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Ipoteca, pignoramento Agenzia Entrate: regole da conoscere per un'adeguata difesa

Ipoteca, pignoramento Agenzia Entrate: regole da conoscere per un'adeguata difesa

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere, sulla base dei debiti iscritti a ruolo e contenuti nelle cartelle esattoriali, con l'adozione di misure esecutive e cautelari in danno dei contribuenti morosi. I poteri dell'Agenzia sono piuttosto incisivi, ma sono comunque subordinati al rispetto di determinate regole procedurali e limiti sostanziali. Essa non è quindi libera di pignorare. 

Limiti ipoteca Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca su uno o più immobili del contribuente se e solo il debito complessivo iscritto a ruolo, per il quale si procede, supera i ventimila euro. Se si tratta di unica casa di abitazione e residenza, purché non di lusso, l'immobile può essere ipotecato ma non può essere pignorato ossia non può essere posto in vendita con un'asta pubblica.

Dunque, il fatto che si tratti di "prima casa" non esclude la possibilità di un'ipoteca, ma impedisce che ad avviare la successiva eventuale procedura esecutiva immobiliare sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Quindi l'Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca ma, prima deve obbligatoriamente notificare al debitore una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria contenente l'avviso che in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni si procederà in tal senso.

L'omessa notifica della comunicazione preventiva comporta la nullità dell'ipoteca eventualmente iscritta, per violazione dell'obbligo prescritto dalla legge a tutela di diritto di difesa e di contraddittorio endoprocedimentale.

Pertanto, sintentizzando, l'Agenzia può iscrivere ipoteca quando è scaduto il termine:

- di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, entro il quale l'obbligato è tenuto ad effettuare il versamento delle somme richieste;

- di 30 giorni decorrenti dal termine per il pagamento delle somme dovute in base all'accertamento esecutivo, dopo i quali le predette sono affidate in carico all'Agente della Riscossione, anche ai fini dell'esecuzione.

Il mancato decorso del termine dilatorio di pagamento comporta l'illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca; per verificare il rispetto dei termini, è necessario che la comunicazione di iscrizione contenga l'indicazione della data di notifica della cartella di pagamento.

Resta comunque sempre la possibilità di proporre ricorso contro la notifica delle cartelle e degli accertamenti nei termini di legge e ricorrendone i requisiti, la richiesta della sospensione degli atti in questione – nulla opponendo, tali atti diventano esecutivi. Chi è intenzionato ad usufruirne, può contattare l'Associazione Tutela impresa  ai seguenti recapiti: info@tutelaimpresa.org  o telefonare al 800/931170.

 

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