Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il risarcimento del danno e nello specifico quello a seguito del Covid-19. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Potenza Picena che chiede: “In caso di morte per Covid-19, la compagnia deve risarcire gli eredi legittimi del “de cuius” che aveva stipulato una polizza assicurativa per infortunio/malattia?
A tal proposito risulta utile portare la recente decisione del Tribunale di Torino con la quale veniva affrontata la richiesta risarcitoria proprio degli eredi di un uomo deceduto a causa del Covid-19 che aveva stipulato una polizza per infortunio, i quali avevano agito nei confronti dell’assicurazione, in quanto alla morte dell'assicurato, la Compagnia aveva negato ogni indennizzo, sostenendo che la morte per COVID-19 non fosse riconducile ad infortunio.
Gli eredi (e beneficiari) si sono quindi rivolti al Tribunale Ordinario onde ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento, sulla scorta dell'art. 21 della polizza, secondo cui: «se l'infortunio ha come conseguenza la morte, verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso (…) la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali».
Il Tribunale ha quindi proceduto a verificare la corretta esecuzione del rapporto sinallagmatico e l'aderenza della fattispecie concreta con la definizione di infortunio offerta dalla Condizioni Generali di Polizza. Quanto al sinallagma il Tribunale ha proceduto con l'analisi dell'art. 1882 c.c., in base al quale l'assicurato è tenuto al regolare pagamento dei premi assicurativi, mentre la compagnia è tenuta a riconoscere l'indennizzo, al ricorrere delle condizioni previste contrattualmente.
Nel caso di specie, risultava pacifico che l'assicurato avesse regolarmente versato i premi (ed i suoi eredi avessero tempestivamente attivato la garanzia), mentre restava da accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo, da qui, l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio onde verificare che la morte dell'assicurato fosse – effettivamente – causata dall'infezione COVID-19. Successivamente all'accertamento della corretta esecuzione del contratto assicurativo, il Giudice ha proceduto alla qualificazione dell'infortunio, secondo la definizione contenuta nelle Condizioni Generali di polizza, ossia: «evento riconducibile ad una causa fortuita, violenta ed esterna».
Col supporto del Consulente Tecnico, il Tribunale ha sussunto l'infezione da COVID-19 entro la fattispecie dell'infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni di polizza, con conseguente diritto degli eredi al relativo indennizzo. Più precisamente, secondo il Tribunale, l'infezione rappresenta un fatto scaturito da causa “fortuita”, essendo assolutamente non volontario; peraltro, come ben sottolineato dal giudicante, nel marzo 2020, l'assicurato si è trovato “infetto” senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l'infezione. In secondo luogo, la causa può considerarsi “violenta” in quanto, come precisato dal Consulente tecnico, il contatto col virus non è dilatato nel tempo ed è quindi paragonabile al più paradigmatico tra gli infortuni, ossia la ferita causata da un mattone che cade in testa; in ogni caso, non v'è dubbio che sia violento stravolgimento della vita di colui che si ritrova, suo malgrado, infetto.
Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è estraneo al corpo umano e nello stesso si inserisce quale elemento esterno e disturbante. A ciò si aggiunga che, nel corpo dell'assicurato non erano presenti altre infezioni (di nessun genere) e che, risulta provato che la morte sia stata effettivamente causato dall'insufficienza respiratoria tipica dell'infezione pandemica, con quindi evidenza del nesso eziologico tra infezione e decesso. Ma soprattutto, in ragione dell'inedita situazione pandemica, è bene considerare i criteri ermeneutici di cui all'art. 1370 c.c. che, letti alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, indicano come, nel dubbio, le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, devono essere intese nel senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “In assenza di specifica esclusione contrattuale le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili; così quindi l’infezione da Covid-19, riconducibile alla causa fortuita, violenta ed esterna necessaria alla qualificazione di infortunio secondo le condizioni della polizza di specie, con conseguente diritto al risarcimento dell’assicurato o dei suoi eredi e/o beneficiari”(Tribunale di Torino, Sez. IV, sentenza del 19.01.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana
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