Cessione crediti e pignoramenti: perché l'avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a incastrare il debitore
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al rapporto tra società di recupero credito e debitore-correntista dell’istituto di credito.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: "Basta la 'cessione in blocco' dei crediti da parte dell’istituto bancario per legittimare una società di recupero credito a pignorare un conto corrente?".
La cartolarizzazione dei crediti è un meccanismo finanziario che consente agli istituti di credito di cedere i propri crediti oramai deteriorati a soggetti terzi, ottenendo liquidità immediata e trasferendo il rischio di insolvenza a tali società di recupero credito. I crediti ceduti vengono generalmente raggruppati in portafogli, ossia insiemi di posizioni creditorie accomunate da caratteristiche omogenee; un elemento cardine di queste operazioni è rappresentato dalla cessione “in blocco” dei crediti, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, che consente il trasferimento di interi portafogli senza la necessità di notificare singolarmente ciascun debitore. La pubblicazione dell’operazione nella Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti, configururando una deroga al regime ordinario.
Sempre più frequentemente viene contestata la legittimazione attiva delle società cessionarie, soprattutto nei casi in cui queste non riescano a dimostrare in modo puntuale che il singolo credito azionato sia effettivamente ricompreso nella cessione in blocco. Il nodo centrale diventa la prova della titolarità del credito, che non può esaurirsi in richiami generici all’operazione di cessione, ma richiede la produzione di documentazione idonea a individuare con precisione il rapporto ceduto.
In tale prospettiva si collocano numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione civile n. 20739 del 28 giugno 2022, il cui orientamento è stato ripreso dalla sentenza n. 2897 del 2022 del Tribunale Ordinario di Bologna. In quest'ultimo caso, la società si era limitata a richiamare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a produrre riferimenti a codici identificativi come il cosiddetto codice CERI (Credit Exposure Reference Identifier). Il Tribunale ha chiarito che neppure tale codice può ritenersi sufficiente, se non accompagnato da elementi idonei a collegarlo in modo univoco al rapporto contrattuale originario: l’assenza di documentazione completa non consente di ritenere provata la titolarità del credito azionato.
Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “Il semplice rimando all’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non può ritenersi sufficiente per dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria società di recupero credito così da decretare la revoca dell’ingiunzione opposta” (Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Tribunale di Bologna sentenza del 25.11.2022 n. 2897).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

poche nuvole (MC)
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