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Risarcimento danni da sinistro stradale mortale del parente: a chi viene riconosciuto?

Risarcimento danni da sinistro stradale mortale del parente: a chi viene riconosciuto?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana,Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il risarcimento del danno e nello specifico a seguito di un incidente stradale. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche che chiede: “In caso di morte di un nonno a seguito di sinistro stradale a chi può essere riconosciuto tale risarcimento danni?

La morte di un parente cagionata da un atto illecito altrui può causare un danno non patrimoniale, di cui i congiunti possono chiedere il risarcimento iure proprio; a loro incombe la prova “dell’effettività e della consistenza della relazione parentale”, la cui lesione è fonte di danno.

La Suprema Corte, conformandosi ad altre sue pronunce, ribadisce che a tal fine non è necessario provare la convivenza con il defunto, e che tale requisito non è richiesto neppure quando ad agire è il nipote per la perdita del nonno. Gli Ermellini, infatti, superata oramai una lettura restrittiva dell’art. 29 Cost., affermano che la norma costituzionale non tutela solo la famiglia nucleare, quella cioè incentrata su coniuge, genitori e figli, ma protegge anche rapporti parentali meno stretti; conseguentemente, perché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare ed assicurato il risarcimento del danno non patrimoniale da loro patito per la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, non è affatto necessario che questi convivessero con il defunto.

La convivenza può essere un elemento di prova a sostegno della consistenza del vincolo affettivo, della profondità del rapporto parentale, ma non una condizione indispensabile perché tale rapporto sia rilevante per il diritto.l riconoscimento del risarcimento per la lesione del rapporto parentale prevede infatti che venga fornita la prova di “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”, che costituiscono il presupposto di fatto del danno risarcibile; l’esistenza invece di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto potrebbe solamene incidere non sull’an bensì sul quantum e quindi sulla liquidazione del danno, così come l’eventuale rapporto di convivenza (Cass. 29332/2017).

Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che: “Per ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con il defunto e non di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con il nonno o un rapporto di convivenza con lo stesso, che potranno invece rilevare in sede di quantificazione del danno (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5258/21; depositata il 25 febbraio 2021). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.         

 

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