Incidente sulle piste da sci: quando è possibile chiedere il risarcimento al gestore degli impianti
Torna, come ogni domenica, la rubrica “Chiedilo all’Avvocato”, curata dall’avv. Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate in redazione hanno riguardato principalmente una tematica di grande attualità: il risarcimento dei danni, con particolare riferimento a quelli causati da incidenti sulle piste da sci.
Di seguito, la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Recanati, che chiede: "Se durante la discesa da una pista da sci si urta contro una staccionata di legno non segnalata e si subisce una lesione, è possibile richiedere il risarcimento del danno al gestore degli impianti sciistici?"
Il caso di specie offre l’occasione per fare chiarezza su una tematica estremamente attuale, legata a un’attività sportiva praticata anche a livello non agonistico, e che coinvolge la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 del Codice Civile.
Tale norma stabilisce espressamente che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ossia il verificarsi di una circostanza imprevedibile e fuori dall’ordinaria consuetudine.
A tal proposito, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso si interrompe solo in presenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito. Tale fattore può consistere anche nella condotta dello stesso danneggiato, qualora questa risulti imprevedibile ed eccezionale (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16509/2017).
Nel caso specifico, proprio questa pronuncia della Corte di Cassazione evidenzia come il gestore dell’impianto sciistico sia responsabile dei danni subiti dallo sciatore, qualora abbia omesso la dovuta segnalazione di un elemento di pericolo, come una staccionata di legno posta lungo la pista.
L’assenza di segnalazioni esclude infatti la configurabilità del caso fortuito, rendendo il gestore responsabile dell’evento dannoso.
Inoltre, qualora il soggetto danneggiato riesca a dimostrare comportamenti dolosi o colposi del gestore, idonei a integrare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., quest’ultimo risponderà comunque dei danni subiti dallo sciatore. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4018/2013, precisando che il danneggiato deve provare l’esistenza di condizioni di pericolo della pista tali da rendere esigibile, secondo la normale diligenza, la predisposizione di adeguate segnalazioni.
Pertanto, in risposta alla domanda della lettrice, il gestore dell’impianto sciistico risulta responsabile del risarcimento dei danni subiti dallo sciatore, qualora l’incidente si sia verificato nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza e attenzione da parte di quest’ultimo.
Al contrario, qualora la condotta dello sciatore sia stata imprudente o gravemente colposa, il nesso causale tra il danno subito e il fatto illecito altrui risulterebbe interrotto, precludendo così il diritto al risarcimento (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11274/2018).
L’avv. Oberdan Pantana conclude rinnovando la propria disponibilità a rispondere ai quesiti dei lettori, dando appuntamento alla prossima settimana con un nuovo approfondimento della rubrica “Chiedilo all’Avvocato”.

poche nuvole (MC)
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