Vanessa, uccisa con sette colpi di pistola alla testa per strada dall’ex fidanzato
L’ennesima storia di violenza, di gelosia patologica, di pedinamenti, di incapacità di accettare la fine di una relazione, che si è conclusa con l’infinito dolore di due famiglie: quella di Vanessa, Zappalà, 28 anni, che è stata uccisa dall’ ex fidanzato a colpi di pistola mentre stava passeggiando con gli amici sul lungomare di Acitrezza; ed il dolore della famiglia del giovane che, dopo poco tempo trascorso dall’omicidio, si è suicidato impiccandosi in un casolare in campagna.
Un padre, quello di Vanessa, che dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni ad un cronista implora: “Ora, vi prego, non andate via. Non spegnete i riflettori su questa strage che sembra non avere fine. Dobbiamo fermarla, dobbiamo fare qualcosa. Vanessa non si è mai rassegnata. Neanche noi dobbiamo rassegnarci alla violenza''.
Ed è proprio questo l’intento, non spegnere i riflettori su queste stragi familiari, ed invece riflettere su quali siano le strategie più efficaci ad azione preventiva.
Attualmente in caso di denuncia per stalking, è prevista la possibilità che venga disposta dal giudice una misura cautelare temporanea che consiste nel “divieto di avvicinamento” da parte dell’indagato/imputato ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, e che viene applicata a procedimento penale ancora pendente; con essa si intende limitare la libertà di circolazione del destinatario della misura; ha lo scopo di tutelare le vittime per il periodo di tempo necessario a giungere ad una sentenza definitiva, dopo che hanno denunciato il loro stalker.
È indispensabile pertanto che la vittima abbia denunciato il suo stalker.
Importante strumento di controllo che possiede il giudice affinché tale misura venga rispettata è quello di prescrivere “procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria”. Si tratta in sostanza di un braccialetto elettronico per controllare gli spostamenti del soggetto sottoposto alla misura cautelare, in base alla legge 69/2019, nota come Codice Rosso.
L’art. 282 ter comma 1 codice procedura penale, così come modificato dalla legge 69/2019, recita: “Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis”. Le modalità di controllo previste dal 275 bis cpp sono appunto quelle dell’applicazione del braccialetto elettronico, previsto, prima della modifica legislativa, solamente in caso di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’assassino di Vanessa era sottoposto a divieto di avvicinamento, ma non era dotato di braccialetto elettronico. Perché?
(Foto tratta da "La Repubblica")
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