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Rapporti condominiali: attenzione alle immissioni moleste

Rapporti condominiali: attenzione alle immissioni moleste

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana,“Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato, in particolare in riferimento alla problematica delle immissioni di fumi, odori e rumori molesti. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Porto Potenza Picena, che chiede: “A quali responsabilità può andare incontro colui che pone in essere delle immissioni moleste nell’appartamento condominiale sovrastante con l’odore di cucinato o rumori?

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini, con particolare riguardo alle cosiddette molestie olfattive, nello specifico in odori o fumi provenienti da cucine o da ambienti simili, od acustiche, tali da creare fastidio e disagio nel soggetto che le subisce. Innanzitutto, occorre specificare quanto previsto dall’art. 674 c.p.: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”.

A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che recentemente ha ribadito quanto segue: “La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive con la specificazione che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., criterio che costituisce un referente normativo per il cui accertamento non è necessario disporre una perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti” (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 14467/17; depositata il 24 marzo 2017).

Pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., le immissioni possono considerarsi moleste soltanto nel momento in cui superano il limite della normale tollerabilità; infatti, ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un terreno o di un edificio non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni derivanti dal terreno o edificio del vicino, se le stesse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Tutto ciò anche riguardo alle immissioni rumorose, dette anche acustiche, provenienti dagli appartamenti adiacenti, situazioni anch’esse motivo di accesi contrasti condominiali tra colui che le subisce ed il soggetto che le emette, attraverso condotte, quali: spostamento di mobili, tenere la musica ad alto volume, continuo vociare, utilizzo nelle ore serali o notturne di elettrodomestici particolarmente rumorosi, ecc… .

La tutela penale di riferimento è rappresentata dall’art. 659 c.p., secondo il quale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro”.

Ebbene, anche in questo caso, ed in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che, “Al fine di comprendere se l’immissione acustica sia illecita o meno, sarà necessario procedere alla sua valutazione tenendo presente il criterio della normale tollerabilità, il cui superamento del limite dovrà recare un potenziale disturbo ad una pluralità di persone, a nulla rilevando poi che alcune non siano state effettivamente disturbate (Cass. I, n. 1394/1999).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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