Post terremoto, ancora chiarimento sui sopralluoghi: una circolare del Coordinatore della Dicomac
Necessario di nuovo, a distanza di due mesi dal sisma, un chiarimento sui sopralluoghi, non ancora conclusi(!), di agibilità degli edifici nelle zone colpite dal terremoto.
Stavolta interviene il coordinatore della Dicomac, Immacolata Postiglione, con una circolare datata 28 dicembre 2016 recante chiarimenti “sulle attività connesse ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac”.
Occorre però fare prima un passo indietro.
Con l’entrata in vigore dell’OCDPC n.422 del 16/12/2016 dal 27 dicembre 2016 il sopralluogo con scheda Fast, da cui scaturisce un esito di “non utilizzabilità”, diventa presupposto indispensabile per l’accesso alla procedura Aedes/GL-Aedes.
Ai sensi dell’articolo 1 comma 5 della predetta ordinanza, la DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'OCDPC 392 del 6 settembre 2016, esclusivamente con riferimento:
a) agli edifici pubblici;
b) al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
c) agli edifici con scheda FAST con esito "sopralluogo non eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;
d) ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST.
e) ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito "D" di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.
Con questa circolare vengono dunque ora date indicazioni sulla gestione ed il prosieguo delle attività relative ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla stessa Dicomac, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze.
Aree 1 e 2
Innanzitutto nel territorio delle Regioni interessate vengono individuate due aree:
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un’Area 1, costituita da tutti i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 alla legge n.229/2016
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un’Area 2, costituita dagli altri Comuni nei quali si sono registrati danni agli immobili in conseguenza degli eventi sismici di cui all’oggetto.
In relazione all’appartenenza ad una delle due aree viene poi indicata una specifica procedura:
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Per i Comuni in Area 1
i sopralluoghi di agibilità (sia con scheda Fast, sia - per le fattispecie previste all’articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n.422/2016 - con scheda Aedes) vengono autorizzati ed organizzati secondo quattro differenti modalità:
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per gli edifici per i quali è già stata presentata un’istanza di sopralluogo alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016, ma non è stato effettuato ancora alcun sopralluogo, rimane valida la precedente istanza (sopralluogo Fast, ovvero Aedes/GL-Aedes per i casi di cui all’articolo 1 comma 5, lettere a) e b) dell’OCDPC 422/2016);
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per gli edifici per i quali non è stata presentata alcuna istanza alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016, può essere presentata un’istanza semplice di sopralluogo da parte del richiedente avente diritto, oppure una richiesta da parte del Sindaco (sopralluogo Fast, ovvero Aedes/Gl-Aedes per i casi di cui all’articolo 1 comma 5, lettere a) e b) dell’OCDPC 422/2016);
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per gli edifici già ispezionati prima del 30 ottobre che riportavano esito A (con o senza F), laddove si riscontrino danni che potrebbero compromettere l’agibilità, può essere presentata un’ulteriore istanza semplice di sopralluogo da parte del richiedente avente diritto, ovvero richiesta da parte del Sindaco (sopralluogo Fast);
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per gli edifici già ispezionati riportanti esito D il sopralluogo viene effettuato d’ufficio (sopralluogo Aedes/GL-Aedes).
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Per i comuni in Area 2
i sopralluoghi di agibilità (sia con scheda Fast, sia - per le fattispecie previste all’articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n.422/2016 - con scheda Aedes) vengono autorizzati ed organizzati secondo tre modalità diverse:
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per gli edifici per i quali è già stata presentata un’istanza di sopralluogo alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016 (fa fede la data di protocollo presso il Comune/COC, 27 dicembre incluso), ma non è stato effettuato ancora alcun sopralluogo, rimane valida la precedente istanza (sopralluogo Fast);
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per gli edifici per i quali non è stata presentata alcuna istanza alla data del 27/12/2016, giorno di pubblicazione dell’ordinanza 422/2016, il richiedente avente diritto può presentare un’istanza di sopralluogo corredata da perizia asseverata che comprovi la presenza di danni nell’edificio e il nesso di causalità diretto tra i danni e l’evento oppure da ordinanza sindacale di sgombero, conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (sopralluogo Fast) -
per gli edifici già ispezionati riportanti esito D il sopralluogo viene effettuato d’ufficio (sopralluogo Aedes/GL-Aedes).
Revisioni
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Richiesta con perizia asseverata
Per i comuni di entrambe le aree, in merito ad una eventuale richiesta di ripetizione del sopralluogo, fatti salvi i casi indicati in precedenza, la revisione dell’esito Fast di edificio agibile o di revisione di un esito Aedes/GL-Aedes già emesso necessitano della presentazione di un’istanza accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte.
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Doveri del Coc
La circolare specifica poi che per tutti i sopralluoghi ripetuti, il Comune/COC deve informare la squadra dell’esito del precedente sopralluogo e deve fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile, inclusa la scheda compilata nel precedente sopralluogo
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Nuova scheda e sopralluogo ripetuto
Nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato sullo stesso edificio, la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda la sostituisce completamente, salvo eventuali incongruenze che richiedano approfondimenti da parte del centro di coordinamento sovraordinato.
La squadra deve indicare sulla scheda l’ulteriore sopralluogo in intestazione la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note il riferimento della precedente scheda, allegandone copia, se disponibile.
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Termine
Per tutti i Comuni, sia di Area 1, sia di Area 2, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato inderogabilmente al 16 gennaio 2017 (fa fede la data di protocollo presso il Comune/Coc).
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Zone rosse
Fanno eccezione degli edifici ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale.
Dove vanno a finire le schede?
Ma dopo tutte queste verifiche in molti si chiedono dove vanno a finire le schede compilate.
La circolare chiarisce che le squadre di rilevatori consegnano
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le schede Fast in originale presso i centri operativi regionali di competenza e ne lasciano copia al Comune/Coc),
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le schede Aedes/GL-Aedes in originale si consegnano
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presso la Dicomac
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oppure presso i centri operativi regionali di competenza (con rilascio del modello riepilogativo GE1 e, se necessario, del modello GP1 al Comune/Coc).
Una verifica di completezza della documentazione presentata e ad una sintetica analisi sulla coerenza dei dati viene effettuata
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presso la Dicomac
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oppure presso i centri operativi regionali di competenza
Ogni settimana le schede recepite presso i centri operativi regionali devono essere da questi recapitate alla Dicomac, accompagnate da specifico verbale di consegna, per essere informatizzate e scannerizzate.
Doveri dei sindaci
La circolare rammenta poi che è compito dei Sindaci
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adottare tutti i necessari provvedimenti in funzione dell’esito dei sopralluoghi eseguiti sia con schede Fast, sia con schede Aedes/GL-Aedes.
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E anche nel caso in cui il fabbricato abbia un esito “agibile” (sia con schede Fast, sia con schede Aedes/GL-Aedes), è opportuno che il Sindaco lo comunichi ai cittadini interessati.
Doveri delle Regioni
Infine le Regioni devono
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veicolare l’informativa a tutte le proprie strutture interessate ed agli Enti locali
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effettuare d’intesa con la Dicomac un efficace monitoraggio ai fini della corretta applicazione della procedura.
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