Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alla condotta di quei ragazzi che pongono in essere atteggiamenti aggressivi nei confronti dei propri compagni di scuola. Di seguito la risposta alla domanda posta da una lettrice di Morrovalle, che chiede: "a quali responsabilità può andare incontro un ragazzino che maltratta ed umilia un proprio compagno di classe, in modo sistematico, isolandolo dagli altri e procurandogli serie conseguenze psicologiche e fisiche?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale, e purtroppo sempre più diffusa al giorno d’oggi, ossia il bullismo, che si configura quando vengono posti in essere, intenzionalmente e ripetutamente, comportamenti prevaricatori nei confronti di una persona con cui si condivide il medesimo contesto sociale, quale potrebbe essere quello scolastico, condotte a seguito delle quali la vittima, spesso percepita come “anello debole” della catena, diviene del tutto isolata ed incapace di difendersi.
E’ importante rilevare, innanzitutto, come, nonostante nel nostro ordinamento non sia ancora stata tipizzata un’apposita fattispecie di reato per il bullismo, vengano certamente puniti i singoli atti attraverso i quali tale fenomeno si manifesta; infatti, le aggressioni fisiche ai danni di un compagno di classe possono sicuramente integrare i reati di molestie, percosse e lesioni personali, nelle aggressioni psichiche possono ravvisarsi i reati di minaccia e diffamazione, così come, nei casi di aggressioni al patrimonio, possono configurarsi il furto, l’estorsione ed il danneggiamento.
Qualora le aggressioni, reiterate nel tempo, generino poi nel soggetto un perdurante stato di ansia e di timore, tanto da costringerlo, ad esempio, a non frequentare più la stessa scuola, si può addirittura arrivare a configurare il delitto di atti persecutori, ex art.612 bis c.p., così come stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 26595/2018, con cui si è affermata la responsabilità penale di due studenti per stalking scolastico.
Difatti, con specifico riferimento a due ragazzi che avevano posto in essere condotte vessatorie e moleste ai danni di un loro compagno di classe, nel corso dell’intero anno scolastico, tanto da comportare il suo trasferimento presso un differente istituto, la Suprema Corte ha stabilito quanto segue: “Del tutto condivisibile appare il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado, sottolineando, con particolare riguardo al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica e, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un'evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, la fattispecie incriminatrice, di cui all'art. 612 bis c.p., unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore”(Cassazione penale, sez. V, 28/02/2018, n. 26595).
Pertanto, in risposta della nostra lettrice, alla luce di tali considerazioni, e in adesione all’unanime orientamento della Suprema Corte, risulta dunque corretto affermare che, chiunque maltratti ed umili un proprio compagno di classe, in modo ripetuto e sistematico, isolandolo dagli altri e procurandogli serie conseguenze psicologiche e fisiche tali da comportare addirittura una modifica delle proprie abitudini di vita, potrà essere punito, ai sensi dell’ art. 612 bis c.p., per il grave delitto di “stalking”, fatta salva comunque l’integrazione di altri reati che frequentemente si accompagnano alla condotta del bullo. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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