La strada delle Vittime - Violenza sessuale e assunzione volontaria di alcolici
È un caso di cui si parla molto in questi giorni, quello della presunta violenza da parte di quattro ragazzi tra i quali Ciro Grillo, ai danni di una ragazza conosciuta la sera stessa del presunto reato a Porto Cervo, in Sardegna.
Un po’ di tempo fa, durante la trasmissione “Non è l’Arena”, uno di loro si è lasciato sfuggire una frase che contraddice la versione della difesa dei ragazzi, quella cioè della presunta consensualità della diciannovenne ai rapporti sessuali.
La frase è la seguente: “Non l’abbiamo costretta a bere, è lei che l’ ha presa (la bottiglia di vodka, ndr) Noi non riuscivamo a berla, e lei ha detto “dai che ce la faccio” e se l’ è bevuta”.
Perchè a queste parole l’impianto difensivo vacilla?
Perchè ciò significherebbe che la notte tra il 16 e 17 luglio, quando si sarebbero verificati i fatti, la ragazza si trovava in uno stato di inferiorità fisica e psichica che non le avrebbe consentito di prestare un valido consenso.
Il secondo comma dell’art. 609 bis c.p. – violenza sessuale- sanziona la condotta di colui che abbia persuaso-indotto la vittima a compiere o a subire atti sessuali ottenendo un consenso viziato...a causa della sua condizione di inferiorità, della quale egli abbia abusato. “Rientrano nelle condizioni di inferiorità psichica anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti, poichè anche in tal senso si realizza una situazione di menomazione della vittima che può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente”. Secondo consolidata giurisprudenza non rileva, quando le condizioni di inferiorià siano derivate dall’assunzione di bevande alcoliche o di droga, che tale assunzione sia stata frutto di volontaria deliberazione della stessa persona offesa.
Se pur la scelta di bere quantità esagerate di alcolici, come mezza bottiglia di vodka, possa essere discutibile e di poco buon senso, ciò non ha nulla a che vedere con quegli insopportabili luoghi comuni del tipo “se l’è cercata” o ancora “ ma lei era d accordo”poichè è esperienza comune che elevati quantitativi di alcool alterano la percezione e rendano nulla la capacità di prestare il proprio consenso in modo consapevole.
Non conta che la vittima appaia accondiscendente, o addirittura disinibita, poichè tali stati, in caso di abuso di alcool sono indotti dallo stesso, che limita grandemente o elimina del tutto la capacità di intendere e di volere e quindi, di prestare il proprio consenso.
Giorni fa Beppe Grillo ha pubblicato un video che ha suscitato fortissime polemiche perché ha sostenuto la difesa del figlio in modo volgare e senza alcuna sensibilità nei confronti della ragazza e della sua famiglia.
Spetterà al giudice, peritus peritorum, valutare le prove audio e video raccolte durante le indagini e ricostruire i fatti per giungere ad una verità processuale che garantisca giustizia. Decisivo infatti sarà constatare dai video l’effettiva capacità di autodeterminarsi della ragazza, o accertare una eventuale compromissione di tale capacità causata dagli alcolici assunti.
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