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Politica Civitanova Marche

Kleos-Il Glorioso interviene sul bilancio consolidato di Civitanova

Kleos-Il Glorioso interviene sul bilancio consolidato di Civitanova

Da Kleos - Il Glorioso riceviamo

Il comune di Civitanova Marche obbligato ad approvare il bilancio consolidato entro il 30.09.17 ha approvato i due elenchi relativi al perimetro di consolidamento solo il 13.09.17 per cui domandiamo quando si intende portare in consiglio il bilancio consolidato visto che oggi è scaduto l'adempimento e domandiamo al sindaco nonché assesore al bilancio se non esistano problemi legati ad incongruenze nei dati finanziari di comune e partecipate che stiano ritardando il completamento dello schema.

Chiediamo infine se è consapevole che in mora dell'adempimento il comune e le aziende facenti parte del perimetro di consolidamento fino ad adempimento compiuto avranno il divieto totale di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Per conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche il Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, dispone, con decorrenza dal primo gennaio 2015 operando una profonda riscrittura delle norme del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) per gli Enti locali ed i loro Revisori nuovi adempimenti, connessi alla predisposizione e approvazione di un nuovo documento di bilancio: il bilancio consolidato.

Regioni ed Enti Locali devono approvare il Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati sulla base dello schema contenuto nell’Allegato n. 11 al medesimo Decreto con modalità e criteri contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

Il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell’Organo di revisione contabile dell’Amministrazione Pubblica capogruppo.

Agli Enti locali che nel 2014 non hanno partecipato alla precedente sperimentazione è concessa la possibilità di rinviare all’esercizio 2016 l’adozione del Bilancio Consolidato. Gli enti locali soggetti all’obbligo di redazione del bilancio consolidato nei mesi scorsi devono avere proceduto all’approvazione con delibera di Giunta di due distinti elenchi concernenti:

1. Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo da comprendere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

Una volta approvata la delibera di definizione del perimetro di consolidamento, gli uffici delle amministrazioni sono tenuti ad attivarsi per mettere in atto tutte le attività ed i processi prodromici alla predisposizione del bilancio consolidato, indicati nel Principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all’Allegato n. 4/4 del D.Lgs 118/2011.

È inoltre necessario appurare se le informazioni indicate nella Nota Integrativa rispettano appieno il contenuto minimo previsto per il documento dal punto 5 del Principio contabile applicato del bilancio consolidato al richiamato Allegato n. 4/4

Una volta espletate le attività di verifica il Revisore può così procedere alla stesura del parere, premurandosi di trattenere i documenti di bilancio ricevuti e le proprie carte di lavoro.
Gli schemi di bilancio consolidato e di delibera assembleare, corredati dalla relazione del Revisore, vengono infine sottoposti all’approvazione da parte dell’organo consiliare dell’ente.

L’approvazione del Bilancio Consolidato ai sensi Principio contabile applicato del bilancio consolidato al richiamato Allegato n. 4/4 deve avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del documento e mentre inizialmente non erano state previste sanzioni in caso di ritardo la materia è stata oggetto di modifiche ad opera del decreto legge 113/2016.

L'articolo 9, commi da 1-quinquies a 1-octies, ha introdotto la sanzione del divieto totale di assunzioni in caso di tardiva approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e consolidato ovvero di tardivo invio dei dati alla Bdap entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione. Questa sanzione, che opera fino a quando l'ente non adempie, e' scattata solo a partire dal bilancio di previsione 2017-2019, dal rendiconto e dal bilancio consolidato dell'esercizio 2016.

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