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"C'è listeria monocytogenes nel formaggio": assolto dopo tre anni imprenditore caseario maceratese

"C'è listeria monocytogenes nel formaggio": assolto dopo tre anni imprenditore caseario maceratese

Il Tribunale Penale di Macerata ha assolto ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”, un noto imprenditore della provincia di Macerata titolare di un’azienda casearia, difeso dall’avv. Oberdan Pantana, Studio Legale Pantana Associazione Professionale, imputato del reato di cui all’art. 5 lett. D) della Legge n. 283/1962 e punito dall’art. 6 co. 3 della medesima Legge, perché “ in qualità di titolare dell’omonimo caseificio, deteneva ai fini della vendita, formaggio pecorino contenente listeria monocytogenes”.

Infatti nel mese di aprile del 2014, il veterinario dirigente dell’Asur Marche aveva fatto accesso presso l’Azienda casearia per prelevare un campione di formaggio al latte ovino crudo, la cui analisi avvenuta presso l’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e Marche con sede a Tolentino, aveva evidenziato la presenza in una unità campionaria della listeria monocytogenes, tanto da predisporre subito il blocco presso tale caseificio delle vendite di qualsiasi prodotto oltre alla segnalazione di tale notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Macerata per il reato di cui al capo di imputazione.

A seguito del dibattimento però è emerso che, sia il veterinario accertatore in sede di accesso presso l’Azienda, sia il laboratorio analisi dell’Istituto Zooprofilattico di Tolentino durante le analisi e successive operazioni, hanno posto in essere evidenti inadempimenti riguardo l’iter previsto dalla normativa vigente e precisamente dal D.lgs. n. 123/1993 (recante attuazione della direttiva 89/397/CEE), D.lgs. n. 193/2007 e L. n.283/1962, tanto da rendere nullo tale accertamento e pertanto non utilizzabile come prova ai fini del medesimo procedimento penale.

Difatti, il veterinario dell’Asur di Macerata aveva effettuato la campionatura in una sola aliquota, cosa contraria a quanto invece previsto dal D.lgs. n. 123/1993 e dalla L. n. 283/1962, che ne prescrive 4 aliquote; inoltre, cosa ancor più grave, il Laboratorio analisi, pur in presenza di una “non conformità”, ha omesso di darne avviso all’interessato specificando il parametro difforme, la metodica di analisi, oltre al luogo, il giorno e l’ora della ripetizione delle analisi limitatamente ai parametri risultati non conformi; pertanto, quanto prescritto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 123/1993, non è stato effettuato dal Laboratorio analisi in quanto ha omesso di effettuare la dovuta conta delle colonie di listeria così come la tempestiva comunicazione al titolare dell’azienda, tutto ciò anche perché tale Istituto comunque non avrebbe potuto nemmeno effettuare le contro-analisi garantite in quanto il veterinario non aveva precedentemente prelevato e predisposto le prescritte 4 aliquote, una delle quali prevista proprio tale contro-esame, salvo, invece, imporre il blocco dei prodotti all’azienda ed effettuare la segnalazione di tale notizia di reato presso la Procura della Repubblica di Macerata.

 

Il noto imprenditore maceratese, difeso dall’avv. Oberdan Pantana, pertanto, oltre ad aver ottenuto, in precedenza, l’immediato sblocco della produzione, ha conseguito dal Tribunale Penale di Macerata anche l’assoluzione in formula piena ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p. “perché il fatto non sussiste”.

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