Abbandoni il tuo cane: condanna penale e non solo...
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e, nello specifico, il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, una circostanza particolarmente frequente proprio in questo periodo dell’anno, a ridosso delle ferie estive.
Il caso analizzato riguarda quindi la condotta di chi decide di lasciare il proprio animale, con particolare riferimento alle conseguenze giuridiche previste dalla legge.
La domanda arriva da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “Il proprietario di un cane abbandona l’animale proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale?”
Il caso consente di analizzare il reato di abbandono di animali, previsto e disciplinato dall’articolo 727 del codice penale, recentemente interessato da importanti modifiche normative.
Una prima variazione è stata introdotta dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha previsto un aumento di pena di un terzo quando l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze e ha introdotto, nei casi commessi mediante l’utilizzo di un veicolo, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Successivamente, la Legge 6 giugno 2025, n. 82, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha ulteriormente inasprito il trattamento sanzionatorio, elevando l’importo minimo dell’ammenda prevista dall’articolo 727 del codice penale da 1.000 a 5.000 euro, lasciando invariato il limite massimo di 10.000 euro.
L’attuale formulazione dell’articolo 727 del codice penale stabilisce infatti che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Quando il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. All'accertamento del reato consegue inoltre, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno”.
Sotto il profilo giuridico, il concetto di abbandono non coincide esclusivamente con il gesto materiale di lasciare l’animale in un luogo isolato, ma comprende ogni comportamento caratterizzato da trascuratezza o disinteresse tale da interrompere il dovere di cura gravante sul proprietario o sul detentore.
L’elemento centrale della fattispecie consiste infatti nella consapevole rinuncia agli obblighi di custodia, nella piena coscienza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente alle proprie necessità.
Diversa è invece la fattispecie del maltrattamento di animali, disciplinata dall’articolo 544 ter del codice penale, che si configura quando l’animale subisce lesioni o sofferenze per crudeltà o senza necessità. Si tratta di due ipotesi criminose autonome, che tuttavia possono concorrere qualora le modalità dell’abbandono provochino ulteriori sofferenze o lesioni.
Nel caso preso in esame, secondo l’avv. Oberdan Pantana, risulta applicabile l’articolo 727 del codice penale nei confronti del proprietario del cane abbandonato, anche qualora nessuno abbia assistito direttamente al gesto.
Il motivo è legato alla presenza del microchip dell’animale, attraverso il quale il Servizio Veterinario può risalire al proprietario e procedere alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali.
La stessa Corte di Cassazione ha infatti specificato che la nozione di abbandono deve essere intesa non solo come precisa volontà di lasciare definitivamente l’animale, ma anche come il mancato prendersene cura, “ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone”.
Pertanto, in risposta alla lettrice, risulta corretto affermare che il concetto di abbandono, come delineato dall’articolo 727 del codice penale, implica quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili, fino ad arrivare al caso di chi lascia il proprio cane ai bordi di una strada, circostanza che rende ancora più evidente la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sezione III Penale, sentenza n. 18892/11).
L’invito finale è quello di denunciare tempestivamente comportamenti di questo tipo, penalmente rilevanti, per tutelare gli animali e contrastare fenomeni di abbandono.

cielo sereno (MC)
Stampa
PDF
