Con riferimento alla richiesta di ripetizione di sopralluoghi, si comunica che con l’Ordinanza n. 484 del Capo Dipartimento Protezione Civile del 29 settembre 2017 è stato disposto che:
le richieste di ripetizione di sopralluogo possono essere prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2017 per i sopralluoghi eseguiti fino a tale data e cioè entro il 5 novembre 2017;
per i sopralluoghi eseguiti dopo la pubblicazione dell’Ordinanza, le richieste di ripetizione di sopralluogo potranno essere inoltrate nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica dell’esito di agibilità da parte del Comune.
La ripetizione del sopralluogo è valida nei soli casi di edifici già classificati con scheda AeDes agibili con esito A e su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo Fast.
Si ricorda, inoltre, che qualora l’edificio sia interessato da ordinanza di inagibilità emessa sulla base di scheda AeDes con esito B o C, il tecnico incaricato può chiedere direttamente all’Ufficio speciale per la Ricostruzione l’autorizzazione alla progettazione dell’intervento di miglioramento sismico dimostrando, con perizia asseverata, il superamento del danno lieve.
La modulistica di riferimento è disponibile sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Modulistica
Commenti