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Truffa dello specchietto: cos'è e come difendersi

Truffa dello specchietto: cos'è e come difendersi

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle varie condotte truffaldine e nello specifico la “truffa dello specchietto” oggi molto utilizzata.

Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: “A quali responsabilità va incontro chi attua la cosiddetta truffa dello specchietto dell’auto?”

La nota "truffa dello specchietto rotto" è un reato che viene messo in atto fingendo che lo specchietto della propria auto sia stato danneggiato da un'auto in marcia, al fine di farsi dare nell'immediatezza dei fatti del denaro per ripararlo senza coinvolgere l'assicurazione o le forze dell'ordine. Alcuni truffatori poi si spingono oltre, addebitando al malcapitato automobilista anche la responsabilità di piccole ammaccature della carrozzeria, presenti sullo stesso lato dell'automobile in cui si trova lo specchietto. In genere per far credere alla vittima predestinata che la sua auto ha colpito lo specchietto dell'auto del truffatore, i truffatori lanciano sassi o piccoli oggetti vicino per simulare un rumore simile a quello dell'urto tra due auto. In seguito l'autore del reato, a bordo della sua auto, si affianca all'auto della potenziale vittima, facendole credere che è stato proprio lui/lei il responsabile del danno arrecato al suo specchietto. Una volta che il truffatore è riuscito a convincere la vittima di avergli provocato un danno, gli fa credere di voler risolvere bonariamente la questione, chiedendo per la riparazione dello specchietto somme in genere modeste, che si aggirano attorno ai 100/150 euro.

In genere chi mette in atto questa truffa è piuttosto abile e convincente, soprattutto se la vittima predestinata è un giovane neo patentato o una persona anziana. E' necessario però mantenere la calma e non mostrare insicurezza o paura, perché è proprio questo l'obiettivo che vuole ottenere il truffatore. La prima cosa da fare quindi è non ammettere subito la propria responsabilità o fare le proprie scuse per il danno, ma chiedere l'intervento dei vigili o di un parente e che venga compilato il Cid, visto che il veicolo è assicurato. In genere questa richiesta è sufficiente a far desistere il truffatore dai propri propositi e a farlo ritirare di buon ordine, tenuto conto comunque che lo stesso andrebbe denunciato.

Ora però analizzando dal punto di vista giuridico tale condotta penalmente rilevante, la stessa è punita ai sensi dell'art. 640 c.p. quale reato di "truffa" che viene commesso da "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno."

Dalla lettera della norma si evince che la truffa consiste in una simulazione o dissimulazione finalizzata a indurre in errore la vittima, al fine di provocare un danno alla persona offesa con conseguente vantaggio del responsabile o di un terzo, vantaggio o profitto che nel caso della truffa dello specchietto si identifica con una somma di denaro. Inoltre, ai truffatori dello specchietto può essere anche contestata l’aggravante della minorata difesa, o per la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggi, o, come chiarito dalla Cassazione n. 40268/2017, che ha ritenuto legittima la contestazione dell’aggravante della minorata difesa, in quanto "le truffe dello specchietto risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell'evento correlata all'ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime.

Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “Commette il reato di truffa aggravata dalla minorata difesa colui che simula la rottura del proprio specchietto per percepire una somma di denaro dalla persona raggirata notandone la debole personalità e la sua manipolabilità” (Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 12801/21).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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