Provando a districarsi tra i sentimenti di smarrimento, preoccupazione e senso profondo di confusione, che la grave emergenza del coronavirus inevitabilmente porta con sé, cerchiamo di fare il punto del quadro normativo dei divieti e delle condotte che ad oggi, qualora fossero violate, comporterebbero l’apertura di un procedimento penale e la possibile irrogazione di una pena.
L’attenzione mediatica è comprensibilmente orientata più ad ammonire sulle sanzioni penali cui si va incontro che alla specificazione delle condotte punite che, invece, in omaggio al principio di legalità e dei suoi corollari, andrebbero specificate.
"È ovvio che l’informazione in tali situazioni emergenziali sia fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di tali provvedimenti “restrittivi” - sottolinea l'avvocato Oberdan Pantana -, ma la specificazione delle condotte e delle loro conseguenze ha come obiettivo quello di “orientare” un cittadino che al momento mi sembra invece molto disorientato".
NIENTE PIU' DISTINZIONE IN "ZONE" - Com’è noto, il Presidente del Consiglio ha varato il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende “all’intero territorio nazionale” le misure originariamente dettate per le sole zone "a contenimento rafforzato" (Lombardia e altre 14 province del centro-nord). Non più distinzioni in zona rossa, arancione o gialla, quindi.
Oltre a estendere le misure “lombarde” al resto d’Italia, il nuovo D.P.C.M. del 9 marzo introduce due ulteriori novità: «Sull'intero territorio nazionale - recita la norma - è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico».
Tutte le misure hanno come, attualmente, data finale quella del 3 aprile 2020, indicata nel D.P.C.M. 9 marzo 2020. Significativa l’aggiunta contenuta sempre all’art. 1, comma 3, che prevede la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
TRA DIVIETI E RACCOMANDAZIONI - Il decreto chiede a “tutti”, malati e non, di stare a casa il più possibile e di uscire solo per specifiche ragioni peraltro «motivati da comprovate esigenze». Ma lo fa con inviti, raccomandazioni, divieti e obblighi, senza mai associare una specifica sanzione alle violazioni.
In particolare:
a) “evitare” ogni spostamento delle persone fisiche dal proprio territorio, nonché all’interno del territorio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;
b) è fatta espressa “raccomandazione” a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) si “raccomanda” fortemente ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
d) a chi è positivo al virus il provvedimento fa “divieto assoluto” di uscire da casa;
e) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha “l’obbligo” di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
f) più altre sospensioni e limitazioni delle attività scolastiche, sportive, ricreative, ecc.
La risposta penale alla violazione delle regole anti-coronavirus: rinvio all’art. 650 c.p..
Le violazioni a queste regole non sono sanzionate in maniera specifica; più precisamente, l’art. 4, comma 2, D.P.C.M. 8 marzo recita che «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli “obblighi” di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», e, pertanto con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino ad € 206,00.
Per l’effetto tutti gli “obblighi” contenuti nel provvedimento risultano sanzionati col reato contravvenzionale previsto dall’art. 650 c.p., e nello specifico solo le violazioni ai punti d (divieto assoluto di uscire da casa per i positivi al virus) ed e (obbligo di comunicazione di soggiorno nelle zone a rischio epidemiologico) di cui sopra, mentre per gli “inviti” e le “raccomandazioni” ivi contemplate, il medesimo testo non prevede conseguenze penali.
Sanzioni per autodichiarazioni mendaci. Come detto, in tutto il territorio italiano, al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, come pure all’interno dei medesimi territori, è vietato muoversi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.
Pertanto, fatto salvo il diritto al rientro nel territorio del comune di residenza, di domicilio o di dimora degli interessati, l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione resa attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica.
Nessuna dichiarazione mendace sulle qualità personali. È il corpo dello stesso modulo a richiamare le sanzioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale; nel modulo vi è l’ammonimento che le dichiarazioni false verranno punite sotto l’ombrello punitivo dell’art. 495 del codice penale recante «Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni.
Tuttavia, occorre chiedersi: le dichiarazioni hanno ad oggetto le qualità personali? In tale nozione rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna (Cass. Pen., Sez. V, n. 19695/2019).
Nell’emergenza coronavirus le dichiarazioni mendaci (tranne che quelle inerenti all’eventuale attività lavorativa) si riferiscono a situazioni di urgenza ("andare a fare la spesa") e di salute, e pertanto la sanzione penale di cui all’art. 495 del codice penale in tali casi...non troverebbe applicazione.
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