Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: "Quando è ipotizzabile il reato di maltrattamenti o quello di stalking in presenza di una relazione affettiva?".
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, riguardo al discrimine tra il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p. e il reato di atti persecutori aggravato dall'esistenza, presente o passata, di una relazione affettiva che lega l'autore con la persona offesa, ai sensi dell'art. 612-bis, comma 2, c.p..
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) punisce chi ponga in essere atti coercitivi, anche solo minacciati o di minimale apparente portata lesiva, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), che siano volti a ledere la dignità della persona offesa, umiliandola o limitandone la sfera di libertà anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, affinché, stante la struttura abituale del reato, si sviluppi, fino a consolidarsi, un assetto di potere discriminatorio.
La riforma attuata con legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, ha inserito tra i soggetti attivi e passivi del reato, anche il convivente. La definizione di convivenza giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 572 c.p. è quella che proietta il rapporto, cioè la volontà di coppia, in una dimensione di impegno e di progetto di vita, al di là che poi in concreto la stabilità si realizzi, come nel caso in cui, assunta la decisione di vivere insieme, la convivenza cessi, ad esempio, proprio per le violenze.
Dalla nozione delineata discende che la convivenza non può essere esclusa quando sia sospesa o segnata da intervalli purché, però, restino intatti gli altri aspetti materiali e spirituali della comunione di vita e della volontà di condivisione. Questi andranno accertati dal giudice di merito in chiave fattuale tenendo conto anche della flessibilità che caratterizza questa dimensione affettiva rispetto al contesto sociale, lavorativo e alle scelte intime che muovono le condotte umane.
La coabitazione, ad esempio, può essere un indice importante per individuare una convivenza affettiva stabile in quanto vi è una casa comune all'interno della quale si svolge il programma di vita condiviso, ma non è un requisito che la connota. Infatti, la coabitazione può mancare per ragioni economiche, per condizioni oggettive, per scelte individuali, per necessità di assistenza di altri parenti, per esigenze lavorative e aspettative di studio o di carriera.
Al contrario, la coabitazione o la convivenza meramente anagrafica possono esistere in assenza di convivenza affettiva duratura quando dipendono da esigenze di mera opportunità, di cura, di amicizia o utilità economica (si pensi agli studenti o ai colleghi di lavoro che condividono le spese di un appartamento). La condotta costitutiva del reato di maltrattamenti appare indirizzata non genericamente contro una persona con cui si vive, ma contro chi ha una consuetudine di vita in comune con l'agente in una relazione intima che, attraverso condotte maltrattanti, genera un rapporto gerarchico e non paritario.
È proprio il rapporto di intimità, di fiducia e di affidamento, a prescindere dal legame formale, ad esporre alle vessazioni maltrattanti. La questione si pone in quanto la matrice relazionale propria del reato di maltrattamenti è riscontrabile anche nell'art. 612-bis c.p. Inizialmente, la distinzione con il reato di maltrattamenti era chiara perché ruotava intorno al dato, sia formale che fattuale, dell'attualità o meno del vincolo (di coniugio o affettivo): era configurabile l'art. 572 c.p. per le condotte consumate con relazione in atto, mentre era configurabile l'art. 612-bis, comma 2, c.p. per le condotte consumate dopo la cessazione del vincolo o a conclusione della convivenza.
Questo chiaro discrimine è venuto meno con la legge n. 119/2013, che ha esteso l'applicazione dell'aggravante anche agli atti persecutori commessi in costanza di relazione (coniugale, di convivenza o affettiva) determinando una vera e propria sovrapposizione con il delitto di maltrattamenti.
La modifica normativa che ha riguardato l'art. 612-bis, comma 2, c.p. prevede che ogni rapporto, sia che venga formalizzato o meno dal coniugio, sia che risulti cessato o attuale, meriti un aumento sanzionatorio per la grave insidiosità delle condotte e la maggiore pericolosità dell'autore.
Questi, infatti, proprio approfittando del legame sentimentale e dell'intimità (presente o passata) con la persona offesa, oltre che dell'abbassamento delle sue difese, è agevolato nella commissione del delitto essendo a conoscenza delle sue abitudini di vita, dei suoi comportamenti, dei suoi affetti più cari, delle sue conoscenze, dei suoi dati sensibili.
Per relazione affettiva ai sensi dell'art. 612-bis, comma 2, c.p. deve intendersi un legame sentimentale derivante da un rapporto di reciproco affidamento che facilita il delitto, in quanto l'autore sfrutta la fiducia che la vittima ripone in lui e ne approfitta per accedere violentemente o abusivamente nella sua sfera più intima.
La distinzione appare netta quando i fatti illeciti sono commessi dopo la chiusura del vincolo da parte dell'ex coniuge (divorzio), con conseguente applicazione della sola forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p. In questa ipotesi, infatti, sulla base dei criteri sopra indicati non è più in atto la convivenza.
Quando, invece, le condotte sopraffattorie e violente proseguono anche dopo la cessazione della convivenza e sono commesse dal coniuge separato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, si pone il problema, dal momento che il delitto potrebbe essere punito sia dall'art. 612-bis, comma 2, c.p., sia dall'art. 572 c.p.
Secondo l'interpretazione costante di questa Corte, quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, siano commesse ai danni del coniuge separato si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con l'unione civile la persona resta comunque "familiare", presupposto applicativo dell'art. 572 c.p.
Con riguardo, invece, ai casi in cui il fatto sia commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, per distinguere se si configuri il reato di cui all'art. 572 c.p. o del 612-bis, comma 2, c.p. occorre analizzare due elementi: 1) l'esistenza di una effettiva convivenza (572 c.p.) e non solo di una relazione affettiva (612-bis c.p.); 2) l'effettiva interruzione della convivenza (612-bis c.p.).
Questo secondo requisito, cioè l'effettiva interruzione della convivenza, è cruciale in quanto dalla sua esistenza deriva l'applicazione dell'art. 612-bis, comma 2, c.p. e, di converso, l'esclusione del reato di maltrattamenti. Nei casi di cessazione della convivenza è necessario verificare se tra l'autore del reato e la persona offesa non vi sia più quella consuetudine di vita che connotava il precedente rapporto.
La verifica non sempre è agevole proprio per la fluidità e la complessità delle relazioni di coppia, specie quando vi siano figli piccoli e provvedimenti giudiziari, civili o minorili, che impongono una loro gestione comune; oppure per la necessità di un tempo di assestamento ai fini della definizione dei pregressi rapporti affettivi quando siano stati prolungati e la chiusura sia recente.
Tutto questo potrebbe far permanere modalità relazionali e abitudini di vita assai simili a quelle precedenti (mangiare nella stessa casa o passare le feste o le vacanze insieme o imporre all'ex convivente di sbrigare le faccende domestiche nell'appartamento del partner).
In questi casi, dunque, potrebbe proseguire una condizione di convivenza per la quale non basta accertare l'assenza di coabitazione, ma possono soccorrere altri indicatori volti a dimostrare che la convivenza sia cessata, come, ad esempio: la mancata disponibilità da parte dell'autore del reato delle chiavi di casa in cui vive la persona offesa e, dunque, l'impossibilità di accesso incondizionato ed incontrollato ai luoghi in cui questa abita o la non condivisione della responsabilità genitoriale.
Si tratta in sostanza di stabilire se la cessazione della convivenza sia davvero avvenuta o, al contrario, permangano le medesime condizioni controllanti su cui questa si fondava, con tutti i meccanismi, oggettivi e soggettivi, che la connotavano, tanto da rendere meramente astratta la decisione di interromperla.
È, dunque, necessario verificare se la persona offesa abbia effettivi spazi di autonomia, materiale e psicologica, rispetto al maltrattante nel qual caso ricorre la cessazione della convivenza e, dunque, si applica la fattispecie di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p. oppure continui ad esserne totalmente privata, come avveniva nel corso della convivenza, a tal punto da rendere le violenze senza soluzione di continuità, nel qual caso si applica la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Se la persona offesa ha effettivi spazi di autonomia, materiale e psicologica, rispetto al maltrattante - nel qual caso ricorre la cessazione della convivenza – si applica la fattispecie di cui all’art. 612 bis, comma 2, c.p.; se la persona offesa continua ad essere totalmente privata di spazi di autonomia, come avveniva nel corso della convivenza, a tal punto da rendere le violenze senza soluzione di continuità, si applica la fattispecie di cui all’art. 572 c.p.” (Cass. Pen.; Sez. VI; Sent. n. 9187 del 15.09.2022). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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