Amministrazione di sostegno: basta la tendenza a spendere oltre misura?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla capacità di autodeterminazione delle persone e ai limiti dell’amministrazione di sostegno.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Sant’Elpidio che chiede: “È possibile essere sottoposti ad amministrazione di sostegno per una cattiva gestione del denaro?”.
Il caso di specie ci porta ad affrontare una tematica familiare spesso molto delicata e dolorosa affrontata recentemente dalla Suprema Corte, riguardo ad un caso di una donna di 70 anni circa sottoposta alla misura di amministrazione di sostegno su iniziativa dei familiari per ragioni patrimoniali vista la buona pensione della madre nonostante che sul piano clinico venisse esclusa la presenza di patologie psichiatriche invalidanti pur ritenendo che la donna fosse incline a spese superflue e che, senza amministratore, il patrimonio si sarebbe ridotto.
La Suprema Corte investita del caso, in primo luogo, ribadiva che l’amministrazione di sostegno richiedesse un accertamento concreto della condizione di vulnerabilità della persona, verifica questa specifica e basata su elementi reali, non potendo fondarsi solamente su mere valutazioni di opportunità economica; la misura, infatti, deve essere calibrata sulle effettive esigenze dell’interessato, limitandone il meno possibile l’autonomia (cfr. Cass. civ., n. 6553/2025).
Particolarmente significativo, inoltre, è il passaggio sulla cosiddetta “prodigalità”; la Cassazione chiarisce che comportamenti di spesa eccessiva possono assumere rilievo solo se determinano un concreto rischio di indigenza (cfr. Cass. civ., n. 36176/2023); in assenza di tale rischio, la libertà di disporre del proprio patrimonio deve essere pienamente garantita.
In questa prospettiva, la Corte richiama l’esigenza di evitare applicazioni distorte dell’istituto, che finirebbero per snaturarne la funzione originaria di tutela della persona, infatti, non ogni comportamento economicamente discutibile è indice di incapacità, né può giustificare automaticamente un intervento limitativo della capacità di agire; spetta quindi al giudice verificare con particolare attenzione che la misura risponda a un bisogno reale e attuale di protezione, e non a mere esigenze di controllo o gestione del patrimonio.
Ne consegue che la misura si è tradotta in un indebito controllo delle scelte di vita. La Corte sottolinea quindi che l’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata per condizionare o correggere le scelte personali di una persona capace, infatti, in assenza di una reale fragilità, un simile intervento finisce per comprimere ingiustificatamente la libertà individuale.
In tale ottica, assume rilievo centrale il principio di proporzionalità, che impone di adottare la misura meno invasiva possibile e solo quando strettamente necessaria, evitando indebite compressioni della sfera personale e decisionale dell’individuo. La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato volto a preservare la natura dell’amministrazione di sostegno come strumento di tutela e non di controllo.
Il principio è chiaro: la libertà di autodeterminazione, anche nelle scelte economiche, può essere limitata solo in presenza di una concreta e dimostrata condizione di vulnerabilità.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, si può affermare che, “L’amministrazione di sostegno non può essere disposta o mantenuta al solo fine di limitare la libertà di spesa di una persona capace; anche scelte economiche discutibili rientrano nella sfera di autodeterminazione individuale, salvo che comportino un reale rischio di indigenza” (Cass. Civ., Ord. del 13.03.2026, n. 5763).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

nubi sparse (MC)
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