Macerata, banca condannata a restituire gli interessi calcolati erroneamente sulle rate sospese a causa del sisma
Un imprenditore agricolo proprietario di un agriturismo in un comune del maceratese colpito dal terremoto si è visto addebitare dopo la sospensione del pagamento delle rate del mutuo disposto per legge (dall’art. 48, co. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229) a seguito del terremoto che ha colpito Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo gli interessi sull’intero capitale residuo al momento della sospensione ed ha visto distribuiti tali interessi sulle future rate da parte dell’ente ponte della Nuova Banca Marche spa.
L’imprenditore ha presentato vari reclami all’ente ponte evidenziando l’errore commesso nel calcolare gli interessi sull’intero capitale residuo e non solo sulle rate sospese, ma visti gli addebiti ha dovuto rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario, che finalmente ha chiarito alla banca che gli interessi per il periodo in cui il mutuo è rimasto sospeso per legge a causa dell’evento sismico sono dovuti solo sulle rate scadute. Gli “interessi di sospensione” vanno quindi correlati al numero e all’ammontare delle rate sospese e a una durata corrispondente al periodo di sospensione.
La Banca d’Italia ha condannato l’istituto di credito a ricalcolare gli interessi e restituire quelli pagati in eccedenza dall’imprenditore agricolo.
La sospensiva legale del pagamento delle rate, concretandosi in una impossibilità temporanea di adempimento della prestazione per causa non imputabile all’imprenditore, quale è stata quella del sisma (arg. ex art.1256 c.c.), non può metterlo in una posizione debitoria deteriore rispetto a quella che si sarebbe concretata in assenza del sisma.
Il motivo per cui è stata disposta la sospensione non è legato alla volontà dell’imprenditore per cui la condotta tenuta dalla banca è stata ritenuta illegittima, tanto più che gli interessi delle rate venivano pagate regolarmente dalla Regione Marche per cui solo una parte della rata era sospesa, precisamente quella a carico dell’imprenditore agricolo.
Si auspica un adempimento volontario della banca alla decisione dell’arbitro bancario, dopo gli innumerevoli reclami che l’imprenditore aveva inoltrato alla banca e solo grazie all’assistenza dell’associazione di consumatori Adusbef finalmente ha visto riconoscersi la ragione.
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