Il contratto che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto è valido?
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla convivenza e la sua regolamentazione giuridica. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “I conviventi di fatto possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune?”
Il contratto di convivenza è un accordo grazie al quale una coppia di conviventi, che non sono uniti in matrimonio e che non formano un'unione civile disciplinano gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I contratti di convivenza, in risposta alla nostra lettrice, sono possibili da quando, il 5 giugno 2016, sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, n. 76/2016.
Il comma 50 della legge menzionata dispone infatti che: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza". Un aspetto importante da segnalare riguarda la legge da applicare ai contratti di convivenza.
La legge Cirinnà prevede infatti che agli stessi si applichi la legge nazionale comune dei conviventi, se però i conviventi hanno una diversa nazionalità allora la legge da applicare è quella del luogo in cui la convivenza è localizzata in via prevalente. I contratti di convivenza consentono alle coppie conviventi di disciplinare, come abbiamo visto, gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. I diritti che possono vantare i conviventi però non sono legati solo a quanto stabilito da detti contratti, ma dalla disciplina generale prevista per le coppie di fatto. Chi convive gode infatti dei seguenti diritti:
-diritto reciproco di visita del convivente, assistenza e accesso alle informazioni personali in presenza di malattia o ricovero ospedaliero; -permessi lavorativi retribuiti se assiste l'atro convivente; -designazione dell'altro convivente come suo rappresentante per le decisioni che riguardano la salute e la malattia quando compromettono la capacità di intendere e di volere; -diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza intestato al convivente defunto; -diritto agli alimenti nel caso in cui viene a cessare la convivenza.
Con i contratti di convivenza le parti disciplinano principalmente il regime patrimoniale della coppia, che come quando una coppia si sposa può essere un regime di comunione legale, di comunione convenzionale o di separazione dei beni, anche se i conviventi, come previsto dal comma 4 possono modificare il regime patrimoniale scelto inizialmente in qualunque momento.
L'importante è che anche la modifica, come già detto, rispetti la forma scritta e che a seguire, avvocato e notaio provvedano ad autenticare le firme, a controllare la liceità del contratto e a iscriverlo all'anagrafe. Ci sono però anche altri dati da indicare nell'accordo. Il comma 53 dispone infatti che lo stesso, oltre al regime patrimoniale scelto dalla coppia dei conviventi, debba contenere: -l'indicazione della residenza della coppia; -le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Con i contratti di convivenza inoltre si possono disporre trasferimenti immobiliari. Lo prevede la disposizione contenuta nel comma 60 della legge, la quale sancisce che "Resta in ogni caso fermala competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza."
I contratti di convivenza, in base alla disposizione di cui al comma 51, devono essere redatti per iscritto, con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, così come le eventuali modifiche successive e la risoluzione. Avvocati e notai hanno un ruolo molto importante in questi contratti.
Essi fanno da garanti dell'accordo di convivenza, perché sia nel momento in cui le parti sottoscrivono l'accordo che quando procedono alla sua modifica o risoluzione, occorre l'assistenza di uno dei due predetti professionisti affinché si proceda all'autentica delle firme. Redatto il contratto di convivenza avvocati e notai hanno l'onere, entro 10 giorni dalla stipula, di trasmettere copia dell'accordo al comune di residenza dei conviventi per procedere alla sua iscrizione nell'anagrafe di residenza degli stessi.
Questa formalità è necessaria per rendere il contratto di convivenza opponibile nei confronti dei terzi. Come detto, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell'accordo. Le ipotesi di nullità, tuttavia, non si esauriscono in questa.
Il contratto di convivenza è infatti nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente. La nullità si ha, poi, anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale.
I contratti di convivenza si possono per le seguenti ragioni: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti. Nel caso in cui le parti abbiano optato per il regime della comunione legale, la risoluzione ne determina lo scioglimento e se compatibili si applicano le regole che disciplinano l'istituto nell'ambito del rapporto matrimoniale di cui alla sezione III, capo VI, titolo VI del libro primo del codice civile. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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