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Esanatoglia, respinto il ricorso di Adriatica Press. Pantana: "Confermata l'ingiunzione da 12mila euro"

Esanatoglia, respinto il ricorso di Adriatica Press. Pantana: "Confermata l'ingiunzione da 12mila euro"

“C’è soddisfazione per l’esito del procedimento davanti al Giudice di Pace di Camerino con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Adriatica Press S.p.a. e pertanto confermata l’ingiunzione di pagamento del Comune di Esanatoglia pari a 12.015,90 euro nei confronti della stessa società". Oberdan Pantana, legale dell'Ente Comunale, commenta così la sentenza che conferma quanto da lui contestato in sede di procedimento all'Adriatica Press, società che distribuisce prodotti editoriali (giornali, riviste, libri) in tutte le Marche e in Abruzzo. 

LA VICENDA - L’Adriatica Press S.p.a. aveva applicato all’edicola presente nel Comune di Esanatoglia dei costi aggiuntivi per la distribuzione e consegna dei prodotti editoriali (giornali, riviste, libri), sottoscrivendo addirittura una scrittura privata con l’edicolante nel quale venivano contrattualizzati i costi illegittimi.

"Si tratta di una palese violazione della normativa di riferimento - sottolinea Pantana - e precisamente dell’art. 5, comma d-sexies del D. Lgs. n. 170/2001 e dell’art. 10 dell’Accordo Nazione sulla vendita dei giornali quotidiani e nazionali”. 

L'ITER - Tutto è nato da un esposto dello SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) presso il Comune di Esanatoglia e proseguito dall’accertamento della Guardia di Finanza Tenenza di Camerino nei riguardi della Adriatica Press S.p.a., stante il fatto che i militi avevano rilevato, e non solo nel Comune di Esanatoglia, l'indebita applicazione di costi aggiuntivi per la relativa consegna dei prodotti editoriali, pur contrattualizzati. 

Si parla di 40 euro settimanali in danno del rivenditore di giornali di Esanatoglia e in violazione della normativa vigente. Pertanto, il Comune di Esanatoglia, sulla base dell’accertamento della Finanza e ai sensi dell’art. 64-bis L. n. 96/2017 ed art. 9, comma 1-bis del D. Lgs. n. 170/2001, ha emesso la relativa ordinanza-ingiunzione nei confronti della Adriatica Press S.p.a. per l’avvenuta violazione in danno dell’edicola del proprio Comune.

“C’è infine l’ulteriore personale appagamento - conclude Pantana - in quanto la sentenza n. 13/20 del Giudice di Pace di Camerino rappresenta l’unico precedente giurisprudenziale in tutto il distretto giudiziario marchigiano, ed il terzo in ambito nazionale, con la quale si è riusciti a ristabilire la legalità nei riguardi di un settore nel quale l’edicolante risulta essere il vero e solo anello debole di tale catena produttiva”. 

 

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