Via libera all'ingresso di Monte Cavallo e Castelsantangelo sul Nera nell'Unione Montana di Camerino
Annullato dal tribunale amministrativo delle Marche il provvedimento con cui l'Unione Montana Marca di Camerino, guidata dal presidente Alessandro Gentilucci, aveva respinto la richiesta presentata nel 2018 dai Comuni di Castelsantangelo sul Nera e Monte Cavallo di entrare a far parte dell'ente.
I due comuni, entrambi assistiti dall'avvocato Fabio Pierdominici, sono stati costretti a presentare ricorso giurisdizionale, che è stato discusso nell’udienza del 22 marzo, mentre la sentenza è stata ufficialmente depositata lo scorso 19 ottobre. L'Unione montana ha resistito in giudizio avvalendosi degli avvocati Gennaro Marino e Massimo Ortenzi, mentre non si è costituito il comune di Serravalle di Chienti.
Il provvedimento annullato è la delibera di consiglio dell'Unione Montana numero 24 del 17 dicembre 2021. Scrivono nella sentenza i giudici del Tar di Ancona: "Il provvedimento di diniego deve essere annullato. Dall'annullamento deriva l'obbligo dell'Unione Montana di rideterminarsi sulla domanda di adesione del comune di Castelsantangelo sul Nera". Analoga decisione è stata presa nella sentenza riguardante il comune di Monte Cavallo.
I due comuni montani avevano presentato nel 2018 e 2019 domanda di adesione alla nuova Unione montana costituitasi nel 2015, sulle ceneri della disciolta comunità montana. All’epoca diversi comuni non aderirono, tra questi Bolognola, Visso, Ussita, Valfornace e appunto Monte Cavallo e Castelsantangelo sul Nera, tanto che l’Unione montana si costituì con i soli Comuni di Camerino, Fiastra, Muccia, Pieve Torina e Serravalle di Chienti, poi nel 2019 era stata accolta la richiesta di Ussita di entrare a farne parte.
A modificare la normativa regionale del 2013 sulle Unioni montane, a partire dal primo gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova legge regionale di cui erano stati firmatari i consiglieri Renzo Marinelli, Jessica Marcozzi, Giacomo Rossi e Carlo Ciccioli, che aveva modificato l’articolo 35 della legge regionale n. 35 del 2013, impedendo fino al 2025 l’ingresso dei Comuni richiedenti e prevedendo il silenzio diniego, nel caso di una mancata risposta dell’ente, ma di fatto le domande dei due enti erano già state presentate prima, nel 2018 Castelsantangelo e nel 2019 Monte Cavallo.
Se quindi la nuova legge regionale fosse stata adottata per impedire il loro ingresso, si assisterebbe ora al paradossale effetto che la nuova disciplina costituisce uno sbarramento per tutti i comuni delle Marche, eccezion fatta proprio per Castelsantangelo sul Nera e Monte Cavallo.
Nella delibera di consiglio dell'Unione montana con cui era stato disposto il no all’ingresso dei due comuni si esponeva come motivazione che i due comuni avrebbero approvato senza la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri lo Statuto, e quest’ultimo non sarebbe entrato in vigore. Inoltre non sarebbe stato seguito il percorso di condivisione delle linee programmatiche indicate dal Consiglio dell’Unione Montana prima e dalla Giunta dell’Unione dopo, inviate a tutti i comuni dell’ambito.
Si legge ancora nella sentenza: "Alla fattispecie in esame appare applicabile la legge regionale che non solo si limita a richiedere l'approvazione dello statuto, ma la ritiene necessaria non per l'ammissione, ma per l'effettiva partecipazione, lasciando quindi intendere che è possibile un'approvazione successiva, l'Unione montana non può quindi negare l’adesione esclusivamente per la mancanza della maggioranza qualificata. Quindi l'istanza non poteva essere respinta. Non può essere considerato come decorso il silenzio-assenso previsto nella legge del 2020, infatti nel luglio 2019 il Consiglio dell'Unione Montana ha preso atto della richiesta di adesione dei due comuni, decidendo di rinviare a successiva seduta la decisione, inviando lo statuto e la mozione programmatica per aprire un tavolo di confronto politico".
I giudici sottolineano anche che l’Unione montana ha approvato il 18 novembre 2021 la delibera, inviata ai comuni richiedenti, che propone di dare avvio al tavolo istituzionale programmatico, ma ciò non può essere motivo di respingimento della richiesta di ammissione, in quanto il mancato svolgimento del tavolo istituzionale di incontri (peraltro dettagliato solo dalla citata delibera del 18 novembre 2021) non può costituire, nel totale silenzio della legge e dello statuto della Comunità Montana, una motivazione per il respingimento dell'adesione.
Ciò in quanto i Comuni ricorrenti hanno approvato in maniera incondizionata lo Statuto dell'Unione Montana. L'obbligo motivazionale richiesto per legge deve comunque superare il limite delle mere ragioni di opportunità o di mancata condivisione di percorsi programmatici non previsti dalla legge e dallo Statuto, non trattandosi di atto politico ma di atto amministrativo.
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