Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti interpersonali oltre all’istituto della donazione.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “Nel caso di una donazione immobiliare, il donante può revocare la stessa per ingratitudine del donatario?".
A tal proposito risulta utile portare la recente vicenda, risolta poi in Cassazione, la quale è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca della donazione indiretta di un immobile effettuata dalla madre a favore del figlio (ex art. 801 c.c.)
Dall'istruttoria condotta in appello, infatti, erano emersi comportamenti, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano «l'esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante».
A riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, si caratterizza per la «manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario» (Cass. civ., n. 20722/2018).
Difatti tali comportamenti erano qualificabili, ai fini previsti dall'art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di "una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità".
L'ingiuria grave richiesta dall'articolo 801 del codice civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 22013 del 2016).
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che: “La donazione va incontro alla revocabilità in presenza di una ingiuria grave del donatario consistente in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell’irrispettosità della dignità del donante”(Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza del 29.04.2022, n. 13544). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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