Cannabis: “Se light non è droga”. La decisione del Tribunale di Ancona riapre il caso
La decisione della sezione Riesami e Appelli di Ancona rimescola le carte sulla questione della cosiddetta cannabis light. I Giudici dorici hanno stabilito che i prodotti a base di cannabis “al fine di sortire un effetto stupefacente, debbano avere un quantitativo minimo di principio attivo tetraidrocannabinolo (THC) pari almeno allo 0,5%”. Una notizia che riapre il caso sulla questione portata avanti dal Questore di Macerata Antonio Pignataro contro il commercio della cosiddetta cannabis light.
In seguito alla decisione dei Giudici di Ancona è così tornata in commercio la quasi totalità dei campioni di cannabis del negozio “Mari-ka” in corso Garibaldi, sequestrata nel giugno del 2018. Il titolare del negozio, rappresentato dal legale Carlo Alberto Zaina, potrà ora riaprire il suo shop.
In base agli esami tossicologici, eseguiti dal Professor Rino Froldi su incarico del pm, sulle varie sostanze sequestrate dai pm del capoluogo di Regione dunque, sotto la soglia dello 0,5% non si può parlare di droga perché l’effetto psicotropo non c’è.
Lo scorso 10 luglio, dopo la pronuncia del 30 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano reso noto come “la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà di canapa non rientra nell’ambito della legge, che qualifica come lecita solo l’attività di coltivazione di canapa di alcune varietà ammesse dalla legge, che elenca tassativamente i derivati della coltivazione che possono essere commercializzati, per cui la cessione, la vendita e la commercializzazione del pubblico dei derivati sono condotte che integrano il reato di cui all’articolo 73 Testo unico sugli stupefacenti, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore allo 0,6%, salvo che i derivati non siano privi di efficacia drogante, secondo in principio di offensività”.
La decisione del Tribunale dorico crea ora un precedente e riapre il caso della cannabis light e del principio drogante contenuto in essa.
"Abbiamo aspettato la decisione delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione per vedere se le motivazioni avrebbero chiarito la questione ma così non è stato perché le motivazioni adottate dalle Sezioni Unite non spostano ciò che si sapeva fin dall'inizio - il commento del legale Carlo Alberto Zaina -. Il Tribunale di Ancona ha fatto un ragionamento corretto ed elementare. Si tratta di una sentenza corretta che applica la norma. Oltre alla questione della soglia dello 0,5% si può inoltre abbinare, di volta in volta, il controllo dello specifico peso del THC contenuti nei prodotti."
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