“Decreti terremoto”: il punto del professor Piero Farabollini (Unicam)
di Piero Farabollini
Responsabile Corso di Studi in Scienze Geologiche, Naturali ed Ambientali Università di Camerino
A distanza di 6 mesi dall’evento sismico del 24 agosto 2016, dopo il quale si sono avuti oltre 50.000 eventi di cui 5 oltre Magnitudo 5.5 e 71 sopra Magnitudo 4, ancora poco è stato fatto in termini di …… ritorno alla normalità (Post-emergenza? Ripristino?)! Il “Fatto quotidiano” di due giorni fa riportava in prima pagina questa dichiarazione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Vasco Errani: “La ricostruzione non esiste proprio”. Ed ancora: “Non si è fatto nulla su casette, macerie e viabilità”.
Le Ordinanze di Errani (finora 15 – rispetto alle 200 circa emanate sempre dal Commissario Straordinario Errani a seguito del terremoto dell’Emilia Romagna del 2012) ancora non riescono a fornire il quadro della situazione o almeno a dare le dritte per rimettersi in moto, perché comunque rimangono aperte diverse questioni importanti, tra le quali, e non secondaria, soprattutto quella riguardante i professionisti che dovrebbero essere coinvolti a vario titolo nella ricostruzione.
Punto 1: Incarichi
L’Ordinanza n.12 ha introdotto un limite al numero di incarichi nonché un limite all’importo complessivo dei lavori che i tecnici possono acquisire - anche se poi si prevede lo sforamento di questo tetto - ma soprattutto consente la possibilità di derogare anche agli ulteriori livelli massimi La misura introdotta dall’Ordinanza n.12 è passata attraverso la collaborazione con le associazioni rappresentative dei progettisti, definita da un protocollo sottoscritto con la RPT (Rete delle Professioni Tecniche) che è parte integrante dell’Ordinanza stessa (All.A dell’Ordinanza n.12). Di seguito il link al comunicato stampa della RPT (http://www.reteprofessionitecniche.it/sisma-la-rpt-condivide-lordinanza-del-commissario-errani-sulla-concentrazione-degli-incarichi/) e quello del CNG: entrambi osannano l’ottimo risultato conquistato (http://www.cngeologi.it/2017/01/13/terremoto1-in-vigore-lordinanza-sullelenco-dei-progettisti-limite-derogabile-agli-incarichi/).
Ma si tratta veramente di un successo? Osservazioni e proposte migliorative sono state fatte ma non tutte sono state recepite. In sintonia con l’ORG Marche che ha inoltrato al CNG ed alla RPT alcune interessanti proposte, si potrebbe pensare di:
1. Applicare il cosiddetto “Decreto Parametri” attualmente vigente (D.M. 17 giugno 2016) per la definizione dei corrispettivi professionali al fine di garantire la giusta compensazione delle singole attività prestazionali svolte nell’ambito della progettazione degli interventi di ricostruzione. Necessità ribadita, tra l’altro, dall’ANAC che ritiene obbligatorio il riferimento al Decreto Parametri nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il giusto approccio per la progettazione dei lavori di ricostruzione sarebbe quello di concordare l'applicazione del Decreto Parametri con gli Ordini Professionali, colmando eventuali lacune, e stabilendo una percentuale fissa di ribasso da applicare ai compensi.
2. Individuare e circostanziare un corretto sistema di valutazione del contributo per le indagini, sia geofisiche che strumentali, che coinvolga gli Uffici territoriali per la Ricostruzione e prevedere deroghe per far fronte a specifiche problematiche progettuali non riconducibili strettamente ad uno standard predefinito (edifici collocati in aree in frana, cedimenti delle fondazioni, fenomeni di liquefazione, ecc). Al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008) che debbono necessariamente essere posti alla base di una adeguata ricostruzione post sisma, le indagini da svolgere dovrebbero essere in quantità e qualità proporzionali alla soluzione dello specifico problema e non ridotte ad una mera percentualizzazione dell'importo dei lavori, così come invece previsto dal comma 6, art. 7 dell’All. A (Ordinanza n. 12)
3. Togliere il tetto degli incarichi per le prestazioni specialistiche. L’attività svolta dal geologo non può e non deve essere equiparata, per tempistiche e prestazioni, a quella di un ingegnere/architetto; non a caso infatti la relativa parcella è pari a circa 1/10 di quella del progettista. In generale, l’introduzione di un tetto per gli incarichi viola i principi della libera economia di mercato che ispira ed è a fondamento del sistema giuridico nazionale ed europeo. Nel particolare, intese restrittive della concorrenza, come quelle proposte, comportano una ingiusta limitazione dell’attività del singolo professionista geologo ed una iniqua discriminazione lavorativa, oltre a minare anche il principio fiduciale tra committente privato e professionista, basato sulla reciproca conoscenza e capacità professionali. La politica della libera concorrenza dell’Unione europea garantisce che la concorrenza non venga falsata dal mercato interno, assicurando che vengano applicate regole simili a tutte le aziende che vi operano. Sulla base di tale principio dovrebbe essere riservato un trattamento dignitoso dell’attività professionale del geologo equiparato alle altre attività economico-sociali.
Punto 2: Elenco speciale professionisti
Con l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.12 del 9 gennaio 2017, ed in particolare all'art. 5 dell'Allegato A alla suddetta Ordinanza, vengono definiti i criteri ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti nell'elenco speciale per la progettazione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, di cui al DL 189/2016, art. 34, comma 1, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (https://professionisti.sisma2016.gov.it/ ).
L’iscrizione è lunga e difficoltosa ed oltretutto il sistema si blocca al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni previste per l’invio giornaliero, rimandando al giorno successivo.
Inoltre una volta effettuata l’iscrizione, selezionando la categoria professionale e la tipologia di incarico si può ravvisare, in alcuni casi, una palese violazione al principio dell’affidamento esclusivo e diretto al geologo professionista per la redazione della relazione geologica; infatti nell’elenco tale elaborato viene inopportunamente proposto anche da altre figure professionali in palese disaccordo con l’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 (divieto di subappalto della relazione geologica), la cui previsione normativa viene pedissequamente ripresa nel nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50/2016) all’art. 31.
E’ inoltre da ricordare che già il DPR 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti) discrimina le attività professionali sulla base dell’Albo professionale di appartenenza.
Quali provvedimenti sono stati presi finora? Perché la RPT non ha verificato e dato adeguate indicazioni in merito? Perché gli Organismi Nazionali non hanno monitorato il sistema e preso adeguate azioni correttive?
Ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), il possesso dei requisiti di formazione continua è obbligo per l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti. Ma chi verifica il possesso dei requisiti? Sarebbe auspicabile ed opportuno demandare agli Ordini Territoriali competenti tali verifiche.
Punto 3: Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
Se viene letta attentamente l’Ordinanza di costituzione del CTS (Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n.11 del 9 gennaio 2017
“Istituzione e Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016”) salta subito agli occhi come non compaia mai la parola geologia, come se lo studio dei terremoti e il progetto di ricostruzione fosse solo correlabile alle problematiche ingegneristiche e/o architettoniche. L’intervista rilasciata dall’arch. Renzo Piano , articolo pubblicato su il Sole 24ore (http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/cultura/2016-09-30/la-terra-trema-ecco-mio-progetto--154933.shtml?uuid=ADo2aWSB&refresh_ce=1), del 02 ottobre 2016 lasciava trasparire una direzione in questo senso. Cosa importa delle problematiche legate alla pericolosità geologica intrinseca del territorio, dei cosiddetti effetti di sito, della forte correlazione substrato/edificato e della sua naturale evoluzione. La geologia non dovrebbe essere relegata ad un mero ruolo passivo nella pianificazione territoriale in quanto la risposta di un territorio agli eventi naturali deriva proprio dalla conoscenza geologica dello stesso, della sua evoluzione e delle sue trasformazioni.
Proprio in funzione della ricostruzione, del rapporto sottosuolo/edificato, della necessità di “ragionare” sul “com’era dov’era” (slogan lanciato da tutta la classe politica e non solo) forse sarebbe stato più logico costituire un CTS con esperti dei vari settori di competenza della pianificazione della ricostruzione post-terremoto, in un approccio multidisciplinare completo dove geologi, geotecnici, geofisici, idrogeologi, architetti, ingegneri, fino a ricomprendere anche giuristi, economisti, sociologi e psicologi possano lavorare e collaborare in sinergia ed in modo complementare. Al riguardo è stata anche presentata alla Camera dei Deputati una interrogazione parlamentare proprio in questo senso. Al link http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/15224&ramo=CAMERA&leg=17 è possibile scaricare l’interrogazione, presentata dal gruppo SEL della Camera.
Punto 4 – Microzonazione sismica di III livello
Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” pubblicato in GU Serie Generale n.33 del 9-2-2017 ed entrato in vigore il 10/02/2017 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/09/17G00021/sg), al punto 1 promuove l’immediata effettuazione degli studi di MZS di III livello definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto di alcuni criteri, quali:
1- effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 1° dicembre 2010;
2- affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purchè iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purchè attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3- supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonchè degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la Microzonazione Sismica (Centro MS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.
Tutto quanto sopra pone un problema molto importante nella distribuzione degli incarichi: questi vanno conteggiati nel numero massimo di incarichi che un professionista può prendere e nel tetto massimo di importo ammissibile? Gli Spin Off universitari possono accedere all’incarico di MZS di III livello? Chi garantisce il regolare svolgimento? Visto e considerato che la MZS di III livello deve essere obbligatoriamente effettuata sulla base del I e II livello, chi dovrà redigere tali studi? Con quali modalità verranno gestiti tali incarichi? Da parte di chi? Ma soprattutto, dove sono i criteri e/o le Linee Guida per l’effettuazione della MZS di III livello?
Sarebbe opportuno che le Linee guida fossero prodotte concordemente tra Centro Microzonazione Sismica ed Università territorialmente coinvolte nel cratere in modo tale da fornire, ai professionisti, gli adeguati strumenti per l’esecuzione degli studi di MZS di III livello. Le Università quindi potrebbero e dovrebbero rivestire il ruolo fondamentale di fungere da filtro tra il Centro Microzonazione Sismica ed i Professionisti, esercitando un costruttivo ruolo formativo e di coordinamento, fornendo loro supporto tecnico-scientifico, forti particolarmente della conoscenza del territorio e della sua evoluzione recente. I professionisti però, con accertate competenze in merito, dovrebbero anche loro essere iscritti all’Elenco dei professionisti di cui al sito https://professionisti.sisma2016.gov.it/, ma questo, a meno che non si tratti di prestazione specialistica (che, tuttavia, ai sensi del codice degli appalti, non corrisponde alla prestazione suddetta) non è contemplato. Pensando alle tipologie di incarico ed alla categoria soggettiva (immagine sotto), è infatti possibile constatare come i soggetti siano ben definiti, così come le diverse tipologie di incarico.
Ora però sorge un forte dubbio, visto che già in ambito di MZS di I livello, ai sensi dell’OPCM 3274/2003, in varie regioni d’Italia, già la questione si è presentata prepotentemente e con tanto di diffide, ricorsi e quant’altro: gli Spin off universitari, come debbono essere considerati? Possono essi essere incaricati degli studi di MZS di III Livello?
Gli Spin Off universitari, ai sensi del DL. 83/12 modificato dalla L.134/12, sono società costituite al fine di utilizzare, anche da un punto di vista economico, i risultati della ricerca condotta dalle Università o da altri Enti. La normativa sulle Società conferma l’impossibilità (per gli Enti pubblici non economici e per le Università) di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.34 D.Lgs 163/2006, stante l’assenza del carattere di imprenditorialità ed il rischio di alterare la par condicio e distorcere i meccanismi concorrenziali per via del sistema di contribuzione e vantaggi di cui gode l’Ente pubblico. Ne deriva che gli Spin off universitari non potrebbero esercitare libera professione, e pertanto non dovrebbero avere accesso nè agli incarichi di MZS di III livello né tantomeno all’affidamento di incarichi per la ricostruzione post-terremoto. La stessa ANAC con deliberazione 119/2007 ha avuto modo di affermare che, per un mercato effettivamente concorrenziale e corretto, deve essere consentito di operare e di competere tra loro solo ai soggetti che sono realmente sul mercato e che svolgono una attività economica compresa tra le proprie attività istituzionali.
Punto 5 – Cartografia geologica
Il giorno 21 febbraio presso il Senato della Repubblica si è tenuta una Conferenza Stampa dal titolo “Le grandi incompiute del nostro Paese: Cartografia Geologica e Microzonazione Sismica” organizzata dalla senatrice Fabiola Anitori, prima firmataria di una mozione in cui chiede al governo di portare a termine questi due progetti. Ora, a fronte di un costo di 500.00€ (stimati) per la realizzazione di un foglio geologico CARG, è stato proposto di individuare, al di fuori del Patto di stabilità, circa 5m€ per la realizzazione di 10 fogli geologici delle aree del cratere.
La cartografia geologica CARG è uno degli strumenti principali per avere un dato significativo ed affidabile per la conoscenza delle problematiche geologiche dell’intero territorio nazionale, svolto con criteri standardizzati ed omogenei. Troppo spesso si fa riferimento alle cartografie geologiche scala 1:100.000 della vecchia Carta Geologica d’Italia degli anni ‘50, senza mai tener conto delle innumerevoli cartografie geologiche e geotematiche che la ricerca scientifica ha prodotto nel tempo (basti pensare che nei report prodotti anche da Istituti di ricerca nazionali si è sempre fatto riferimento alla Carta Geologica del 1950 di Scarsella senza mai citare la recente Carta Geologica dei Monti Sibillini pubblicata dall’Università di Camerino nel 2012 che ha mappato con precisione e dovizia di informazioni, l’ormai famoso sistema di faglie del Monte Vettore, all’origine della recente sequenza sismica dell’Italia centrale.). E’ necessario tuttavia un immenso sforzo per far si che i fogli mancanti, soprattutto in quelle aree colpite dai recenti eventi sismici e/o in quelle a più alta pericolosità sismica, sia opportunamente riavviata, facendo magari riferimento alle Università territorialmente competenti che, con l’ausilio dei geologi professionisti, possano operativamente attivarsi per la realizzazione in tempi brevi, di tali carte, contribuendo così a rendere l’Italia altrettanto “completa” così come i paesi europei ed extraeuropei avanzati.
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