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Cannabis light, "Se commercializzata non vale la legge sulla coltivazione": le motivazioni della Cassazione

Cannabis light, "Se commercializzata non vale la legge sulla coltivazione": le motivazioni della Cassazione

Sono arrivate oggi le motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciatasi lo scorso 30 maggio, sulla cannabis light.

Una lotta, quella al contrasto dei negozi di cannabis light, che il Questore di Macerata, Antonio Pignataro, ha portato avanti sin dal suo insediamento. 

Il Tribunale del Riesame di Ancona aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale dorico nell'ottobre del 2018, in un negozio di Ancona, di 13 chili di foglie ed inflorescenze di cannabis nell'ambito del procedimento penale a carico del titolare dell'attività, originario di Civitanova Marche, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, 2, 4 e 80, comma 2, d. P. R. n. 309/1990.

Il ricorso ai giudici del "Palazzaccio" era stato presentato dalla Procura di Ancona.

"La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/ 53/ Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati di predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa, quali foglie, infiorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73 dpr 309/90 anche a fronte di un contenuto inferiore di Thc ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività". Queste le motivazioni conclusive della sentenza degli "ermellini". 

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