Consegna giornali, illegali i costi aggiuntivi all'edicolante. Pantana: "Respinto ancora ricorso di Adriatica Press"
"C’è soddisfazione per l’esito del procedimento davanti al Tribunale di Macerata in funzione di Giudice di Appello, con il quale è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Adriatica Press S.p.a. e dal suo legale rappresentante Raimondo Artoni". A dirlo è l'avvocato Oberdan Pantana all'indomani della conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Camerino, che aveva condannato la ditta al pagamento dell’ingiunzione emessa dal Comune di Esanatoglia pari a 12.015,90 euro.
I FATTI - Come contestato e ribadito dall'avvocato Pantana, legale dell’Ente comunale, durante tale procedimento, l’Adriatica Press S.p.a. aveva applicato all’edicola presente nel Comune di Esanatoglia dei costi aggiuntivi per la distribuzione e consegna di prodotti editoriali in quella che era considerata zona disagiata, sottoscrivendo addirittura una scrittura privata con l’edicolante nel quale venivano contrattualizzati i costi illegittimi in quanto in palese violazione della normativa di riferimento e precisamente dell’articolo 5, comma d-sexies del D. Lgs. n. 170/2001 e dell’articolo 10 dell’Accordo Nazione sulla vendita dei giornali quotidiani e nazionali.
Tutto è nato da un esposto dello SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) presso il Comune di Esanatoglia e proseguito dall’accertamento della Guardia di Finanza, Tenenza di Camerino, nei riguardi della Adriatica Press S.p.a.
Le Fiamme Gialle avevano rilevato, e non solo nel Comune di Esanatoglia, l'indebita applicazione di costi aggiuntivi per la relativa consegna dei prodotti editoriali, pur contrattualizzati, pari a 40 euro settimanali in danno del rivenditore di giornali di Esanatoglia, altrimenti gli sarebbe stata vietata la relativa distribuzione, in violazione della normativa vigente.
Pertanto, il Comune di Esanatoglia sulla base dell’accertamento della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 64-bis L. n. 96/2017 ed art. 9, comma 1-bis del D. Lgs. n. 170/2001, ha emesso un'ordinanza-ingiunzione nei confronti della Adriatica Press S.p.a. per l’avvenuta violazione in danno dell’edicola del proprio Comune.
"C’è infine l’ulteriore personale appagamento in quanto la sentenza di Appello del Tribunale di Macerata, rappresenta uno dei pochi precedenti giurisprudenziali di 2° grado in ambito nazionale, con il quale si è riusciti a ristabilire la legalità nei riguardi di un settore nel quale l’edicolante risulta essere il vero e solo anello debole di tale catena produttiva oltre a pagarne il prezzo anche i cittadini dei comuni dell’entroterra maceratese, già provati dagli effetti del terremoto, che si vedono privati della possibilità anche di poter leggere un quotidiano, il tutto grazie alla determinazione del Sindaco del Comune di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci e della Polizia Municipale dell'Ente" conclude l'avvocato Oberdan Pantana.
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