Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le contestazioni sull’eccessiva entità dei consumi fatturati dai relativi fornitori ai singoli utenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Loro Piceno che chiede: “E’ possibile contestare una bolletta dai consumi eccessivi per malfunzionamento del contatore?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli utenti.
La Suprema Corte, recentemente investita della questione inerente proprio la contestazione dei consumi fatturati per malfunzionamento del contatore, ha innanzitutto precisato che, il fornitore, per dar prova della correttezza degli importi richiesti, non può limitarsi esclusivamente a produrre il contratto di fornitura e le fatture; allo stesso tempo, però, va tenuto conto del fatto che il contatore è stato accettato da entrambi i contraenti come strumento di contabilizzazione dei consumi, per cui, se la pretesa creditoria contestata si fonda proprio su misurazioni ritenute anomale dall’utente, ricadrà su quest’ultimo l’onere di dedurre la circostanza che tale anomalia sia dovuta a cause a lui non imputabili quali, ad esempio, il malfunzionamento del contatore.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, va considerato anche che tali disfunzioni dipendono per lo più da guasti occulti o che comportano verifiche tecniche che l’utente non è in grado di eseguire, poiché sprovvisto delle necessarie competenze tecniche (sentenza n.13605/2019); pertanto, concludeva la Corte, è necessario fare riferimento ad una serie articolata di criteri di riparto dell’onere probatorio, che ricadono su entrambi i soggetti.
Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “Se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; al gestore spetta, invece, l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 297/20; depositata il 9 gennaio 2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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