Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al mondo dello sport ed in particolare alla recente riforma del diritto sportivo con l’approvazione in data 24.11.2020 da parte del Consiglio dei Ministri di 5 dei 6 decreti legislativi in attuazione della Legge Delega n. 86/2019 in materia di riforma dell'ordinamento sportivo e di semplificazione del sistema sportivo.
Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana su tale vicenda.
Mentre sulla Superlega Europea è scontro totale, dal 1° luglio 2022 le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate; le Federazioni sportive nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui sopra il vincolo sportivo si intende abolito (art. 31 del D.lgs. 28.02.2021, n. 36).
La questione del vincolo sportivo è annosa, ha impegnato fiumi di inchiostro in dottrina e giurisprudenza, ma non è mai stata risolta e quindi il legislatore è finalmente intervenuto.
Il vincolo sportivo è quel rapporto giuridico che vincola, in conseguenza del tesseramento, un giocatore ad un club in forza del quale l’atleta si obbliga a svolgere la propria attività agonistica esclusivamente con la società con cui si tessera. L’obbligo di tesseramento annuale è stato fissato sino al compimento del 16esimo anno del giocatore e, fino ad oggi, il tesseramento annuale in ambito dilettante era previsto solo in favore dei ragazzi sotto i 14 anni. Dal 14esimo al 16esimo anno di età si poteva decidere di continuare a giocare presso la società di appartenenza con un vincolo annuale, tranne se si decideva, fin dal primo tesseramento successivo al 14esimo anno, di un vincolo pluriennale, la cui durata veniva fissata sino al termine della stagione in cui il ragazzo compiva 25 anni. Per il calcio bisogna fare riferimento alle NOIF - Norme Organizzative Interne della FIGC e, in particolare, all’art. 32 che disciplina i giovani dilettanti il quale così recita:
1. I calciatori, giovani, dal 14esimo anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25esimo anno di età acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
Appare evidente come il diritto fondamentale dell’atleta di svolgere liberamente l’attività agonistica in forma non professionistica sia gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta per un tempo irragionevole con la famigerata sottoscrizione del “cartellino” che ne certifica la relazione con una società.
In dottrina si è sempre sostenuto che il vincolo sportivo per un tempo indeterminato o irragionevolmente lungo deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con i principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale, dall’art. 1 della Legge 23.03.1981, n. 91 secondo cui “l’esercizio dell’attività sportiva, si essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”; sino ad oggi però il vincolo sportivo è stato sempre salvato sulla base della cd. “patrimonializzazione dell’atleta”.
Si è infatti sempre sostenuto che il vincolo sportivo trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l’unica fonte di sostegno dell’attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche.
Così l’atleta è diventato una “res in commercio” come dimostra la persistente e diffusa speculazione economica di prestiti, compravendite di calciatori anche nelle piccole società.
Di sportivo non vi è nulla se non una mentalità che ha portato alla mercificazione delle prestazioni sportive. Finalmente il legislatore italiano è intervenuto abolendo il vincolo sportivo e disciplinando la materia nel senso che:
Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
A mio giudizio l’abolizione del vincolo sportivo interpreta i principi costituzionali e non nuocerà al mondo dei dilettanti perché metterà fine solo alla mercificazione della prestazione sportiva. Capisco che è un cambio di prospettica Copernicano ma era tempo di arrivarci e ora tutti gli interpreti lo devono vivere con molta serenità di giudizio e di intenti.
D’altra parte in Europa il vincolo sportivo esiste ancora solo in Grecia e in Italia. Nato come salvaguardia per le società più piccole è diventato di fatto una fonte di guadagno e di ricatto impedendo la libertà individuale.
Di sicuro interesse, per completare il quadro, sono gli artt. 25, 26 e 29 con i quali vengono introdotte le figure dell’amatore sportivo e del lavoratore sportivo.
Rammento per l’amatore sportivo che oltre la soglia di € 10.000,00 le entrate diventano professionali per l’intero importo con necessità di inquadrare il rapporto come "lavoratore sportivo", definito come colui che "senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali", tramite un contratto di lavoro subordinato anche a termine non superiore ai 5 anni, autonomo o co.co.co con tutte le ricadute di natura tributaria e previdenziale conseguenti.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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