Gagliole

"Caro Babbo Natale, non voglio più il regalo per me. Porta il Cas ai miei genitori"

"Caro Babbo Natale, non voglio più il regalo per me. Porta il Cas ai miei genitori"

Caro Babbo Natale, sono ancora io. Ti ricordi di me? Ti avevo scritto un po' di tempo fa per chiederti la stazione di polizia dei Lego per regalo. Te lo giuro: ho fatto ancora il buono e faccio sempre i compiti. Ma devo chiederti un favore grande: non voglio più la stazione di polizia dei Lego. Vorrei tanto un'altra cosa.Lo so che è tardissimo e so anche che forse ti arrabbierai... ma se hai un minuto da dedicarmi posso spiegarti tutto.Non sono un bambino capriccioso, ma invece del gioco che ti avevo chiesto vorrei tanto che tu potessi portare ai miei genitori il Cas (Contributo Autonoma Sistemazione, ndr). Non so cosa sia e spero tanto che non sia una parolaccia, ma te lo chiedo con tutto il cuore... porta il Cas ai miei genitori e lascia stare la stazione di polizia. Sai, dopo che ti avevo scritto la prima letterina, sono cambiate tante cose dentro casa mia. Anzi, dentro quest'altra casa dove mi hanno portato senza neanche chiedermi niente i miei genitori qualche giorno dopo che c'è stato il terremoto. Non stiamo male qui, veramente. Ma mi manca tanto casa mia... E come ti dicevo prima, dopo che siamo arrivati in questa nuova casa sono cambiate tante cose. Io sono piccolo, ma li sento i miei genitori parlare. E vedo anche che sono tanto tristi e preoccupati. Sento papà che dice sempre che ha dovuto spendere un sacco di soldi per venire ad abitare qui e che un po' ha dovuto anche farseli prestare da un amico, perchè la banca non glieli dava... Lui lavora tanto ma non ha uno stipendio fisso e anche quando è stato male non gli hanno riconosciuto neanche un centesimo perchè non ha, come la chiama lui, "la busta paga". E anche la mia mamma prima lavorava un po' di più, ma adesso, con i tempi che corrono la chiamano sempre meno e guadagna pochi soldini.L'altra sera li sentivo mentre parlavano fra di loro e dicevano sempre che aspettano questo Cas per poter respirare un po' di più. Erano sicuri che almeno per Natale qualcuno avrebbe portato loro questo Cas per trascorrere delle festività più tranquille e magari poter fare anche qualche pensiero. Dicevano anche che comunque a me non avrebbero fatto mancare niente, ma erano tanto tristi. Papà diceva anche che qualcuno gli aveva detto che non avrebbe dovuto pagare le bollette per qualche tempo e che invece la mattina stessa erano arrivate in banca e aveva dovuto pagarle... Loro hanno fatto tanti sacrifici per comprarsi la casa dove vivevamo, ma il terremoto ce l'ha rovinata e adesso per stare in quest'altra casa dobbiamo pagare: ti pare giusto Babbo Natale? Perchè non c'è nessuno che regala ai miei genitori il Cas? Ho capito che è una cosa che gli devono dare per forza ma che se non arriva fra poco non sapremo neanche come fare la spesa... Sono anche un po' arrabbiati perchè li ho sentiti che dicevano che a qualcuno qui intorno forse un altro Babbo Natale come te il Cas lo ha portato, ma a noi che siamo fuori casa da fine ottobre non lo porta mai nessuno... Ti prego Babbo Natale, ti prego con tutto il cuore: non mi importa più della stazione di polizia dei Lego, ma porta il Cas a papà e mamma perchè non posso più vederli così tristi. A me penserai l'anno prossimo. Grazie Babbo Natale, ti voglio tanto bene.P.S.: l'anno prossimo non sbagliare casa, mi raccomando! Spero tanto che saremo di nuovo a casetta nostra!

22/12/2016 20:42
Post sisma, dalle abitazioni alle attività produttive: un’ordinanza per riavviare il sistema economico

Post sisma, dalle abitazioni alle attività produttive: un’ordinanza per riavviare il sistema economico

L’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario per la ricostruzione interviene dopo che la n. 7 e la n. 6 hanno disciplinato il finanziamento della ricostruzione degli edifici e traccia il quadro sulla “Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”. Il provvedimento trae origine dalla “ necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all’immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale” e “dalla constatazione che analoga necessità si pone per gli edifici di proprietà o in disponibilità dei comuni interessati, adibiti a magazzini, depositi od officine a servizio di attività economiche dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano riportato gravi danni, non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale”. Ciò premesso, l’articolo 1 dell’ordinanza delinea innanzitutto l’ “Ambito di applicazione” della disciplina alle “imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché attività economiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale”. La delocalizzazione riguarda le attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES. E  lo spostamento è possibile: a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune; b) all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti; c) all’interno di una struttura unitaria all’uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 ; d) all’interno di un’area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario. L’ordinanza chiarisce che la misura della delocalizzazione è soltanto temporanea e che “gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l’immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto”. Quanto alle modalità operative: La delocalizzazione in altro edificio agibile sito nello stesso comune (lett. a) è attuata tramite l’affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l’attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%; all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti (lett. b) avviene tramite la realizzazione, direttamente ad opera del titolare dell’attività economica interessata ed anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una struttura provvisoria realizzata all’interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all’insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza o in area immediatamente adiacente determinata dalla presenza di strade o corsi d’acqua, la delocalizzazione può essere autorizzata, acquisito il parere favorevole del comune, su altra area in disponibilità del richiedente purché sita a una distanza non superiore a ml 100 dall’edificio o insediamento distrutto o danneggiato; Per questi due tipi di delocalizzazione (1 e 2) , i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e  percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9. all’interno di una struttura unitaria all’uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 (lett. c) è attuata come stabilito dall’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016; Per tale delocalizzazione temporanea i soggetti legittimati possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta dalla Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9. all’interno di un’area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario (lett. d) è attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un’area pubblica attrezzata, all’interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea. Per questa forma di delocalizzazione temporanea i soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria ed al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9. In casi eccezionali la delocalizzazione può essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest’ultimo. Questo però soltanto laddove il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell’ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa, in modo da rendere l’intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell’attività, I soggetti legittimati (art. 3)  agli interventi di delocalizzazione sono: soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1, i quali avessero sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati o distrutti; i comuni in relazione a edifici in loro proprietà o disponibilità, adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attività economiche gestite dall’amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito nello stesso comune. I titolari di attività economiche site all’interno di edifici ubicati in aree classificate come “zone rosse” dall’autorità di protezione civile e interdette all’accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES. soggetti legittimati che abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Gli edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche per il deposito temporaneo di mobili e suppellettili di soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalità e procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza del Commissario straordinario. Quanto alla procedura per l’autorizzazione di delocalizzazione (art. 5) la richiesta è presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro quindici giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. La richiesta può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata. Fino all’istituzione dei predetti Uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari. La domanda è presentata dai soggetti legittimati ai Presidenti delle Regioni  nel termine di trenta giorni decorrenti o dalla stipula del contratto di locazione o nelle altre ipotesi, dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l’elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche. L’Ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente. L’autorizzazione è rilasciata previa sommaria istruttoria dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell’intervento di delocalizzazione ovvero all’autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonché all’autorizzabilità dell’intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario. Ottenuta l’autorizzazione si può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l’acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell’attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. In termini economici,  il rimborso mensile massimo ammissibile per la delocalizzazione, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell’edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata, tenendo conto delle valutazioni di mercato. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, commi 2 e 4: il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione è pari al minor importo tra il costo dell’intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie equivalente a quella dell’edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. L’ordinanza pone dei limiti al rimborso, prevedendo che “In tutti i casi di delocalizzazione di cui all’articolo 2, inoltre: a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell’impresa, il rimborso è pari all’80% del costo indicato nella perizia asseverata; b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell’80% dei costi documentati. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle opere eseguite. Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell’eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione”. Il rimborso viene successivamente  erogato, previa verifica dell’esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all’autorizzazione regionale mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda.

19/12/2016 16:54
Cinghiali ed episodi mortali: per la Lega Abolizione Caccia "troppi incidenti"

Cinghiali ed episodi mortali: per la Lega Abolizione Caccia "troppi incidenti"

I tragici episodi di cacciatori marchigiani morti nel corso di battute di caccia al cinghiale, come è avvenuto nei giorni scorsi a Pianello di Cagli (Pesaro Urbino) e a Gagliole (Macerata), sono "gli ultimi di una serie lunghissima di incidenti legati a questo tipo di caccia, estremamente pericolosa e sanguinaria e, come si è visto, non solo per i cinghiali". Lo afferma la Lega abolizione caccia (Lac), che da anni propone metodi incruenti per controllare e limitare il numero di questi ungulati. "La nostra proposta, che - ricorda l'associazione - abbiamo presentato lo scorso luglio anche in occasione di una audizione alla seconda Commissione consiliare delle Marche, consiste nella somministrazione di un farmaco anticoncezionale, da destinarsi, come prima sperimentazione, alle popolazioni di cinghiale presenti nelle aree protette marchigiane, dove la caccia è vietata. Se, come i ricercatori ed i biologi sono convinti, la sperimentazione avrà effetto, allora la 'cura' potrà essere applicata anche ad altre aree protette in Italia e, in prospettiva, estesa a tutto il territorio nazionale". (ANSA).

19/12/2016 12:44
Ricostruzione: si comincia, finalmente. Due ordinanze mettono le basi per ripartire

Ricostruzione: si comincia, finalmente. Due ordinanze mettono le basi per ripartire

Le ordinanze 7 e 8 del Commissario per la Ricostruzione mettono le basi operative per ripartire (In calce all'articolo il link con il prezziario integrale). L’ordinanza del Commissario per la Ricostruzione .n. 7 del 14 dicembre 2016 contiene l’ “Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” e stabilisce che lo stesso rappresenta il presupposto imprescindibile dell’erogazione del contributo per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione. L’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede infatti che “la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati in forza di una metodologia di calcolo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice -commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto – legge, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità” Ciò premesso, l’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce che “2. Il “Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016” allegato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti”. Strettamente connessa all’ordinanza sul prezzario, è la successiva ordinanza n. 8 recante “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” che all’articolo 1 “Ambito di applicazione” dispone che “Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all’elenco aggiuntivo approvato con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016”. L’ articolo 2 “Determinazione del contributo” scende nel dettaglio e chiarisce che “1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell’intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi”. L’Allegato 1 “Parametri per la determinazione dei contributi” specifica che per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra: “- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissari - al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile e - il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all’articolo 3 della presente ordinanza”. Quindi : contributo = costo dell’intervento * costo convenzionale e il costo convenzionale = 370 Euro/mq più IVA * superficie dell’immobile fino a 120 metri quadrati Ai fini della determinazione del contributo, nel costo dell’intervento rientrano: i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare. La procedura per la concessione del contributo L’ Articolo 6 dell’ordinanza n. 8 sull’ “Avvio dei lavori e concessione del contributo” indica la procedura da seguire per ottenere il contributo: il tutto si avvia con la comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 4 del 2016 che costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edifico per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08. 2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all’Ufficio speciale a mezzo PEC, utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento. L’Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all’Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ed entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l’avvio dei lavori. 4. L’Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario. 5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell’Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario. 6. Il beneficiario del contributo segnala all’Ufficio speciale per la ricostruzione l’apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l’IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE. L’articolo 7 sull’“Erogazione del contributo” chiarisce che il contributo è erogato dall’istituto di credito che è stato prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile. I tempi e i modi sono i seguenti: a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all’art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo; b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall’Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all’Ufficio speciale la seguente documentazione: i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell’edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano; ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d’opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l’istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente; iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti; v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo. E’ possibile anche per il richiedente ottenere un anticipo fino al 20% dell’importo ammesso a contributo purchè lo abbia richiesto in sede di domanda di contributo e alle seguenti condizioni: a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo; b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l’impresa affidataria dei lavori; c) che vengano presentate fatture di importo pari all’anticipo richiesto, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile; d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare dell’anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del d.lgs24 febbraio 1998, n. 58. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). http://www.csrsisma2016.it/assets/pdf/Allegato%201%20Ordinanza%20n.%207_ridotto.pdf

18/12/2016 18:58
Regalo di Natale di Gentiloni: verifiche più veloci agli edifici lesionati

Regalo di Natale di Gentiloni: verifiche più veloci agli edifici lesionati

La questione della lentezza e delle difficoltà nelle verifiche certificate AeDES l’avevamo lanciata da questa rubrica (leggi qui 'http://bit.ly/aedespicchio') giusto un mese fa.  Da allora non ce ne siamo stati con le mani in mano e, sull'argomento abbiamo sollecitato più volte la giunta regionale, parlato con il prefetto, incitato sindaci a protestare, messo in allarme parlamentari di tutti gli schieramenti politici. Insomma, per dirla in prosa, in questi giorni abbiamo messo in piedi un gran bel casino, tanto che alla fine qualcosa si è mosso.Proprio ieri, Fabrizio Curcio, il capo dipartimento della Protezione Civile ha firmato un’ordinanza con la quale si sospendono le procedure definite all’indomani del terremoto del 24 agosto per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes, sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici. Tutto ciò - come si legge già nell’incipit dell’art. 1 dell’ordinanza – “in ragione dell’elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito del aggravamento della situazione, conseguente agli eventi sismici di fine ottobre.” Finalmente e, a distanza di un mese, qualcuno si è reso conto che un numero esiguo di tecnici abilitati, non avrebbe mai potuto far fronte, se non in tempi biblici ad un territorio danneggiato e di proporzioni abnormi. Peccato che, a differenza nostra che lo avevamo intuito subito, ci abbiano messo una trentina di giorni in più.La nuova modalità prevede che sia lo stesso proprietario (o avente titolo) dell’abitazione, ubicata in fascia A, che ha già avuto un riscontro di “non utilizzabilità” FAST, ad incaricare “tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia”. Molto più semplicemente significa che innanzitutto è necessario avere un riscontro FAST in cui si attesti l’inagibilità della casa. Quindi, e solo da quel momento, si può incaricare un tecnico di fiducia (ingegnere, architetto o geometra) purché iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale, per realizzare la verifica con le stesse modalità previste dal manuale AeDES. Ovviamente il tutto vale solo per le abitazioni private.Epperò al provvedimento, per essere efficace, non basta il tempo della pubblicazione in Gazzetta per l’entrata in vigore. Al comma 2 dell’art. 1 si stabilisce infatti che “il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.” Quindi da adesso la palla passa immediatamente a Vasco Errani. Per dovuta correttezza glielo diciamo sin da subito che gli diamo tempo fino al 31 dicembre per disciplinare lo svolgimento di queste attività, dopodiché, se non provvederà, lo attaccheremo tutti i giorni a testa bassa.Indubbiamente si tratta di un passo in avanti gigantesco che coinvolge e rende protagonisti, sia nei tempi che nelle modalità della ricostruzione, non solo la parte pubblica, ma anche privati cittadini.Di contro c'è il rischio, tutt'altro che infondato, che questo genere di procedura possa verosimilmente mettere in moto molti contenziosi anche su diversi livelli. Va tuttavia concesso che non c’era alternativa a questa strada e bisogna riconoscere al Dipartimento della Protezione Civile, quindi al Governo una certa dose di coraggio che sinora era decisamente mancato.Sarà un caso, ma da quando non c’è più Renzi e a Palazzo Chigi gli è subentrato Gentiloni, il capitolo del terremoto ha segnato alcune significative novità. Intanto alla Camera dei Deputati, in seconda lettura del decreto, si è registrato un voto favorevolmente unanime. Circostanza che al Senato non si era verificata, nonostante l’argomento ne fornisse tutti i presupposti. Poi sul territorio, si producono interessanti ordinanze o atti amministrativi che vanno ad incidere positivamente sul processo di ricostruzione.Paradossalmente ed in due mesi, con l’adrenalinico Renzi si è manifestata solo una vuota paralisi amministrativa. Per contro ed in pochissimi giorni, con il più flemmatico Gentiloni si stanno facendo significativi passi in avanti. Non solo con i provvedimenti, ma anche nel versante del dialogo tra diverse forze politiche. Il che non sarà molto, però sicuramente aiuta…    

18/12/2016 12:03
Aedes, cambia tutto: tecnici iscritti agli albi autorizzati per velocizzare le verifiche di agibilità

Aedes, cambia tutto: tecnici iscritti agli albi autorizzati per velocizzare le verifiche di agibilità

Finalmente pare si sia arrivati ad una svolta significativa sul versante delle verifiche agli edifici lesionati dagli eventi sismici che si susseguono dal 24 agosto.  Il Dipartimento di Protezione Civile sembra aver accolto le numerose proteste  provenienti dai territori danneggiati e sta prendendo i giusti provvedimenti. Le rimostranze  riguardavano l'esiguo numero di verificatori abilitati AeDES - gli unici titolati alla classificazione per eventuali danni riscontrati agli immobili - a fronte di un territorio decisamente troppo ampio. La normale procedura avrebbe portato a tempi lunghissimi per le verifiche se solo si considera che un sopralluogo impiega mediamente un paio di ore ed assorbe almeno due tecnici. Da qui le proteste dei sindaci che, negli ultimi giorni, sono state rappresentate in Parlamento, in sede di approvazione della legge sui provvedimenti relativi al terremoto, dall'Onorevole Simone Baldelli, vice presidente della Camera dei Deputati e parlamentare di Forza Italia eletto nelle Marche.Lo si apprende dal seguente comunicato stampa del Dipartimento di Protezione Civile.Tecnici professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali saranno autorizzati a svolgere le verifiche AEDES (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) sugli edifici privati dichiarati “non utilizzabili” secondo la scheda sintetica FAST, su diretta chiamata dei proprietari degli immobili. Lo stabilisce la nuova ordinanza, la numero 422, firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.La decisione di sospendere la procedura attualmente in vigore è stata presa, d’intesa con le quattro Regioni coinvolte, a seguito del notevole aumento delle richieste di sopralluogo di agibilità giunte dopo gli eventi del 26 e del 30 ottobre scorsi, richieste che, se venisse mantenuta la procedura definita dopo il terremoto del 24 agosto, non sarebbe possibile soddisfare in tempi ragionevolmente brevi con le squadre a oggi a disposizione della Dicomac e delle Regioni.Queste, in sintesi, sono le disposizioni contenute nell'ordinanza n° 442 del 16 dicembre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 ed in corso di pubblicazione in Gazzetta UfficialeNuova procedura per per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes L’ordinanza dispone che dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sospesa la procedura definita all’indomani del terremoto del 24 agosto per lo svolgimento delle verifiche di agibilità con scheda Aedes, coordinate dalla Direzione di comando e controllo (art. 3 dell’ordinanza n. 392/2016), sugli edifici e sulle strutture interessate dagli eventi sismici. La sospensione di tale attività, e la conseguente identificazione di un una nuova procedura, è disposta in ragione del notevole aumento del numero di edifici da sottoporre a verifica per l’aggravamento della situazione di danneggiamento successiva ai terremoti di fine ottobre.Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda Aedes I proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati “non utilizzabili” dopo verifiche con schedaspeditiva Fast incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.Modalità di svolgimento delle verifiche con scheda Aedes svolte dai tecnici incaricati dai privati I tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia. Le verifiche devono essere svolte dai tecnici secondo le istruzioni del Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (Dpcm 8 luglio 2014). Sarà il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, a disciplinare ulteriormente lo svolgimento delle attività di verifica d’agibilità richieste dai privati.Presupposto per i contributi per la ricostruzione privata e quantificazione fabbisogni Sae L’ordinanza ribadisce che la valutazione dell’agibilità degli edifici privati attestata attraverso la compilazione della scheda Aedes è condizione necessaria per l’ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata (art. 6 del decreto-legge n. 189/2016). Ricorda, inoltre, che le schede Aedes sono anche utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle Soluzioni abitative in Emergenza.Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda Fast I proprietari di edifici privati (o aventi diritto sugli stessi) nei 131 comuni non ricompresi nell’allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell’Ordinanza Commissariale n. 3/2016 possono richiedere la verifica di agibilità con scheda Fast, presentando istanza, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, o perizia giurata che comprovi che i danni subiti dall’immobile siano stati causati dagli eventi sismici.Il ruolo della Dicomac La Dicomac continua a svolgere il proprio ruolo di coordinamento delle squadre abilitate Aedes in riferimento alle seguenti attività: - rilievo con scheda Aedes sugli edifici pubblici; - completamento dei rilievi con scheda Aedes nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata; - ulteriori approfondimenti con scheda Aedes sugli edifici già verificati con scheda Fast e con esito “sopralluogo non eseguito” (difficoltà di accesso all’area o assenza del proprietario); - qualsiasi sopralluogo con scheda Aedes ripetuto su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte; - sopralluoghi da ripetere in seguito a verifiche con scheda Aedes con esito “D” rilasciato da tecnici coordinati dalla Dicomac.

17/12/2016 19:05
"Le imprese aiutino le imprese": Boccia lancia l'idea dalle zone terremotate

"Le imprese aiutino le imprese": Boccia lancia l'idea dalle zone terremotate

"Un fondo di solidarietà, di carattere interno a Confindustria, per le imprese che aiutano le imprese". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, in occasione di un vertice istituzionale sul terremoto, lancia una "raccolta facoltativa" per aiutare i territori colpiti dal sisma. "Se ognuna delle 150 mila associate mette mille euro si arriva a 150 milioni, anche se non voglio esprimere aspettative", sottolinea Boccia, ma solo dare conto delle "potenzialità" del progetto.Si tratta di una proposta con cui "la comunità di Confindustria esprime la vicinanza a sè stessa, un'iniziativa interna per affrontare l'emergenza del Paese" ha spiegato Boccia. Ma l'obiettivo, ha aggiunto, "è andare oltre l'emergenza per far sì che questi territori diventino un laboratorio capace di attrarre investimenti". Confindustria "è pronta", ha sottolineato Boccia, "occorre passare dal resistere al reagire". Il numero uno degli industriali ha chiarito che le risorse che verranno raccolte saranno destinate "per il 10% a istituzioni culturali, scuola e università; per un altro 10% alla società civile; il restante 80% alle imprese nostre associate, che hanno subito danni dal sisma". (Ansa)

17/12/2016 16:09
Errani prova ad accelerare: entro Natale l'ordinanza per la ricostruzione delle imprese

Errani prova ad accelerare: entro Natale l'ordinanza per la ricostruzione delle imprese

"Entro Natale, o al massimo subito dopo, uscirà un'ordinanza per la ricostruzione delle imprese, anche quelle con danni più gravi". Così il commissario alla Ricostruzione, Vasco Errani, in occasione di un vertice istituzionale sul terremoto. Il provvedimento, spiega Errani, riguarderà "la demolizione, la ricostruzione e il risarcimento dei macchinari". "A fine anno partiamo con un'ordinanza per individuare le scuole nuove da costruire entro il prossimo anno scolastico e quelle da adeguare" ha aggiunto Errani. (Ansa)

17/12/2016 15:48
Decreto terremoto: tutte le novità approvate dalla Camera

Decreto terremoto: tutte le novità approvate dalla Camera

Busta paga pesante, stop per 6 mesi alle bollette e al canone Rai, divieto di installare nuove slot, misure per il rilancio delle piccole e medie imprese, l'estensione dell'art bonus, lo stanziamento di un fondo da 200 milioni per la ricostruzione. E poi misure di natura tecnica sul ruolo del Commissario e per la ricostruzione pubblica e privata. Con il via libera dell'Aula di Montecitorio, la Camera dei Deputati fa definitivamente convertito in legge (la prima lettura del Senato c'era stata il 23 novembre scorso) il decreto sul terremoto. Misure urgenti che riguardano sostanzialmente i Comuni di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria che sono stati colpiti dal sisma del 24 agosto scorso, ma anche quelli degli eventi successivi di ottobre.UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE - In ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, è prevista l'istituzione di 'uffici speciali per la ricostruzione', presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (Suap) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Per quello che riguarda il personale degli uffici speciali vengono consentite, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.FONDO DA 200 MLN PER LA RICOSTRUZIONE - Nasce un fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.CONTRIBUTI AL 100% PER RICOSTRUZIONE PRIVATA - L'articolo 6 della legge disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%.IL RUOLO DEL COMMISSARIO - Operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione. Coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati (sovraintendendo all'attività dei vice-commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi) e delle opere pubbliche. Operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate. Sono questi alcuni dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Commissario che è stato individuato da tempo in Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni.I VICE COMMISSARI - I vice-commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate,devono operare in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. Viene poi istituita una cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, nata allo scopo di consentire lo stretto raccordo tra Commissario e vice-commissari e avente il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Previsto inoltre un comitato istituzionale regionale, istituito in ognuna delle regioni colpite, presieduto dal presidente della Regione, a cui partecipano i Presidenti delle Province interessate e i sindaci dei comuni colpiti e nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza del Presidente della Regione.GESTIONE STRAORDINARIA FINO AL 2018 - La nuova legge prevede la cessazione della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, al 31 dicembre 2018.BENI MOBILI DANNEGGIATI - L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. Si prevede, in particolare, l'assegnazione di un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati. Le modalità e i criteri per la concessione del contributo previsto sono definiti con i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica.VERIFICHE PRESIDI OSPEDALIERI - L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.ANAS METTTERA' IN SICUREZZA LE STRADE - L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce ad Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.ART BONUS - L'articolo 17 estende la fruizione dell'Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge: a favore del Mibact per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - S'interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le pmi.35 MLN PER LE IMRPESE DANNEGGIATE - Sono previste agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto, su proposta delle regioni interessate.PROMOZIONE TURISTICA - Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, viene attribuita al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Tale programma è predisposto, sentite le regioni interessate, in accordo con Enit - Agenzia nazionale del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.DA INAIL 30 MLN PER SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI - Una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale. Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro. Il comma 1 prevede, infatti, lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione.PRESTITI A TASSO ZERO PER LE PMI - Sono previsti interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. I finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Sono inoltre previsti finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo. Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.AREE INDUSTRIALI IN CRISI - Viene disposta l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello Sviluppo economico provvede ad individuare i Comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale. L'applicazione del regime di aiuto è finalizzata a sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico nei predetti territori.AIUTI A PARCHI GRAN SASSO E MONTI SIBILLINI - L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente: Gli oneri calcolati in 127.000 euro, resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.INFRASTRUTTURE AMBIENTALI - Il Commissario straordinario viene incaricato di predisporre e approvare, entro un anno, un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni colpiti, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.MACERIE - L'articolo 28 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame; si prevede sia sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Si prevede che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli appartenenti all'edilizia storica.CONTROLLI ANAC - E' stata attribuita al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. Nell'esercizio di tali poteri l'Autorità si avvale di una apposita Unità operativa speciale.CORTE DEI CONTI - I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario saranno sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.FINO AL 2018 VIETATE LE SLOT - E' vietata fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.STOP PER 6 MESI A BOLLETTE E CANONE RAI - La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica.BUSTA PAGA PESANTE - E' stato previsto che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni del cratere, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal primo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati.VIGILI DEL FUOCO - E' stabilito l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto enti locali all'assunzione di 400 vigili del fuoco, e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia.

15/12/2016 15:56
Decreto terremoto, ecco cosa cambia nei procedimenti civili, amministrativi e penali

Decreto terremoto, ecco cosa cambia nei procedimenti civili, amministrativi e penali

In sede di conversione è stata confermata la tanto discussa sospensione dei processi civili e amministrativi pendenti alla data del terremoto, sino al 31 maggio 2017 per il sisma del 24 agosto e sino al 31 luglio 2017 per le scosse del 26 e del 30 ottobre.  Fanno eccezione le cause di competenza del tribunale per i minorenni e quelle relative ad alimenti; i procedimenti cautelari e quelli per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e tutte le cause per le quali la trattazione ritardata può produrre un grave pregiudizio. Sono inoltre rinviate a dopo il 31 maggio o il 31 luglio 2017 le udienze civili, amministrative e di competenza di altre giurisdizioni speciali, salva espressa rinuncia dei soggetti interessati. Sospensione dei termini La sospensione, per la medesima durata, interessa anche i termini processuali, perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, che comportano prescrizioni e decadenze da diritti, azioni ed eccezioni.Restano sospesi, poi, i termini per gli adempimenti contrattuali, quelli relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, quelli di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva , quelli per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, quelli di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Procedimenti penali Per quanto riguarda, invece, i procedimenti penali, sono sospesi (a seconda dei casi sino al 31 maggio o sino al 31 luglio 2017) i processi penali pendenti in qualsiasi stato e grado, i termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela e, salvo rinuncia, quelli previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. La sospensione riguarda, contestualmente e sino a che sono sospesi o rinviati il processo o i termini, anche il corso della prescrizione.  Continuano a fare il loro normale corso le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, i giudizi direttissimi, le convalide dei sequestri e i processi con imputati in stato di custodia cautelare, mentre i processi a carico di minorenni restano esclusi dalla sospensione dei processi penali pendenti e da quella dei termini stabiliti per le indagini preliminari e per proporre querela. Fonte: (www.StudioCataldi.it)

15/12/2016 15:49
Emergenza sisma, il decreto è diventato legge

Emergenza sisma, il decreto è diventato legge

La Camera approva in via definitiva e all'unanimità quelli che erano  decreti emanati dal Governo per l'emergenza sisma. Il provvedimento è ora, diventato legge."Approviamo oggi un provvedimento importante e molto atteso - dichiara la rappresentante del Partito Democratico, Irene Manzi- che in  120 giorni dal primo sisma del 24 agosto e in meno di 60 dalle terribili scosse del 26 e 30 ottobre delinea una quadro chiaro di interventi e risorse per procedere non solo alla gestione dell'emergenza ma all'avvio della fase più importante della ricostruzione. Penso sia giusto dare atto al governo Renzi di essere intervenuto con rapidità stanziando, tanto nel decreto oggi approvato quanto nella legge di bilancio, risorse significative per avviare i progetti di ricostruzione e delineando un quadro di interventi complessivo ed ampio ". Il provvedimento contiene numerose disposizioni che riguardano la ricostruzione privata e quella pubblica, gli interventi a sostegno delle scuole e per il recupero dei beni culturali, le misure a sostegno delle imprese, del commercio, del mondo agricolo ed artigianale per consentire una rapida ripresa delle attività. "I due decreti oggi approvati  costituiscono un punto di partenza fondamentale per poter avviare la ricostruzione- prosegue la Manzi- Un punto di partenza che deve spingere tutte le istituzioni, nazionali, regionali e locali, a continuare a lavorare insieme  con il Commissario straordinario per mettere in campo rapidamente un progetto ampio ed ambizioso di recupero del nostro territorio, così gravemente colpito dal sisma. So che non mancano problemi e difficoltà ( sulle quali anche in sede parlamentare abbiamo presentato come parlamentari Pd delle Marche numerosi ordini del giorno diretti ad indirizzare l'azione del governo) , ma ritengo che con il lavoro congiunto di tutte le comunità, le categorie produttive, le forze sindacali ed i rappresentanti istituzionali sia possibile portare avanti un lavoro congiunto che consenta di superare le criticità e di cogliere la sfida più importante che abbiamo davanti:  la positiva ripartenza delle nostre comunità. Proprio per questo voglio ringraziare il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per la vicinanza e gli impegni concreti che anche ieri, durante il suo discorso di insediamento alla Camera, ha voluto manifestare ed assumere a sostegno delle nostre regioni. È' un segnale di vicinanza importante e non retorico che testimonia che l'attenzione sui problemi di quelle terre non è mai scesa e continua ad essere al primo punto dell'agenda politica ed istituzionale"."I comuni interessati - commenta l'on. Emanuele Lodolini - dal decreto legge terremoto approvato oggi pomeriggio sono 131, la stragrande maggioranza dei quali marchigiani. Il decreto prevede interventi integrati sul territorio, sicurezza, trasparenza e legalità (con l’istituzione di una ‘struttura di missione’ del Viminale, controlli da parte di Anac e Corte dei Conti e l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati), mediante l’uso delle buone prassi e sulla base di positive precedenti esperienze quali la ricostruzione emiliana e la sorveglianza degli appalti di Expo.La sfida che il Parlamento si è posto è ricostruire rapidamente territori ricchi di storia e di cultura quanto deboli a livello sociale e umano mantenendo integro il tessuto umano e civile e restituendo forza e futuro a quello sociale ed economico. L'istituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma sosterranno questo processo.Il decreto stabilisce di ricostruire oltre alle prime case anche le seconde fuori dal cratere se lesionate e affittate come prima casa."La sfida è: Vincere la scommessa della ricostruzione e quella di far tornare a vivere i cittadini nei territori colpiti dal sisma".Il decreto finanzia le micro e piccole imprese, dà sostegno ai lavoratori, sostiene le aziende agricole e lo spostamento temporaneo all’interno delle stesse comunità di piccoli esercizi commerciali quanto di aziende più grandi. Favorisce inoltre l’autorganizzazione dei cittadini e stabilisce l’aumento del personale degli enti locali. La dotazione assegnata nel decreto per il 2016 al fondo della ricostruzione è pari a 266.427.000 euro. A questi vanno aggiunti gli interventi previsti nella legge di Bilancio: 100 milioni per il 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047 per la concessione del credito d’imposta per l’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata.Sicuramente oggi si è scritta una pagina nella storia di questo paese, una pagina nella quale la politica si è messa davvero al servizio dei cittadini e delle imprese ed in cui le Marche hanno avuto un posto di rilievo per uscire da una tragedia come quella del sisma del 24 agosto e del 30 ottobre".

14/12/2016 14:40
Mattarella: "Impegno crescente per la ricostruzione delle zone terremotate"

Mattarella: "Impegno crescente per la ricostruzione delle zone terremotate"

"L'impegno per la ricostruzione di tutte le zone terremotate deve essere sempre maggiore. I concittadini colpiti non saranno mai lasciati soli e avranno sempre accanto la solidarietà delle istituzioni: io sono personalmente impegnato per questo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale. Il Capo dello Stato sarà giovedì prima ad Amatrice, quindi ad Arquata e Acquasanta.Il presidente Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per gli attestati e distintivi d'onore agli "Alfieri della Repubblica", ha insistito con forza sulla necessità di non rilassarsi sui tempi della ricostruzione post terremoto, riferendosi anche ai precedenti dell'Aquila e dell'Emilia. Più in particolare, si è rivolto ai sindaci dei comuni colpiti incitandoli "ad accompagnare le istituzioni". "Non smettete di esortarle, di chiedere alle istituzioni impegno crescente", ha detto ancora il capo dello Stato, il quale ha ricordato che "i sindaci hanno sulle loro spalle il peso principale" della tragedia, cioè "il raccordo tra persone e istituzioni". Per questo Mattarella ha chiesto ai sindaci di "no risparmiare sollecitazioni alle istituzioni". E il ragionamento del presidente si è chiuso con una assicurazione: "Io sono personalmente impegnato per questo".

13/12/2016 14:39
Gentiloni, impegno nelle zone colpite dal sisma priorità del governo

Gentiloni, impegno nelle zone colpite dal sisma priorità del governo

"Spetta a me indicare le priorità del governo. La prima è senz'altro l'intervento nelle zone colpite dal terremoto".Lo dice il premier Paolo Gentiloni in Aula alla Camera. "Abbiamo avuto - sottolinea - una risposta straordinaria ma siamo ancora in emergenza e dalla qualità della ricostruzione dipende la qualità del futuro di una parte rilevante del territorio dell'Italia centrale e da questi passi che faremo dipende anche la forza che avremo nel programma a lungo termine su Casa Italia, che interviene sugli elementi più profondi dei danni che vengono provocati dagli eventi sismici nel Paese"(ANSA).

13/12/2016 14:21
Nasce Epicentro, il contenitore culturale che rivitalizzerà le aree terremotate

Nasce Epicentro, il contenitore culturale che rivitalizzerà le aree terremotate

Alle scosse telluriche hanno deciso di rispondere con un terremoto culturale. Nasce Epicentro, il progetto di rivitalizzazione culturale del territorio del cratere voluto da Maurizio Serafini e Luciano Monceri dei Moritimer Mc Grave assieme alla conduttrice radiofonica Loredana Lipperini.Oggi su Facebook è stato pubblicato il logo e il manifesto di quello che vuole essere una cassa di risonanza di eventi musicali, teatrali, letterari ma anche escursionistici tesi a raccogliere fondi a sostegno dei terremotati.“Al di là della ricostruzione edile - ci ha detto Maurizio Serafini – nell’immediato futuro il problema da risolvere sarà quello di non lasciar morire l’anima di un’area che potrebbe essere rivitalizzata con progetti culturali che sappiano riattivare un’economia già fragile.”Al progetto Epicentro hanno già aderito le attività imprenditoriali, le associazioni culturali e tutte le amministrazioni comunali dell’area del cratere poste a cavallo dell’appennino tra Marche e Umbria. Una zona che il duo Serafini-Monceri conosce benissimo e da sempre porta nel cuore, visto che ogni anno vi organizza il Montelago Celtic Festival e il Cammino Francescano della Marca. Eventi questi che continueranno a fare attività di incoming, e che costituiranno l’ossatura del progetto/contenitore Epicentro dal quale nasceranno tante iniziative culturali distribuite nei vari centri del terremoto.“Non possiamo anticipare ancora nulla – continua Serafini – ma quando hanno sentito il nostro progetto, nomi importantissimi del panorama culturale e artistico nazionale ci hanno risposto con un entusiasmo incredibile”.

12/12/2016 18:46
Il terremoto in Emilia e nelle Marche: per la burocrazia due modi diversi di affrontare l'emergenza

Il terremoto in Emilia e nelle Marche: per la burocrazia due modi diversi di affrontare l'emergenza

A un mese e mezzo dalle scosse del 26 e del 30 ottobre, di chiaro, francamente, c'è ancora poco. La stragrande maggioranza dei cittadini che si è procurata una autonoma sistemazione attende ancora di vedere un centesimo dopo aver improntato cifre inevitabilmente alte per traslochi improvvisi e inaspettati, così come tante strutture ricettive, molte delle quali ospitano gli sfollati fin dalla scossa del 24 agosto. Fra dieci giorni o poco più sarà Natale, ma sarà un Natale strano, inevitabilmente dimesso, soprattutto per l'aspetto economico che dopo il terremoto per tante famiglie è diventato ancora più stringente. Poi ci sono le analogie e le differenze con altri eventi simili in Italia. Ad esempio, il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante “Interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” convertito dalla Legge n. 122 dell'1 agosto 2012 contiene la disciplina della c.d. ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal terremoto nel 2012. In questa sede cercheremo di individuare le differenze rispetto alle disposizioni che riguarderanno la nostra regione. A un primo colpo d’occhio, una differenza notevole rispetto ai decreti 189 e 205 del 2016 che regolamentano la situazione nelle nostre realtà da poco investite da ben tre terremoti: un decreto a fronte di uno, con la metà di articoli. Il tutto nell’ottica della politica emergenziale che giustifica interventi rapidi e semplificati. In secondo luogo l’esigenza di ritornare alla normalità, soprattutto “ in termini di indotto economico” emerge con evidenza nelle disposizioni della disciplina: All’articolo 1 “Ambito di applicazione e coordinamento dei Presidenti delle Regioni” al  comma 2 si legge che “Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati. I presidenti delle Regioni sono direttamente nominati commissari delegati, e non un commissario esterno che non conosce il territorio e la sua realtà. Inoltre il comma 11 dell’articolo 3 stabilisce che “ I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà”. Espropriazioni consentite senza privilegiare quelle di suolo pubblico rispetto al privato, come invece previsto per il sisma del 2016. All’articolo 3 “Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale”, comma 5 si dice chiaramente e senza tanti giri di parole che   “5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture”. Già nelle more dunque del completamento della verifica di agibilità si può procedere ai lavori. Inoltre il comma 7 aggiunge che “ Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno”. Il professionista certifica l’agibilità sismica e l’attività riparte. Il comma 7-bis. Precisa poi che “In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria e ancora sul punto il comma 8 bis “ Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali”. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 9). Sui crediti vantati dalle imprese l’articolo 7 bis introduce un’altra importante novità: “1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno”. Articolo inserito dalla legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122. Interessante è poi l’articolo 19 bis introdotto dalla legge di conversione che parla di “zone a burocrazia zero”: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12”. . Infine da notare la tempistica degli interventi sul sisma: Il sisma si è verificato nei giorni 20 e 29 maggio 2012 ed il Governo ha emanato il D.P.C.M. del 21 maggio 2012 con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 245/2002. Con tale D.P.C.M. è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile ed al Capo del Dipartimento della protezione civile è stato dato l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio interessato dal sisma per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane.  Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato quindi dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici  nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova della durata di 60 giorni, a partire dal 22 maggio 2012, ovvero fino al 21 luglio 2012 (art. 1). Per tutta la durata dello stato di emergenza, viene attribuita al Capo Dipartimento della Protezione Civile la funzione di emanare ordinanze per l’attuazione degli interventi finalizzati a: organizzare e coordinare i servizi di soccorso ed assistenza alle persone colpite dagli eventi; soddisfare le prime necessità delle popolazioni colpite attraverso la realizzazione di interventi provvisionali; ripristinare e reintegrare i beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate, per garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future emergenze. Tali provvedimenti sono emanati d’intesa con le regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (art. 2). Allo scadere dello stato di emergenza, le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare in via ordinaria gli interventi per il superamento della situazione emergenziale in atto (art. 3).  Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso territorialmente alle province di Reggio Emilia e Rovigo e temporalmente fino al 29 luglio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 (art. 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012). Seguono: il D.M. Economia e finanze 1° giugno 2012 , la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, la  Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, il D.P.C.M. del 9 agosto 2012, il D.M. Economia 24 agosto 2012 , la proroga, al 30 novembre 2012, la delibera del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012, la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, il D.P.C.M. 16 ottobre 2012, la delibera del 31 gennaio 2013, il D.P.C.M. 8 febbraio 2013, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013  ed il D.P.C.M. 28 dicembre 2012. Sotto invece le ordinanze: ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1 del 2012 del 22 maggio , l'O.C.D.P.C. n. 2 del 2 giugno 2012, l'O.C.D.P.C. n. 3 del 2 giugno 2012 , l'O.C.D.P.C. n. 9 del 15 giugno 2012, l'O.C.D.P.C. n. 15 del1° agosto 2012 , l'O.C.D.P.C. n. 29 del7 dicembre 2012 che ha così novellato l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 15 del 1° agosto 2012., l'O.C.D.P.C. n. 42 del 24 gennaio 2013. Ciò che emerge è un intervento normativo rapido e diretto a livello di governo centrale che ha ridotto l’esigenza da parte del Capo Dipartimento della Protezione civile di ricorrere allo strumento emergenziale per eccellenza: le ordinanze di protezione civile. A oggi invece nelle zone colpite dal sisma di ottobre e novembre 2016 non abbiamo ancora un decreto convertito in legge ma già una decina di ordinanze emergenziali. Fra queste, quella del commissario straordinario Errani sulla "riparazione dei danni lievi". Manca, però, il provvedimento con il cui il Commissario “d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze” definisce  “i criteri e le modalita’ attuative” del contributo pubblico “anche per garantire uniformita’ di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati”. E deve essere ancora emanato il prezziario, ovvero il provvedimento che stabilisce “la metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita’ produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale”, che deve essere “predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito del cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”. Lo sfogo di un professionista maceratese la dice lunga sul sentore che c'è... "Dopo aver letto e riletto l'ordinanza 17 novembre 2016 (Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili) del Commissario Errani, elenco i miei dubbi principali: 1. possibile che per i paesi tipo Tolentino per cui non sono state avviate le procedure fast, bisognerà attendere le schede Aedes per iniziare i lavori di riparazione dei danni lievi, nonostante una ordinanza di non agibilità temporanea / agibilità con provvedimenti? 2. possibile che i lavori di pronti intervento/messa in sicurezza (mai nominati nell'ordinanza) non saranno ammessi al contributo? 3. possibile che un cittadino che abbia voglia di effettuare i lavori di messa in sicurezza / riparazione dei danni lievi prima della certificazione dei tecnici Aedes dei danni, a fronte di un'ordinanza di non agibilità temporanea / agibilità con provvedimenti, non avrà diritto di accedere ai contributi? A questo punto mi è venuto in mente di andare a cercare l'ordinanza dello stesso Commissario Errani ai tempi del sisma in Emilia (Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012) ed ho trovato le risposte che cercavo: 1. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 2, comma 2: il contributo può essere richiesto purchè il comune abbia emesso un'ordinanza di inagibilità temporanea, parziale o totale. La scheda o una valutazione effettuata dai tecnici comunali o regionali è necessaria per stabilire la tipologia del danno e le modalità di intervento. 2. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 3, comma 4: le opere di pronto intervento e per la messa in sicurezza dell'edificio rientrano nel costo dell'intervento ammesso a contributo. 3. Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, art. 9, comma 1bis: anche gli interventi eseguiti senza scheda AeDES subito dopo il sisma, prima della pubblicazione o entrata in vigore delle ordinanze, è sufficiente una perizia asseverata di un professionista che dichiara di aver effettuato gli interventi per recuperare l'agibilità dell'immobile, purchè abbia tenuto traccia (documentazione fiscale e documentazione fotografica dei danni subiti e correlati al sisma). A questo punto mi chiedo: come mai le ordinanze sono diverse nonostante il Commissario sia lo stesso e (presuppongo) sia i marchigiani che gli emiliani-romagnoli sono comunque cittadini italiani?". Ce lo chiediamo tutti. 

12/12/2016 15:19
Niente Imu per le abitazioni inagibili

Niente Imu per le abitazioni inagibili

Niente Imu per le case inagibili. Il 16 dicembre scade la seconda rata Imu, ma per i proprietari delle case danneggiate dal terremoto la scadenza non sarà un problema in più da affrontare.Il decreto 189 prevede infatti che tutti i fabbricati che si trovano nei comuni del cratere, distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, non concorrano alla determinazione del reddito al fine del pagamento delle imposte su persone e società, e siano esenti dal pagamento di Imu e Tasi, a partire dalla scadenza del 16 dicembre.Nel caso in cui non ci sia una ordinanza di sgombero per la mancanza di verifica da parte dei Comuni, ancora in corso per l'enorme mole di edifici da valutare, ai fini dell’esenzione i contribuenti possono dichiarare al Comune la distruzione dell’immobile o la sua inagibilità.I ministeri degli Interni e dell’Economia dovrebbero emanare a giorni un provvedimento per compensare i Comuni del mancato introito dell’imposta sugli immobili e sui servizi indivisibili. L’esenzione di Imu e Tasi è prevista dall’articolo 48 comma 16 del decreto 189, non modificato nel corso dell’esame in Senato. L’approvazione definitiva del provvedimento, che è comunque già in vigore, è prevista per lunedì o martedì e rispetto al testo approvato dal Senato non sono previsti cambiamenti.

11/12/2016 21:59
Fuori dagli alberghi entro il 7 gennaio chi non ha i requisiti: ordinanza di Curcio

Fuori dagli alberghi entro il 7 gennaio chi non ha i requisiti: ordinanza di Curcio

Via dagli alberghi chi non ha i requisiti. E' questo il senso della nuova circolare firmata dal capo dipartimento della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, che riguarda le procedure per assicurare un’adeguata assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti di agosto e ottobre presso strutture alberghiere che si sono rese disponibili a garantire tale ospitalità transitoria, anche al di fuori del territorio comunale o regionale di provenienza dei cittadini. Così, chi dopo il terremoto è ospitato negli alberghi ma non ha più i requisiti, dal  7 gennaio avrà 5 giorni di tempo per trovare un’altra sistemazione o potrà restare nella struttura pagando di tasca propria. L'unica eccezione riguarda chi ha dei figli che stanno frequentando la scuola nel comune dove hanno trovato ospitalità.L'ordinanza di Curcio recita: “A seguito dei terremoti del 26 e 30 ottobre, infatti, per tutelare la pubblica incolumità è stato deciso, anche in forma generalizzata e non formalizzata, – ricorda la prociv nazionale – di allontanare le persone dagli edifici e dai centri abitati interessati dalle scosse e di accoglierle in strutture al coperto, data l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche nelle aree interessate e della conseguente impossibilità di assistere adeguatamente i cittadini stessi attraverso l’allestimento di aree attendate. Come noto, l’assistenza alberghiera era stata esplicitamente ricompresa, dopo il terremoto del 24 agosto con l’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016, tra le diverse misure attivabili per garantire una assistenza transitoria, dopo la chiusura delle aree di accoglienza in tenda, ai residenti in edifici valutati, a seguito delle verifiche di agibilità, con un esito “diverso da A”, ovvero non agibile”.Dopo i terremoti del 26 e 30 ottobre, che hanno comportato un’estensione del territorio interessato e un conseguente incremento del numero degli edifici da controllare, le verifiche di agibilità degli immobili attraverso le schede Aedes e con procedure speditive FAST sono in corso e richiederanno, necessariamente, diverse settimane. In questo periodo di tempo, quindi, la perdurante precarietà è riconosciuta quale elemento che dà accesso alla fruizione dell’ospitalità alberghiera in forma generalizzata fino alla messa a regime delle procedure di verifica di agibilità/utilizzabilità delle abitazioni. In tal senso, fino al 6 gennaio 2017 (incluso), i Comuni interessati dagli eventi sismici dovranno attestare, alla data dei terremoti, la semplice condizione di residenza/dimora abituale delle persone ospitate segnalate, tramite le Regioni, dalle strutture alberghiere. Tale attestazione sarà necessaria per coprire, con le risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, le spese sostenute.Contemporaneamente, sempre entro il 6 gennaio prossimo, le Regioni e i Comuni devono predisporre delle procedure univoche per individuare, non più in modo generalizzato ma puntualmente, le persone che possono essere ospitate nelle strutture ricettive in quanto: residenti/dimoranti in edifici classificati con esito diverso da “A” delle schede AEDES, o per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo residenti/dimoranti in edifici classificati con esito “non utilizzabile” nella scheda FAST residenti/dimoranti per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo o risulti programmata, da parte del Comune, una verifica a tappeto residenti/dimoranti in edifici ricadenti all’interno di “zone rosse” Tutte le persone che non rientreranno in questi casi, a partire dal 7 gennaio avranno cinque giorni per organizzare il rientro in abitazioni agibili/utilizzabili o, comunque, per lasciare la sistemazione in albergo, termine dopo il quale le spese saranno poste a loro carico. Il termine dei cinque giorni verrà applicato anche ogni qualvolta le condizioni specificate verranno meno in date successive al 6 gennaio 2017, con il procedere delle verifiche di agibilità.Questa procedura non si applica per le famiglie ospitate in alberghi di Comuni diversi da quelli di residenza che, per l’anno scolastico in corso, hanno figli iscritti a Istituti scolastici nei Comuni di accoglienza. Per loro, infatti, permane il diritto di rimanere nelle strutture alberghiere ad esse assegnate". Secondo quanto si apprende dalla stessa protezione civile nazionale, sono in campo 164 squadre di tecnici ed esperti abilitati per le verifiche di agibilità con procedura FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) sugli edifici privati attivata, dopo gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre, nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio. Nella Regione Marche dalle 10.210 verifiche effettuate risultano 3.778 (46%) edifici agibili e 365 che, pur non essendo danneggiati, risultano “non utilizzabili” per solo rischio esterno. Sono invece 4.112 (50%) gli edifici “non utilizzabili” mentre 1.955 le verifiche senza esito.

07/12/2016 17:44
Tragedia nei boschi di Gagliole: 33enne di Matelica muore travolto dal suo quad

Tragedia nei boschi di Gagliole: 33enne di Matelica muore travolto dal suo quad

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Gagliole dove un 33enne di Matelica, Francesco Ilari, ha perso la vita a seguito di un incidente mentre era a bordo del suo Quad.La dinamica è ancora al vaglio delle autorità inquirenti che si trovano sul posto. Da quanto si è appreso, il quad si sarebbe rovesciato, travolgendo inesorabilmente la vittima.A dare l'allarme sono state altre persone che si trovavano in zona e hanno provato a soccorrere la vittima dell'incidente. E' stato allertato anche l'elicosoccorso che, però, per condizioni meteo avverse, non è potuto decollare. Comunque, per lo Francesco Ilari ormai non c'era più niente da fare.Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco per il recupero della salma e i carabinieri per i rilievi di rito. 

07/12/2016 14:20
Sciacalli a Gagliole, rubano 700 euro al sindaco

Sciacalli a Gagliole, rubano 700 euro al sindaco

Gli sciacalli non risparmiano neanche il sindaco di Gagliole Mauro Riccioni. Primo cittadino di uno dei comuni più colpiti dal sisma di ottobre e conosciuto ai più come il “sindaco gratis”.Tra la giornata di giovedì 1 dicembre e quella di domenica, momento in cui si è accorto della sparizione, qualcuno ha approfittato della situazione, per sfilare dal borsello del sindaco  una somma pari a 700 euro. I soldi sarebbero serviti per pagare varie pendenze del Comune.Lo sfogo del sindaco e la sua comprensibile amarezza, sono state espresse tramite un post su Facebook. Molte le risposte di sostegno e indignazione, insieme ad un’altra denuncia di una residente di Gagliole a cui sono stati rubati invece 200 euro. 

06/12/2016 11:50
“Vetrine Sibilline – Ci ritorNiAmo”: nuovo progetto CNA per le zone terremotate

“Vetrine Sibilline – Ci ritorNiAmo”: nuovo progetto CNA per le zone terremotate

I recenti eventi sismici hanno modificato pesantemente non solo il volto della nostra terra, ma anche la realtà economica e sociale delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, in particolar modo le zone dell’entroterra, cuore di gran parte del mondo produttivo artigianale marchigiano, luoghi che custodiscono un patrimonio artistico e culturale a rischio scomparsa. Il terremoto, oltre a produrre migliaia di sfollati, disagi ai servizi, alla viabilità, centri storici pericolanti (laddove non siano totalmente scomparsi, con la conseguente necessità di messa in sicurezza delle opere d’arte), sta provocando lo spopolamento di borghi e cittadini, una gravissima battuta d’arresto della produttività e dell’economia turistica legata alle peculiarità della zona dei Sibillini.Da quel 24 agosto, gli uffici CNA ricevono le richieste di aiuto e supporti degli imprenditori: da allora, siamo al lavoro sul campo per diffondere informazioni, dare supporto logistico, mettere in contatto la domanda e l’offerta di servizi, di condivisione di laboratori e magazzini, di affitto di abitazioni e locali; dal 25 agosto giriamo il territorio per incontrare cittadini e imprese e discutere del decreto governativo, per aiutare nell’interpretazione di quanto previsto. Insomma, per capire cosa fare, e farlo subito.Anche per questo, per aiutare il territorio a non mollare, è partito “Vetrine Sibilline – Ci ritorNiAmo”, progetto targato Cna Marche Sud, avviato per sensibilizzare l'acquisto dei prodotti tipici e tradizionali delle zone del Fermano, Maceratese e Ascolano colpite dagli eventi sismici. CNA propone una vetrina di aziende che aderiscono al progetto, con l'obiettivo di promuovere l'acquisto dei prodotti enogastronomici quale veicolo di rilancio, economico ma anche turistico, dei territori che in questo momento sono in grande difficoltà a seguito del terremoto. Si tratta di imprese del settore agroalimentare, aziende agrituristiche, vitivinicole, oleifici, birrifici, produttori di miele, confetture, prodotti di norcineria, dolci e liquori. Lo slogan del progetto è "Ci ritorNiAmo" perché siamo convinti che sia fondamentale ritornare a rivivere quelle zone, ridandogli il valore che meritano. Basta cercare Vetrine Sibilline sui siti delle CNA territoriali di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, consultare l'elenco delle imprese, scegliere i prodotti e contattare le aziende. In occasione delle prossime festività, CNA Macerata promuove cesti regalo solidali realizzati in collaborazione con il Circuito Marchex e con il portale web Marca Camerino: per informazioni www.mc.cna.it oppure 0733/27951.

05/12/2016 11:02
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