Porto Recanati, rischio di superamento degli inquinanti: scattano i divieti dal primo novembre
L'ordinanza a firma del primo cittadino di Porto Recanati Roberto Mozzicafreddo, è stata emanata perché "è necessario ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico e per porvi rimedio la Regione Marche con DACR 116/2014 ai sensi del D.Lgs 155/2010 ha zonizzato e classificato i valori delle polveri sottili PM 10 nei comuni appartenenti alla zona costiera e valliva, che hanno evidenziato un superamento del valore limite stabilito per la media giornaliera della concentrazione."
Il comune di Porto Recanati, con la Delibera Amministrativa Consiglio Regionale nr.52/2007, era inserito in zona A, in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera, ed ha indicato una serie di misure contingenti che le autorità competenti sono tenute ad adottare. Con Delibera di Giunta Regionale nr.1088 del 16.09.2019 è stata quindi approvata l'attuazione di misure urgenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti per salvaguardare l’incolumità della salute delle persone attraverso il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE:
Per il periodo compreso tra il primo novembre 2019 e il 15 aprile 2020 inclusi, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, nelle aree interne al centro abitato del Comune di Porto Recanati così delimitate: a nord da via XXIX marzo 1935 intersezione con via Roma; a sud da Via S. D’Acquisto Rampa intersezione viale della Repubblica; a ovest dalla linea ferroviaria, in particolare per la circolazione viaria in corrispondenza del Cavalcavia S.S.16 rampe d’accesso sud/nord (da Civitanova Marche e da Ancona) con esclusione dell’intero tratto della SS 16 Adriatica, per garantire un rapido e agevole attraversamento della zona del centro abitato sottoposta a limitazione della circolazione stradale:a i veicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3; ai veicoli a benzina pre Euro, Euro 1; agli autobus urbani ed extra urbani diesel pre Euro e Euro 1,2,3; ai motocicli > 50 cm3 2 tempi pre Euro e ai ciclomotori < e = 50 cm3 pre Euro.
Sono consentiti gli utilizzi dei mezzi agricoli e delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.
Sono esclusi dalle limitazioni gli automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014 n 190; i taxi e i veicoli NCC fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014 n 190; i veicoli delle forze di polizia; i veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio; i veicoli delle forze armate; i veicoli sanitari di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche, veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana..) ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale; i veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma ed altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; i veicoli al servizio delle persone invalide; i veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno; i veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.
Il Comando di Polizia Locale può concedere permessi temporanei di transito per consentire lo svolgimento di attività produttive ed esclusivamente per i veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese.
MISURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (industriali, artigianali, commerciali e agricole)
Per il periodo compreso tra il 01/11/2019 e il 15/04/2020 inclusi, nelle aree interne al centro storico del Comune di Porto Recanati così delimitate: a nord da via XXIX marzo 1935 intersezione con via Roma; a sud da Via S. D’Acquisto Rampa intersezione viale della Repubblica; a ovest dalla linea ferroviaria, in particolare per la circolazione viaria in corrispondenza del Cavalcavia S.S.16 rampe d’accesso sud/nord (da Civitanova Marche e da Ancona) con esclusione dell’intero tratto della SS 16 Adriatica, è stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.
Le attività autorizzate, per il periodo compreso tra il 01/11/2019 e il 15/04/2020 inclusi, nelle aree interne al centro storico del Comune di Porto Recanati così delimitate: a nord da via XXIX marzo 1935 intersezione con via Roma; a sud da Via S. D’Acquisto Rampa intersezione viale della Repubblica; a ovest dalla linea ferroviaria, in particolare per la circolazione viaria in corrispondenza del Cavalcavia S.S.16 rampe d’accesso sud/nord (da Civitanova Marche e da Ancona) con esclusione dell’intero tratto della SS 16 Adriatica, le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in moto tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati (si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali o inferiori al giorno), salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.
Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
Per il periodo compreso tra il 01/11/2019 e il 15/04/2020 inclusi, nelle aree interne al centro storico del Comune di Porto Recanati così delimitate: a nord da via XXIX marzo 1935 intersezione con via Roma; a sud da Via S. D’Acquisto Rampa intersezione viale della Repubblica; a ovest dalla linea ferroviaria, in particolare per la circolazione viaria in corrispondenza del Cavalcavia S.S.16 rampe d’accesso sud/nord (da Civitanova Marche e da Ancona) con esclusione dell’intero tratto della SS 16 Adriatica ci sarà il divieto di utilizzo di olio combustibile; quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.) inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 07/11/2017 n 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle della tabella 1 dell’Allegato 1 del su citato D.M. È consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica di cibi.
Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l’accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile. Per gli impianti o apparecchi istallati negli anni solari precedenti, nell’anno solare in corso e prima dell’accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull’impianto o sull’apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l’operazione, cui sia allegata la documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.
In caso di inottemperanza, il Comune procederà, per l’inosservanza del divieto di circolazione, ai sensi dell’art. 7 comma 13 bis del D.lvo 30/04/1992 n 285; per l’inosservanza delle altre disposizioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo 18/08/2000 n 267; che per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo occorre verificare quanto riportato nella carta di circolazione. Avverso il provvedimento è possibile proporre il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notorietà, ovvero, in via alternativa, è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti sempre dalla stessa data. È altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 D.P.R. nr 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene le disposizioni del punto 1.
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