Fidanzamento rotto a pochi giorni dal matrimonio: ritorna all’uomo l’immobile donato all’ex futura sposa?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti di coppia anche in occasione della loro fine.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Monte San Giusto che chiede: “In caso di rottura del fidanzamento è possibile riprendersi l’immobile donato alla propria futura sposa? “
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Suprema Corte, in una causa in cui il pomo della discordia è un appartamento, oggetto di prima di un contratto preliminare, come donazione fatta da un uomo alla fidanzata in vista del loro matrimonio, e poi di una compravendita definitiva portata a termine dalla donna, i quali Giudici, richiamando alcuni precedenti pronunciamenti, ribadiscono che «i doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal Codice».
A tal proposito risulta utile ricordare quanto previsto dall’art. 80 c.c. secondo il quale, “Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti". Dunque, ciò che conta, ai fini dell'azione restitutoria, è, in casi simili, «sempre e soltanto che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio, e che si giustifichino per il sol fatto che tra le parti è intercorsa una promessa in tal senso, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione».
In questa prospettiva, poi, «la sorte della donazione indiretta – seppur collegabile a un accordo trilaterale –», come in questo caso giuridico, «non coinvolge altri che le parti direttamente interessate dalla donazione».
Per quanto concerne, in particolare, il tema del preliminare di vendita immobiliare in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato, «è stato affermato che qualora in esso la qualità di promissario acquirente e di possessore in via anticipata del bene da trasferire venga assunta da persona diversa» – la donna, in questo caso –, «da quella» – l'uomo, in questo caso – «che provvede al versamento del corrispettivo, e qualora il patto sia ricollegabile a un accordo trilaterale rivolto a conseguire, con la partecipazione del promittente venditore, una donazione indiretta in favore di detto promissario da parte di chi esegue il pagamento, il sopravvenuto venir meno della causa donandi (tipica della donazione fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) determina la caducazione della suddetta attribuzione patrimoniale, e quindi anche del diritto di godere il bene in vista della stipulanda compravendita definitiva, ma non incide sull'efficacia del rapporto fra il promittente venditore ed il donante, il quale viene a porsi nella qualità di effettivo promissario».
Traslato nell'ambito della compravendita definitiva, l'insegnamento sta a indicare che «il venir meno della causa donandi comporta l'inefficacia solo nel rapporto interno che lega il donante al donatario, non anche invece in quello tra il venditore e l'acquirente sostanziale del bene». Di conseguenza, «la restituzione di cui parla l'art. 80 c.c. dovrà essere attuata, in questa prospettiva, mediante retrocessione dell'immobile in capo al donante, da identificare quale parte acquirente in senso sostanziale».
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “Se salta la celebrazione delle nozze – nonostante la data già fissata – e, soprattutto, salta il fidanzamento tra i due – ex – futuri sposi, allora va messa in discussione anche la donazione immobiliare fatta, in questo caso, dall'uomo alla donna in connessione alla promessa di matrimonio. Di conseguenza, se viene meno la causa donandi, ossia il futuro matrimonio, allora, la persona che ha fatto la donazione ha tutto il diritto di rientrare in possesso del bene immobile (Cass. civ., sez. I, ord., 25 ottobre 2021, n. 29980).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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