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Medico del Pronto Soccorso non approfondisce condizioni paziente e lo dimette: è responsabile del suo decesso?

Medico del Pronto Soccorso non approfondisce condizioni paziente e lo dimette: è responsabile del suo decesso?

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica. 

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: "E’ responsabile il medico del Pronto Soccorso che non approfondisce le condizioni del paziente dimesso che successivamente muore?"

Ci è utile riguardo il caso di specie approfondire una recente vicenda nella quale un medico di pronto soccorso è stato accusato di omicidio colposo per avere, con condotte omissive e per colpa, cagionato la morte di un paziente, verificatasi a causa dell’insorgenza di un arresto cardio-circolo-respiratorio secondario ad una peritonite da perforazione del tratto digestivo.

In particolare all’imputato si addebitava di non aver correttamente valutato lo stato patologico in atto, omettendo una completa e analitica anamnesi del paziente, omettendo di effettuare un idoneo percorso diagnostico del disturbo lombare che aveva dettato l’accesso del paziente in ospedale, limitandosi a un esame superficiale. 

Il medico aveva disposto le dimissioni del paziente senza procedere né ad analisi di laboratorio né ad indagini diagnostico-strumentali che avrebbero consentito di far luce sul fenomeno ulceroso in atto, così impedendo un pronto e corretto inquadramento diagnostico, aggravando la prognosi del paziente e ritardandone il necessario intervento chirurgico.

Perché esista un nesso causale con un fatto omissivo, come è noto, è necessario che vi siano due elementi: la condotta deve essere una condizione dell’evento e non devono essere intervenuti fattori eccezionali.

Nel caso di condotte omissive colpose, il primo elemento si rivela nella regola cautelare violata, se l’evento rappresenta la concretizzazione del rischio creato dall’omissione di chi rivesta la posizione di garanzia.

L’evento, dunque, è causalmente riconducibile all’omissione qualora sia la conseguenza certa o altamente probabile del mancato rispetto della regola cautelare violata. Sono soddisfatti i principi di tassatività e di certezza giuridica, tramite il ricorso alle cognizioni scientifiche che consentono di imputare all’uomo un evento che può essere scientificamente considerato conseguenza della sua azione od omissione.

Opera altresì la clausola di equivalenza secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo. Per applicare questa clausola è necessario che sia accertato l’obbligo impeditivo e, a seguire, deve essere individuato il soggetto responsabile, il garante.

Nondimeno, i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. È però stato precisato che è richiesto al garante di porre in essere non ogni potere impeditivo, ma solo quelli da lui esigibili.

Infatti, non sempre i garanti dispongono di tutti i poteri impeditivi, ma occorre guardare alle situazioni concrete che determinano l’ambito dei poteri impeditivi esigibili da parte del garante e questi poteri possono essere limitati a un mero obbligo di attivarsi.

In altri termini, all’obbligo di impedire un evento deve accompagnarsi l’esistenza di poteri fattuali che consentano all’agente di porre in essere, almeno in parte, meccanismi idonei ad evitare il verificarsi dell’evento.

Ne consegue che l’agente non può rispondere del verificarsi dell’evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non disponga della possibilità di influenzare il corso degli eventi. Al contrario, chi ha tale possibilità non risponde se non ha un obbligo giuridico di intervenire per operare la modifica del decorso degli avvenimenti.

L’obbligo di garanzia del medico di Pronto Soccorso è definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina d’emergenza (o d’urgenza).

Vi rientrano l’esecuzione di alcuni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché la decisione inerente al ricovero del paziente e alla scelta del reparto reputato più idoneo.

A fronte di una diagnosi differenziale non ancora risolta, il medico deve compiere gli accertamenti diagnostici necessari per accertare quale sia la patologia effettivamente patita e adeguare le cure a queste possibilità.

Pertanto, l’esclusione di ulteriori accertamenti può essere giustificata solo dalla raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa. Fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto, invece, il medico non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado di escludere patologie alternative.

Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, in tema di responsabilità medica, "risponde di omicidio colposo il medico di pronto soccorso che ha cagionato la morte di un paziente per non aver disposto indagini diagnostiche atte ad effettuare la diagnosi differenziale e limitandosi a un esame superficiale; sebbene i poteri impeditivi in capo al medico di medicina d’urgenza siano limitati, incombe su tale figura l’onere di far intervenire altri specialisti, quando non vi sia certezza sulla diagnosi e sulla opportunità delle dimissioni” (Cass. pen., sez. IV, ud. 18 novembre 2021, n. 45602)

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

(Foto di reportorio) 

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