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Ostacolare l’ingresso del vicino con l’auto può valere una condanna penale?

Ostacolare l’ingresso del vicino con l’auto può valere una condanna penale?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente vicende riferite ai rapporti interpersonali tra i vicini che spesso degenerano con condotte penalmente rilevanti.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Treia che chiede: "Chi ostacola l’ingresso del vicino di casa con l’auto può andare incontro a delle responsabilità penali?"

Il caso di specie ci porta ad analizzare una vicenda recentemente risolta in Cassazione che ha visto protagonista un vicino di casa che davanti al passo carrabile altrui aveva parcheggiato la propria auto impedendone così il passaggio.

A tal proposito risulta utile ricordare l’art. 610 del codice penale e precisamente il reato di violenza privata, secondo il quale, "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

Secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente la violenza non si esaurisce nelle sole condotte consistenti nell'impiego di energia fisica nei confronti di una persona (cosiddetta violenza propria), ma si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia pertanto costretto a fare tollerare od omettere qualche cosa contro la propria volontà (cosiddetta violenza impropria) anche per mezzo dell'utilizzo di mezzi particolarmente insidiosi quali la narcosi, l'ipnosi, i lacrimogeni, che pongono la vittima in uno stato di incapacità di volere ed agire.

Lo stesso consolidato orientamento giurisprudenza ritiene idonea ad integrare il reato di violenza la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo alla parte lesa di procedere, considerato che ai fini della configurabilità del delitto in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. n. 21779/2006; Cass. n. 40983/2005; Cass. n. 8425/2014).

Così come, integra il delitto di violenza privata la condotta di chi alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata (nella specie, l'imputato, con il proprio veicolo, aveva superato quello della persona offesa, per poi sbarrarle la strada e impedirle di andare nella direzione desiderata). 

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che "il reato di violenza privata può essere commesso anche con l'auto, quando la stessa viene posta davanti al punto di ingresso e uscita di un edificio, impedendo così il passaggio, tanto più se in presenza di un passo carrabile” (Cass. Pen., sentenza n. 22594/2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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