Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente le problematiche relative ai rapporti di coppia e nello specifico gli atteggiamenti tenuti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: "Il marito è giustificabile se tiene atteggiamenti maltrattanti nei confronti della moglie per gelosia?".
A tal proposito risulta utile portare una recente vicenda risolta poi in Cassazione riguardante un marito che ha più volte tenuto comportamenti aggressivi nei confronti della moglie a causa di un’assurda gelosia connessa, nell’ottica difensiva, anche ai comportamenti della donna.
A fronte della specifica obiezione proposta dal legale, i Giudici di Cassazione ribattono in modo netto: è incontestabile, spiegano, «la non riconoscibilità di alcun valore morale o sociale alla gelosia», con conseguente «incompatibilità della provocazione con il reato di maltrattamenti».
In particolare, i Giudici ribadiscono il principio secondo cui «il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante» prevista in caso di azione criminosa commessa per «un motivo di particolare valore morale o sociale».
Al contrario, «la gelosia costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato», sottolineano i Giudici.
E in questa ottica viene anche ribadita «l'incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici». Di fatti, l'essere preda della gelosia non potrà mai giustificare né rendere meno gravi i comportamenti aggressivi tenuti dal marito nei confronti della consorte.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice si può affermare che: "In tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 e 2 c.p., il movente della gelosia non riveste quelle caratteristiche di altruismo e di nobiltà che costituiscono il presupposto per la configurabilità dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, prevista dall'art. 62 n. 1, c.p., ma, al contrario, costituisce uno stato passionale sfavorevolmente apprezzato dalla comune coscienza etica, essendo espressione di un sentimento egoistico tutt'altro che nobile ed elevato (Sez. 5, n. 10644 del 04/07/1991, Pasqui, Rv. 188306)".
"Va, infine, ribadita l'incompatibilità della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2, c.p., con un reato di natura abituale quale il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici (Sez. 6, n. 13562 del 05/02/2020, Rv. 278757)". (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.22374/2023). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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