Spintona l'assistente di gara dopo il derby di Coppa: custode della Civitanovese inibito per quattro anni
Quattro anni di inibizione sono stati comminati oggi, 23 settembre, allo storico custode della Civitanovese, Sandro Piampiani, in seguito allo spiacevole episodio verificatosi al termine del ritorno di Coppa Italia fra Maceratese e la squadra rossoblù. Piampiani, vicino alla zona degli spoiatoi al termine del derby, aveva spinto a terra l'assistente dell'arbitro il quale era poi stato condotto al pronto soccorso per gli accetamenti del caso.
Questo il comunicato in forma estesa: "Rilevato dal referto arbitrale che a fine gara un soggetto non in distinta, peronalmente riconosciuto dall'arbitro e dal suo assistente, si avvicinava a quest'ultimo con fare intimidatorio e minaccioso, reiterando tale atteggiamento aggressivo anche nella zona antistante gli spogliatoi, mettendo a repentaglio l'incolumità fisica del predetto assistente. Nello specifico si legge nel referto e nel supplemento di gara che il sig. Piampiani Sandro, identificato quale custode della società Civitanovese Calcio, non in distinta, si avvicinava al sig. Baldisserri Mirko, insultando lo stesso con fare intimidatorio, e proseguiva in tale atteggiamento anche una volta entrati nella zona antistante gli spogliatoi".
"Il sig. Piampiani non si limitava però ad aggredire verbalmente l'assistente, ma spingeva violentemente al petto lo stesso, causandone, complice la presenza di un gradino, la caduta a terra. A seguito di tale caduta il sig. Baldisserri Mirko batteva i glutei e la testa, lamentando quale conseguenza di tale caduta dolore alla schiena, vertigini e vista appannata Alla luce dell'aggressione subita e delle conseguenze che questa causava in capo all'assistente, l'arbitro interveniva prontamente chiamando in soccorso gli operatori sanitari presenti in campo, che provvedevano a trasportare il sig. Baldisserri al Pronto Soccorso di Macerata".
"In virtù di quanto sopra esposto, ritenuto il sig. Piampiani Sandro responsabile di condotta violenta nei confronti di un Ufficiale di gara ai sensi dell'art. 35, comma 5 CGS, si decide di sanznionare lo stesso con l'inibizione fino al 24.09.2027. Ai sensi dell'art. 35 c.7 CGS si infligge anche la sanzione considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative deliberata dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi, ciò a carico della società Civitanovese Calcio a cui appartiene il responsabile della condotta violenta".
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