Fallisce il "test del carrello" e viene licenziato: il Tribunale annulla il provvedimento, ecco perché
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai licenziamenti e la loro legittimità.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "E’ legittimo il licenziamento del cassiere di un supermercato che fallisce il test del carrello?".
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata ed attuale riguardante un lavoratore, con il ruolo di ausiliario alle vendite che veniva licenziato per giusta causa a seguito di un procedimento disciplinare relativo al mancato superamento del "test del carrello"; in pratica, un ispettore aziendale, fintosi cliente, ha riempito il carrello con diversi prodotti, alcuni dei quali occultati all'interno di altre confezioni o posti sotto altri colli e il lavoratore, non accortosi della presenza di merce occultata, ne ometteva la corretta registrazione. Il test a cui è stato sottoposto il lavoratore aveva lo scopo di verificare il rispetto delle procedure di cassa illustrate durante un corso di formazione.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendone la nullità per discriminatorietà dello stesso, in quanto il test sarebbe stato effettuato solo nei confronti dei dipendenti più anziani, nonché l'illegittimità per insussistenza della giusta causa; la Società, invece, ribadiva la legittimità del test quale espressione del potere di controllo datoriale, sostenendo che si trattasse di una verifica volta a valutare la diligenza del lavoratore e non di un'attività di vigilanza.
In tale contesto, è doveroso innanzitutto valutare se le attività di controllo antifrode e di vigilanza sul patrimonio aziendale rientrino nella declaratoria delle mansioni affidate a un cassiere, per poi esaminare se la pretesa datoriale di ispezione minuziosa della merce sia esigibile nei limiti dei principi di buona fede e correttezza contrattuale previsti dagli artt. 1175, 1375 c.c.; inoltre, valutare se l'attuazione del c.d. “test del carrello”, che converte una finalità formativa in leva disciplinare, configuri una violazione dell'obbligo di tutela della personalità morale del lavoratore.
A tal proposito, il Tribunale adito accoglieva il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del licenziamento e ordinando la reintegra nel posto di lavoro, operando innanzitutto una netta distinzione tra la finalità formativa del controllo e la sua distorsione in chiave sanzionatoria; se una verifica della preparazione del dipendente è in sé legittima, l'utilizzo di un test per precostituire un inadempimento da sanzionare è contrario ai canoni di buona fede e correttezza. Tale sistema, inoltre, secondo il Tribunale, si pone in violazione anche dell'art. 2087 c.c., in quanto lesivo della dignità del lavoratore.
Analizzando, poi, la declaratoria dell’effettività dei compiti spettanti ad un "cassiere comune", gli stessi non includono funzioni di controllo antifrode, le quali richiedono una professionalità specifica non prevista dal contratto collettivo per quel livello di inquadramento. Inoltre, il nucleo centrale della decisione risiede nella qualificazione del comportamento datoriale come una "artificiosa preordinazione" volta a creare l'apparenza di una giusta causa; l'induzione in errore del lavoratore tramite un mezzo fraudolento rende il successivo licenziamento nullo. Infine, il Tribunale ha ritenuto provato anche il profilo discriminatorio della condotta datoriale, stante la circostanza che il test fosse stato effettuato esclusivamente nei confronti di dipendenti più anziani.
Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “È nullo il licenziamento disciplinare irrogato quale conseguenza del mancato superamento, da parte di un dipendente, di un test interno disposto dal datore di lavoro con finalità diverse rispetto alla verifica della formazione ricevuta. Tale strumento, infatti, è illegittimo qualora imponga lo svolgimento di compiti estranei alle mansioni assegnate al dipendente, oppure sia utilizzato come modalità di controllo in violazione dei canoni di buona fede e correttezza” (Tribunale di Siena, sentenza del 05.01.2026 n. 586/2026).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

cielo coperto (MC)
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