Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione?
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente vicende riferite alle separazioni coniugali e nello specifico le relative cause di addebito. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche, che chiede: “Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione?”
Premesso che il dato oggettivo dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto costituisce condizione necessaria e sufficiente per la pronuncia della separazione giudiziale, uno dei due coniugi ha la facoltà di chiedere al giudice di accertare che la crisi è stata determinata dal comportamento dell'altro.
Nel caso in cui, infatti, l'autorità giudiziaria appuri che la rottura dell'unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall'art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
Secondo quanto affermato da costante giurisprudenza, tuttavia, ai fini dell'addebitabilità in capo ad un solo coniuge, è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Più volte ad esempio la Cassazione si è pronunciata in materia di addebito della separazione nei casi di tradimento ed è stato dato rilievo in tal caso al fattore temporale: anche in caso di tradimento l'addebito della separazione è possibile solo se l'infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto. In ogni caso il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in raffronto con quello dell'altro, al fine di individuare eventuali situazioni di reazioni, immediate e non eccessive, rispetto a negligenze dell'altra parte.
Nello specifico riferimento all’abbandono del tetto coniugale, è oramai consolidato il principio della Suprema Corte secondo il quale,“Basta la violazione del dovere di convivenza, ai fini dell'addebito, a meno che emerga che l'allontanamento è stato causato dalla condotta dell'altro coniuge; esso, poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, è da solo sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, il tutto ovviamente e a meno che non si riesca a dimostrare che l'abbandono è stato motivato dalla condotta dell'altro coniuge, oppure sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza preesistente.
Per tali motivi, in risposta alla domanda del nostro lettore, risulta corretto affermare che, “Ai fini dell'addebito della separazione è sufficiente l'abbandono del tetto coniugale perché tale condotta viola il dovere di convivenza, a meno che non sia motivato dalla condotta dell'altro coniuge” (Cass. Civ., Ordinanza n. 16242/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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