Reputazione personale online e diritto all’oblio: tutela concreta o principio teorico?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela della reputazione personale online e diritto all’oblio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Cingoli che chiede: "Come è possibile tutelare la propria reputazione personale online?".
Quanto vale davvero la reputazione? Oggi, più che mai, la risposta è semplice: moltissimo. Difatti, secondo lo studio “The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now” circa il 63% del valore di mercato di un’impresa dipende dalla sua reputazione, confermando come, nell’economia contemporanea, gli asset immateriali, quali la fiducia, la credibilità, l’autorevolezza e l’immagine pubblica, siano sempre più determinanti accanto a capitale, infrastrutture e proprietà intellettuale. La reputazione, infatti, influenza direttamente i risultati economici e la resilienza delle imprese nel lungo periodo.
Il fenomeno è ancor più evidente quando il confine tra persona e impresa si assottiglia: il valore di un brand spesso coincide con quello del suo fondatore o volto pubblico; il caso di Chiara Ferragni e la crisi legata al "caso Balocco" è emblematico: mostra come una crisi reputazionale possa tradursi rapidamente in danni finanziari, evidenziando la vulnerabilità di modelli imprenditoriali basati sull’integrazione tra immagine personale e attività commerciale.
Oggi controllare la reputazione è più complesso rispetto all’era analogica, quando le notizie avevano diffusione limitata e vita breve; l’accesso immediato, globale e permanente alle informazioni, unito al fatto che oltre il 90% degli utenti si ferma alla prima pagina dei risultati di ricerca, fa sì che la percezione pubblica si costruisca in uno spazio ristretto e definisca l’identità digitale di persone e imprese.
In questo contesto assume un ruolo fondamentale il diritto all’oblio, disciplinato dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR), si tratta del diritto di ottenere la rimozione o la deindicizzazione di contenuti che risultino obsoleti, non pertinenti o sproporzionati rispetto alle finalità per cui sono stati pubblicati.
Un principio che ha trovato una svolta decisiva nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (caso Costeja González), che ha chiarito un aspetto cruciale: esiste una differenza tra la cancellazione, in cui il contenuto viene eliminato alla fonte e la deindicizzazione, in cui il contenuto resta online, ad esempio negli archivi di un giornale, ma non è più facilmente reperibile tramite i motori di ricerca.
Si tratta di un equilibrio delicato tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della reputazione e della vita privata, dall’altro, il diritto all’informazione e alla memoria storica. Per questo motivo, l’applicazione del diritto all’oblio non è automatica, ma richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto di diversi fattori, come il ruolo pubblico del soggetto coinvolto, l’interesse collettivo alla conoscenza della notizia, la veridicità delle informazioni, il tempo trascorso e l’eventuale presenza di dati sensibili.
Proprio su questi temi è intervenuta una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione destinata a incidere sulla tutela della reputazione online. Il caso riguardava un cittadino coinvolto in un procedimento penale conclusosi nel 2022 con esito favorevole, ma nonostante l’assoluzione, alcuni articoli di stampa online continuavano a comparire tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente, rendendo facilmente accessibili informazioni ormai obsolete e prive di interesse pubblico.
Il soggetto aveva richiesto la deindicizzazione dei contenuti, richiesta però accolta solo parzialmente, tanto che alcuni link erano rimasti online per oltre un anno, così da essere costretto ad agire giudizialmente per la loro rimozione oltre ad un risarcimento danni.
Tale vicenda seppur arrivata in Cassazione è stata risolta con il riconoscimento della violazione del diritto all’oblio per l’illegittima permanenza dei contenuti online, e, per l’appunto, oltre alla loro cancellazione anche la liquidazione del risarcimento danni in materia di reputazione online in via presuntiva sulla base di elementi come la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca, la gravità delle informazioni diffuse e il contesto personale e professionale dell’interessato.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “La permanenza e la facile reperibilità di una notizia online possono amplificarne il suo impatto, incidendo sulla vita privata e professionale della persona anche a distanza di anni, così da meritare il diritto all’oblio oltre al risarcimento danni a tutela della reputazione digitale del soggetto lesionato” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 6433 del 18.03.2026).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

poche nuvole (MC)
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