Foto e video dei figli sui social: quando è possibile chiederne la rimozione? La risposta dell’avvocato
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'Avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’uso dei social nei rapporti familiari, a maggior ragione in questo periodo di festività natalizia.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Posso chiedere la rimozione dai social della mia ex moglie di foto e video di mia figlia minorenne?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi il Tribunale di Trani, con ordinanza del 30.08.2021, affrontando un argomento di sicuro dibattimento negli anni a venire: la tutela dei minori nella pubblicazione, da parte dei genitori, di foto o video sui social network.
La mamma in questione, a partire da maggio 2020, postava su Tik Tok video di lei con la figlia minorenne. A quel punto il padre, nel dirsi non d'accordo, invocava la tutela giurisdizionale.
A detta del Tribunale di Trani, il comportamento della mamma integra la violazione di più norme, nazionali, comunitarie ed internazionali. Nello specifico il Tribunale ravvede, nella condotta della mamma, la violazione dell'art. 10 del codice civile (concernente la tutela dell'immagine) e degli artt. 1 e 16, I comma, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
In particolare, ricordano i giudici pugliesi, l’art. 16 della Convenzione di New York stabilisce che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, e che spetta alla legge la tutela contro eventuali violazioni dei suoi diritti.
Non solo: stando al Codice della Privacy (art. 4), foto e video sono dati personali e, di conseguenza, in caso di minori di sedici anni è necessario il consenso di entrambi i genitori affinché possano essere divulgati. Nel caso in questione il padre ha manifestato il suo dissenso, a nulla rilevando la circostanza invocata dalla madre secondo la quale lo stesso avesse accesso al profilo Tik Tok.
Per il Tribunale di Trani, infatti, "la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e foto ritraenti la figlia minore. La proposizione del ricorso cautelare, seppur a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e del mancato consenso del genitore".
Conclude il Tribunale di Trani, sul solco della sentenza del Tribunale di Mantova del 2017, che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole", poiché determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, con il rischio che soggetti malintenzionati possano avvicinarsi ai bambini dopo averli visti online. Senza contare l’ulteriore pericolo legato a fotomontaggi e diffusione di materiale pedopornografico.
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: "Siccome il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network e tenuto conto del mancato assenso del genitore, si accoglie il ricorso ordinando di conseguenza la rimozione immediata dei video della figlia da Tik Tok" (Tribunale di Trani, Ordinanza del 30.08.2021). Rimango in attesa, come sempre, delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

poche nuvole (MC)
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