Provincia di Macerata in zona rossa, Acquaroli firma l'ordinanza: cosa cambia fino al 14 marzo
Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato, nel primo pomeriggio odierno, l'ordinanza in cui conferma la zona rossa per le province di Ancona e di Macerata da sabato 6 marzo fino alla mezzanotte di domenica 14 marzo.
Pertanto, nelle due province è prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
La decisione è stata presa a seguito della relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità, nella quale si sottolinea come la provincia di Macerata superi "il tasso di incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti" e come, per la provincia di Ancona, si raccomandi la conferma delle "misure di mitigazione in essere".
Restano in zona arancione le province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno, dove è stata confermata la didattica a distanza al 100% per le scuole medie, le scuole superiori e le Università.
Rimane garantita, in ogni caso, la possibilità di svolgere attività in presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.
"Questa settimana, per la prima volta dallo scorso 15 novembre, l’indice Rt della nostra regione ha superato l’1 ed è stato confermato a 1,08. La curva pandemica mostra una ripresa e i numeri denotano un aumento dei contagi su tutto il territorio regionale, così come sta avvenendo in tutta Italia, anche a causa della presenza delle nuove varianti che mostrano una maggiore diffusività anche tra le fasce più giovani". Così ha commentato l'ordinanza il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
COSA CAMBIA CON LA ZONA ROSSA PER LE PROVINCE DI MACERATA E ANCONA
Nelle province di Ancona e Macerata, oltre alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.
In queste due aree - sino al 14 marzo - sarà sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Fino al 14 marzo in provincia di Ancona e Macerata gli spostamenti saranno consentiti esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità; per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (è consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione); non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Tutte le attività motorie e sportive (dettagliate nell’articolo 17 del Dpcm, commi 2 e 3) anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Commenti