l'area interessata.
È proprio la contraddizione tra i due passaggi consiliari, a distanza di circa quindici mesi, a essere ora contestata dalla proprietà.
La vicenda richiama anche un precedente già affrontato dalla giustizia amministrativa. Nel 2019 il Tar Marche, con la sentenza numero 231, aveva condannato il Comune di Civitanova Marche al risarcimento del danno da ritardo per la mancata ripianificazione della contigua area Ceccotti, anch'essa rimasta “zona bianca” dopo lo stralcio del 2007.
In quella circostanza il tribunale aveva evidenziato come le varianti avviate e successivamente abbandonate per divergenze di natura politico-amministrativa potessero comunque produrre conseguenze nei confronti di chi attendeva una nuova pianificazione.
È su questo precedente che si inserisce ora la posizione della società proprietaria, assistita dall'avvocato Renzo Tartuferi.
«La proprietà chiede ciò che la legge garantisce: che dopo trent'anni il procedimento si chiuda con una decisione espressa, motivata e coerente con l'istruttoria svolta», dichiara il legale.
Secondo Tartuferi, la questione non riguarda la possibilità per l'amministrazione di esercitare le proprie prerogative in materia urbanistica, ma la necessità che tale discrezionalità venga esercitata attraverso una decisione motivata.
«La discrezionalità urbanistica esiste, ma non è arbitrio: un'amministrazione che ha riconosciuto il vuoto di disciplina, ha istruito per anni la soluzione, l'ha sottoposta al sovraordinato parere della Regione, che è stato favorevole, e l'ha approvata in via preliminare non può poi fermarsi sulla soglia, avvitandosi su se stessa e contraddicendosi».
Il legale richiama quindi il carattere provvisorio del regime delle zone bianche e la necessità, a suo avviso, di arrivare alla conclusione del procedimento. «La giurisprudenza è chiara: il regime delle "zone bianche" è per definizione provvisorio, e colmarlo non è una facoltà del Comune, è un obbligo».
La società, precisa il legale, non esclude il confronto con l'amministrazione, ma considera ormai necessario arrivare a una conclusione. «Il ricorso al giudice e la richiesta di risarcimento restano l'estrema ratio: nessuno ha interesse a ripetere l'esperienza già vissuta da questo Comune con l'area Ceccotti, quando basta una delibera per chiudere la vicenda. Ma la disponibilità al confronto tecnico non va scambiata per disponibilità ad attendere ancora».
La diffida assegna ora al Comune il termine previsto dalla legge per fornire una risposta. L'istanza di accesso agli atti dovrà invece essere riscontrata entro 30 giorni.
In assenza di un riscontro, la società si riserva di intraprendere le ulteriori iniziative formali previste dalla legge. La vicenda della ex zona industriale di Civitanova Alta torna così al centro del confronto tra proprietà e amministrazione comunale, dopo anni di attesa e un procedimento urbanistico che, con il voto di luglio, è nuovamente rimasto senza una conclusione.

nubi sparse (MC)
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