Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla crisi economica che sta attraversando la nostra società riguardo i rimedi ai fini del recupero del credito nei confronti dei propri debitori, e nello specifico la possibilità o meno di poter pignorare il reddito di cittadinanza. Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana sulla vicenda.
A tal proposito risulta utile analizzare la vicenda giudiziaria riguardante la richiesta di una moglie, titolare di un assegno mensile di 360 euro per il contributo al mantenimento delle due figlie minori, di ordinare al Ministero del lavoro e/o all'Inps, nella qualità di ente erogatore del reddito di cittadinanza percepito dal marito, di provvedere al pagamento diretto della cifra suddetta in suo favore, stante l'inadempimento del coniuge.
Richiesta che il Tribunale di Trani con l’Ordinanza del 20.01.2020 accoglie in quanto il giudice ritiene che il reddito di cittadinanza "possa essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare dell'assegno ha l'obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare" e perché la dottrina chiamata a esprimersi sulla pignorabilità di questa misura si è espressa favorevolmente, precisando che nel caso di specie non devono osservarsi i limiti contenuti nell'art. 545 c.p.c..
Il Tribunale nel provvedimento evidenzia le argomentazioni dottrinali a sostegno della pignorabilità:
- il reddito di cittadinanza è definito dalla legge come "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
- nel testo di legge non ci sono riferimenti alla natura alimentare del reddito di cittadinanza;
- le norme che prevedono limiti alla pignorabilità sono eccezionali rispetto al principio generale contenuto nell'art. 2740 c.c., che sancisce la responsabilità patrimoniale del debitore tenuto a rispondere dei propri debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- assenza di ragioni di ordine logico o giuridico, una volta ammessa la pignorabilità del reddito di cittadinanza, in grado di impedire di disporre l'ordine di pagamento diretto della misura in favore della richiedente;
- perché secondo la Cassazione la facoltà del Tribunale di ordinare il pagamento diretto dei redditi da lavoro del coniuge obbligato non è soggetto ai limiti di pignorabilità dello stipendio avendo, il mantenimento dei figli, funzione alimentare.
L'ordinanza, per giustificare la sua decisione, prima di tutto evidenzia che non ci sono ostacoli letterali alla pignorabilità del reddito di cittadinanza perché il testo di legge che lo disciplina, nulla dispone al riguardo.
In effetti è proprio così, il Dl n. 4/2019 non vieta né consente il pignoramento del reddito di cittadinanza.
L'altro aspetto interessante che merita un approfondimento è quello secondo cui, per la dottrina, il reddito di cittadinanza non è sottoposto ai limiti dell'art. 545 c.p.c., norma che contiene l'elenco dei crediti impignorabili e che, per la parte che interessa approfondire, prevede che:
"1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. 2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza."
Appare evidente che la dottrina è giunta a considerare pignorabile il reddito di cittadinanza perché non considera tale misura come un sussidio in favore dei poveri, negandole anche la natura alimentare; difatti, per la dottrina il reddito di cittadinanza è una forma di politica attiva al lavoro e proprio per questo pignorabile.
A mettere in dubbio questa versione tuttavia c'è il dato letterale della norma che definisce il reddito di cittadinanza anche come una "misura di contrasto alla povertà"; trascurando questo dato si svilisce il significato più profondo e complesso del Reddito di cittadinanza, la cui misura, come ricordiamo, è stata stabilita partendo dal presupposto che, in base ai dati Istat, chi in Italia vive con meno di 780 euro al mese si trova al di sotto della soglia di povertà.
Il reddito di cittadinanza quindi non ha, in base al dato letterale della norma, solo natura di politica attiva, ma anche di contrasto alla povertà, elemento che, se può essere trascurato come nel caso di cui si è occupato il Tribunale di Trani, perché finalizzato a soddisfare bisogni primari come quello alimentare, merita un approfondimento se i crediti vantati presentano una diversa natura.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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