Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il COVID-19 e nello specifico l’autocertificazione che deve essere redata per motivare l’uscita di casa in zona rossa. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Se nell’autocertificazione in quanto in zona rossa dichiaro il falso per uscire di casa commetto il reato di falso ideologico?
Il caso di specie ci porta subito a ricordare l'art. 13 della Costituzione, il quale prevede che, "Le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”; perciò, alla luce del suddetto articolo della Costituzione un DPCM non può limitare la libertà personale perché norma regolamentare di grado secondario e non atto normativo con forza di legge.
L'art. 13 della Costituzione prevede inoltre una doppia riserva, una legislativa e una giurisdizionale: solo un provvedimento del giudice infatti può incidere sulla libertà personale di un soggetto, nei soli casi stabiliti dalla legge; così che, il DPCM trattandosi di fonti secondarie, regolamentari, non vi è nemmeno la necessità da parte di un giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 13 Costituzione da parte dei DPCM; il magistrato, quindi, deve solo procedere alla loro disapplicazione perché illegittimi per violazione di legge.
Come ha chiarito la Corte Costituzionale, "la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, l'affermato divieto di accedere ad alcune zone circoscritte che sarebbero infette ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare; si tratta evidentemente di due libertà distinte, che non possono essere confuse, perché quando la libertà non riguarda i luoghi ma le persone si rientra nel campo della libertà tutelata dall'art. 13 della Costituzione.
Per quanto riguarda quindi il caso di specie, il DPCM del 08.03.2020 che prevede l'obbligo di compilare e sottoscrivere un'autocertificazione per motivare il proprio spostamento, risulta in totale contrasto con i principi sanciti da uno Stato di diritto.
Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che “Siccome la norma giuridica contenuta nel DPCM del 08.03.2020 che impone la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione per motivare il proprio spostamento dalla propria abitazione è costituzionalmente illegittima e va disapplicata, non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p., e cioè il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, nei confronti chi abbia dichiarato falsamente di trovarsi in una delle condizioni che consentivano gli spostamenti anche all’interno del Comune di residenza in base al medesimo DPCM dell'8 marzo 2020” (Tribunale Reggio Emilia, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 54/21; depositata il 27.01.2021).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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