Civitanova, dietrofront Brahma, il titolare Ascani: "Ci allineiamo alle direttive della Regione"
Era stata inizialmente confermata l'apertura del Brahma Clubship di Civitanova Marche per questo weekend con la serata del 29 febbraio a tema anni '90, come anche scritto su un post apparso sulla pagina facebook del locale. I gestori della discoteca civitanovese avevano sospeso, invece, l'evento in programma lo scorso martedì 25 febbraio, "in attesa di chiarimenti e di linee guida da adottare per le successive serate".
L'integrazione alla prima ordinanza emanata dalla Regione Marche riguardante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" è arrivata solo nella tarda serata di ieri ed ha dettato delle precise linee da seguire anche per quanto riguarda i comportamenti da adottare per i locali notturni e le discoteche.
"1.2 "Vanno incluse tra le attività da sospendere le seguenti manifestazioni: fiere, mercati straordinari e sagre, attrazioni e luna park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico...[...]..ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.."
Un problema solo di tempi e chiarezza della norma quindi, così come ha confermato il titolare del locale civitanovese Edoardo Ascani: " E' vero che abbiamo inizialmente confermato la data dell'evento in programma questo fine settimana ma l'abbiamo fatto in funzione della prima ordinanza emanata dalla Regione che non era nè specifica ne chiara per questa tipologia di eventi ed oltretutto era anche stata impugnata dal Governo", spiega l'art director della discoteca. "L'integrazione all'ordinanza è arrivata solo nella tarda serata di ieri ma noi con la comunicazione per pubblicizzare l'evento eravamo già partiti. Quindi è stata solo una questione di tempi in quanto noi non volevamo assolutamente contestare le decisioni prese dalle istituzioni tant'è che oggi abbiamo annullato l'evento perché ci allineiamo totalmente alle direttive emanate della Regione".
Di seguito il testo integrale della nota esplicativa dell'ordinanza, che prevede, tra l'altro, la chiusura di cinema e teatri, oltre che delle discoteche. Esclusi dal provvedimento i mercati settimanali, sospese invece le fiere e straordinarie.
La lettera a) del punto 1 dell’ordinanza 1/2020, stabilisce la sospensione delle manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura. In tal senso devono intendersi sospese quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali determinando significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici. Si fa riferimento quindi a eventi e manifestazioni di qualsiasi natura (sportiva, culturale, sociale, economica e civica, ecc.). Vanno incluse tra le attività da sospendere le seguenti manifestazioni: fiere, mercati straordinari e sagre, attrazioni e luna park, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ivi comprese le discoteche e le sale da ballo, eventi e manifestazioni promozionali (meeting, convegni e sfilate, ecc.). Sono consentite le attività musicali presso i locali ove queste non rappresentino attività prevalente. In via generale non sono sospese le attività che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazione di persone. Sono escluse da tale sospensione anche le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive ivi comprese i pubblici esercizi e le mense, nonché le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici (limitatamente a gruppi composti da non oltre le 10 persone). Sono consentiti i mercati rionali e comunali, ovvero le attività commerciali svolte ordinariamente e programmate. Non possono essere inclusi nella sospensione i centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovanili, centri per anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, le attività di sostegno, supporto e riabilitazione alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e centri diurni) e attività di accoglienza per persone in situazioni di fragilità sociale (es: centri di pronta accoglienza). Non si intendono sospese le celebrazioni civili di matrimoni ed esequie. Per quanto attiene alle celebrazioni religiose si rinvia alle disposizioni adottate dai vescovi delle Marche, nonché alle eventuali disposizioni adottate dagli organi delle altre Comunità religiose.
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