Il pedone attraversa la strada parlando al cellulare: è sua la responsabilità dell'investimento?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvoccato Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla grave condotta di chi utilizza il cellulare mentre guida così come quella del pedone che parla al telefonino mentre attraversa la strada.
Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "A chi va la responsabilità dell’investimento di un pedone in fase di attraversamento di una strada mentre sta parlando al telefonino?"
Oltre alla grave condotta del conducente che utilizza il proprio telefonino alla guida, oggi siamo sempre più spettatori di un comportamento altrettanto pericoloso posto in essere dal pedone che parla al cellulare mentre attraversa una strada.
A tal proposito, partendo dal fatto che in caso di investimento del pedone, sia necessario applicare l’art. 2054 c.c. che al comma 1 prevede che «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno», la Suprema Corte ribadisce però che per giurisprudenza costante (ex multis, Cass. civ. n. 12751/2001 e Cass. civ. n. 14064/2010) «la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza».
Dunque, secondo giurisprudenza consolidata, può essere affermata la colpa esclusiva del pedone nel suo investimento se:
1. il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2. i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
3. nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che,“La condotta della pedone, che ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente veicoli, inosservante sia delle regole sulla circolazione stradale sia di quelle di comune prudenza, è incontrovertibilmente colposa” (Tribunale di Trieste in funzione di Tribunale di Appello, sentenza n. 380/19).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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