Torna come ogni domenica, la rubrica curata dall'Avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante gli indebiti pensionistici. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “Può l’INPS richiedere le somme erogate in eccesso?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una problematica che tocca tutte le persone o meglio i pensionati che non si aspettano di ricevere una comunicazione dell'INPS che li informa di aver contratto un debito con l'Istituto di Previdenza Sociale.
La comunicazione inviata dall'Inps ha per oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione” e informa il pensionato che sarebbero state corrisposte quote non spettanti in quanto l’ammontare dei redditi era superiore ai limiti previsti dalla legge; difatti, spesso accade che l'Ente richieda, anche a distanza di anni, la restituzione di pensioni arretrate erroneamente corrisposte.
In caso di titolo definitivo, è doveroso distinguere tra errore da parte dell'INPS e errore da parte del pensionato.
In particolare, se l'errore dipende dall'INPS, l'indebito diventa irripetibile, vale a dire l'Inps non potrà più chiedere indietro la restituzione degli importi erogati per errore in eccesso.
Va rilevato come secondo l'art. 52, co. 2, L. n. 88/1986, qualora siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, l'Ente non può richiedere il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del pensionato. Tale principio è stato ribadito dall'art. 13 L. n. 412/1991, norma di interpretazione autentica dell'articolo appena menzionato.
Il pensionato, per liberarsi dal debito, dovrà provare di aver prontamente comunicato le variazioni reddituali. A questo punto se l'INPS non si attiva, mediante le verifiche annuali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo o a partire dalla data di effettiva conoscibilità dei redditi comunicati dal pensionato, l'INPS incorrerà nella decadenza prevista dalla legge, impedendogli così di poter azionare la richiesta di ripetizione nei confronti del pensionato.
Mentre, se l’errore è del pensionato, ovvero un’omissione, una sorta di colpa che viene attribuita al pensionato per non aver comunicato nei tempi o modi le variazioni reddituali, in questo caso, l'Ente, se dimostra che il pensionato non ha comunicato alcuna informazione e vi sono state delle variazioni reddituali, ha la possibilità di richiedere queste somme entro 10 anni dalla comunicazione in cui chiede la restituzione delle somme (Circolare INPS n. 47 del 16.03.2018, in particolare, par. 8.1). Ad esempio: comunicazione dell'INPS del 2020, la stessa potrebbe chiedere la restituzione degli importi fino al 2010.
Per tali ragioni, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che,“Le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato” (Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. n. 482/2017).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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